10.3383 · Postulato · 2010-06-08
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di verificare la possibilità di rafforzare il diritto alla protezione dei dati e alla vita privata modificando la legge federale sulla protezione dei dati (LPD) per adeguarla alle nuove tecnologie.
Begründung
L'evoluzione tecnologica e la globalizzazione del trattamento dei dati personali, la moltiplicazione dei servizi via Internet e in particolare la comparsa di social network che generano una quantità di dati personali, l'esplosione di tecnologie di sorveglianza sempre più specializzate e miniaturizzate comportano nuovi rischi per il rispetto del diritto alla vita privata e alla protezione dei dati. La LPD non prevede disposizioni riguardanti tecnologie particolari ed è stata adottata prima dell'emergenza Internet, delle grandi reti di dati, della globalizzazione del trattamento delle informazioni e della diffusione dei sistemi interconnessi. È necessario chiedersi se gli strumenti della LPD siano ancora adatti a rispondere a queste nuove sfide e a questi nuovi rischi, in particolare a causa della mancanza di un controllo preliminare al trattamento.
Concretamente, per i fornitori di sistemi con programmi di trattamento dei dati, la LPD potrebbe prevedere una procedura di controllo preliminare da parte dell'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza unita all'obbligo d'integrare le esigenze di protezione dei dati. Inoltre questi sistemi dovrebbero sottoporre le loro procedure e la loro organizzazione alla valutazione di organismi di certificazione autorizzati e indipendenti.
I sistemi tecnologici previsti sono in particolare i seguenti:
- trattamento di dati sensibili o di profili della personalità;
- utilizzo di tecnologie che permettano la sorveglianza delle persone, come la biometria, la videosorveglianza, il sistema di localizzazione geografica, il RFID (Radio Frequency IDentification);
- raccolta di dati personali nel quadro dei servizi in rete;
- ricorso ad attività finalizzate a individuare i profili delle persone;
- interconnessione di dati provenienti da file o trattamento gestito da persone o organi pubblici diversi;
- ricorso a sistemi di trattamento capaci, per la loro natura, la loro portata o le loro finalità, di escludere determinate persone dal beneficio di un diritto, di una prestazione o di un contratto in mancanza di disposizioni legali.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Attualmente l'Ufficio federale di giustizia (UFG) sta effettuando un'ampia valutazione della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). L'obiettivo di tale valutazione è di esaminare vari aspetti della legge in termini di effettività, di efficacia e di efficienza per proporne, se necessario, la revisione o migliorarne l'attuazione. In questo senso, l'UFG soddisfa già le richieste dell'autore del postulato. Se dalla valutazione dovesse risultare necessario adeguare la LPD agli sviluppi tecnologici, verrebbero approfondite le corrispondenti possibilità di revisione. Nell'ambito di tali lavori si esaminerà anche la necessità di istituire un controllo preliminare, come chiesto nel postulato.
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.