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10.3388 · Mozione · 2010-06-08

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Onde evitare di sfavorire i produttori svizzeri di funghi e di ridurre ulteriormente la loro competitività rispetto alla concorrenza estera, incarichiamo il Consiglio federale d'inserire la produzione di funghi nella legge sull'agricoltura. L'articolo 3 della legge federale sull'agricoltura va completato in tal senso.

Begründung

La produzione svizzera di funghi è svantaggiata rispetto alla concorrenza estera a causa di condizioni quadro contradditorie contenute nel diritto nazionale e del fatto che è classificata solo parzialmente nel settore primario. Trattasi quindi di garantire alla produzione indigena di funghi pari opportunità, anche in considerazione dell'apertura dei mercati agricoli, inserendola chiaramente nel settore agricolo.

Questa categoria partecipa in modo attivo alla produzione di un prodotto di nicchia e rientra tra le imprese agricole innovatrici. È illogico che in Svizzera la fungicoltura non sia classificata a pieno titolo tra le attività agricole, e pertanto risulti svantaggiata rispetto alla produzione dell'UE. Attualmente questo settore non può beneficiare di crediti d'investimento, mentre nell'UE i produttori di funghi approfittano di notevoli incentivi.

I produttori svizzeri coprono l'80 per cento del fabbisogno indigeno di funghi freschi coltivati. Tale elevato grado di autoapprovvigionamento è stato ottenuto nonostante, per i funghi, non vigano restrizioni all'importazione e i tributi doganali siano esigui. I produttori svizzeri di funghi operano quindi da decenni in un contesto caratterizzato da frontiere aperte e dalla libera concorrenza. Tuttavia, negli ultimi anni è cresciuta considerevolmente la pressione esercitata dai prodotti d'importazione. In Paesi esportatori come l'Olanda e la Polonia, oppure la Germania e l'Austria, la produzione di funghi è classificata nel settore agricolo ed è pertanto privilegiata rispetto alla produzione elvetica. Mediante la presente mozione non s'intende introdurre la protezione alla frontiera per i funghi o pagamenti diretti a favore di detta produzione. Per garantire le medesime condizioni quadro a tutti gli attori del mercato e quindi una concorrenza equa è necessario che anche in Svizzera la produzione di funghi sia classificata nel settore agricolo.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 104 della Costituzione federale non contiene una definizione del termine "agricoltura". Nel messaggio sulla Politica agricola 2002, l'agricoltura è definita come un'attività che si distingue da altre grazie ai suoi prodotti. Il processo di fondamentale importanza per l'agricoltura è la produzione di sostanza organica, favorita dalla fotosintesi con la luce del giorno. Anche la detenzione di animali si basa su questo stesso procedimento, dal momento che quasi tutto il mangime animale è direttamente o indirettamente di origine vegetale.

In numerosi casi, il campo d'applicazione delle disposizioni costituzionali e delle leggi necessita di un'interpretazione. Nel messaggio sulla Politica agricola 2011, rimandando al commentario della Costituzione (Ehrenzeller, St. Galler Kommentar zu Art. 104, n. marg. 4), il Consiglio federale ha constatato che il termine "agricoltura" non è definito in modo esaustivo. Tradizionalmente s'intende con esso la produzione primaria nel settore vegetale e animale. Ma anche secondo il diritto in vigore, occorre partire dal principio che questa definizione non è esaustiva né immutabile. In quest'ottica deve essere considerata anche la concessione di un sostegno all'ortoflorovivaismo, che è così conforme alla Costituzione.

L'allevamento e la detenzione di api sono considerati parte dell'agricoltura. Il Consiglio federale lo ha peraltro ribadito nel suo parere concernente la mozione Gadient 04.3733, "Promozione dell'apicoltura in Svizzera".

In passato la produzione di funghi non è stata classificata in modo uniforme nel settore agricolo. A favore di una classificazione sotto il termine "agricoltura" vi è, in particolare, il fatto che la produzione di funghi commestibili si basa indirettamente sulla fotosintesi come la detenzione di animali. Dall'ordinanza sulla promozione dello smercio (RS 916.010), che è un atto normativo d'esecuzione della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), si evince esplicitamente che il Consiglio federale considera la produzione di funghi parte dell'agricoltura. Il Consiglio federale è pertanto del parere che il termine "agricoltura", secondo la Costituzione in vigore, comprenda la produzione di funghi e che la richiesta espressa nella mozione sia pertanto già adempiuta e di conseguenza non si debba modificare la LAgr. L'amministrazione procederà ai necessari adeguamenti a livello esecutivo nel settore dei miglioramenti strutturali. L'esecuzione avverrà con i mezzi finanziari iscritti nel preventivo 2010 e nel piano finanziario 2011-2013.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.