Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti (5)
10.3395 · Mozione · 2010-05-30
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di rivedere gli articoli 164 e 165 del Codice penale (CP) per estenderne il campo d'applicazione alle grandi imprese che, vista la loro importanza sistemica per l'economia del Paese e la stabilità finanziaria, devono essere protette dal fallimento con interventi dello Stato.
Begründung
Si veda il rapporto delle Commissioni della gestione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati del 30 maggio 2010 concernente le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti (cap. 3.6.8.6).
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Sul piano della sistematica gli articoli 164 e 165 CP figurano tra le disposizioni che puniscono i reati in materia di fallimento ed esecuzione. Di conseguenza, la dichiarazione di fallimento o il rilascio di un attestato di carenza di beni costituiscono condizioni oggettive di punibilità. Tale requisito supplementare traduce il rischio che pesa sugli interessi dei creditori, in quanto mette in evidenza i loro diritti limitati nel recuperare i crediti. Tuttavia, soltanto a tale condizione sussiste una rilevante necessità di punire. Inoltre, in tal modo si intende escludere dalla punibilità i casi in cui appare difficile dimostrare che il debitore ha arrecato pregiudizio al creditore. La modifica proposta sopprimerebbe la restrizione voluta dal legislatore subordinando la punibilità alle condizioni oggettive menzionate.
Anzitutto, gli articoli 164 e 165 CP tutelano il patrimonio dei creditori obbligando il debitore che si trova o rischia di trovarsi in una situazione di insolvenza a preservare il patrimonio ancora disponibile. Di conseguenza, perché sia punibile, il debitore deve aver arrecato un danno (art. 164 CP) o perlomeno un danneggiamento temporaneo (art. 165 CP). Tuttavia, finché non è dichiarato il fallimento o non è rilasciato un attestato di carenza beni dopo pignoramento, è molto difficile o impossibile dimostrare tale danno. Soprattutto nel caso delle grandi imprese che, vista la loro importanza sistemica per l'economia del Paese e la stabilità finanziaria, devono essere protette dal fallimento, di norma i creditori non vengono danneggiati. Le disposizioni in questione proteggono anche gli interessi dell'esecuzione forzata quale componente dell'amministrazione della giustizia. Si tratta di garantire lo svolgimento regolare della procedura di esecuzione forzata, anche se un intervento da parte dello Stato nel caso di grandi imprese di rilevante importanza sistemica impedisce di conseguire tale obiettivo. La modifica proposta non permetterà più di proteggere gli stessi beni giuridici tutelati dal diritto vigente. Peraltro, non è affatto chiaro quali beni giuridici debbano essere tutelati nel caso delle grandi imprese di rilevante importanza sistemica. Di conseguenza, la modifica proposta esula dal quadro dei reati in materia di esecuzione e fallimento e non è più compatibile con la natura di tali disposizioni (DTF 103 IV 234).
Inoltre, la modifica introdurrebbe due pesi e due misure: i collaboratori di grandi imprese non rilevanti per il sistema sarebbero sottoposti a condizioni di punibilità più severe rispetto ai dipendenti di grandi imprese di rilevante importanza sistemica. Inoltre, occorrerebbe definire con precisione le grandi società da considerare di grande importanza sistemica. Tale disparità di trattamento non è oggettivamente motivata. Per una grande impresa di importanza sistemica, il fatto di subordinare la punibilità a una condizione preliminare può trasformare le innovazioni - che spesso comportano un certo rischio - in un esercizio di equilibrismo, il che in ultima analisi può tradursi in un freno per l'economia. Infine, l'avvio prematuro di un procedimento penale può mettere considerevolmente a rischio gli interessi dei creditori o addirittura far naufragare gli interventi statali.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.