Integrare il rapporto di sostenibilità secondo la GRI nei regolamenti delle borse svizzere
10.3401 · Mozione · 2010-06-09
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
I regolamenti emanati dalle borse autorizzate in Svizzera relativi alla loro organizzazione e all'ammissione di effetti mobiliari, che devono essere approvati dalla FINMA, sono completati con l'introduzione dell'obbligo di presentare rendiconti basati sulla trasparenza standardizzata ai fini della sostenibilità nel senso della Global Reporting Iniziative (GRI) a partire dal 2015 per le imprese quotate nelle borse svizzere. Le esigenze relative al rapporto di sostenibilità possono essere strutturate in funzione delle dimensioni dell'impresa.
Begründung
Una trasparenza regolamentata della sostenibilità imprenditoriale rappresenta un'importante esigenza per poter raggiungere un modo di produrre adeguato alle sfide del futuro. Dato che l'autorizzazione per l'esercizio di una borsa e l'approvazione dei relativi regolamenti sono di competenza della FINMA, anche gli standard per l'allestimento di rendiconti di sostenibilità devono essere integrati in questi regolamenti. Essi costituiscono un complemento necessario degli standard già esistenti relativi alla presentazione dei conti (FER/IFRS/US-GAAP) e dell'obbligo d'informazione nel settore del governo d'impresa. Il rendiconto ESG (ESG = "environmental, social and governante"), che già oggi alcune imprese forniscono su base volontaria, non è tuttavia ancora comparabile e non prevede esigenze vincolanti per la trasparenza di un'impresa quotata in una borsa svizzera. Lo standard per il rendiconto ESG sviluppato sul piano internazionale dalla GRI è in grado di eliminare le notevoli differenze e la mancanza di trasparenza nel rapporto di sostenibilità e dovrebbe pertanto essere richiesto in modo standardizzato a partire dal 2015 per le imprese quotate in Svizzera. La struttura prevista dalla GRI permette di adeguare lo standard del rendiconto ESG ("application level") in funzione delle dimensioni delle imprese. Occorre quindi definire standard corrispondenti alle dimensioni delle imprese.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo il principio fondamentale dell'autodisciplina delle borse, ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 della legge sulle borse del 24 marzo 1995 (LBVM, RS 954.1) ed esplicitamente ai sensi dell'articolo 8 LBVM, la regolamentazione dell'emittente spetta completamente alla borsa. Essa emana un regolamento sull'ammissione dei valori mobiliari al commercio (regolamento di quotazione) e stabilisce quali informazioni sono necessarie affinché gli investitori possano valutare le caratteristiche dei valori e la qualità dell'emittente. Come ha menzionato l'autore della mozione, i relativi regolamenti sono approvati dalla FINMA (art. 4 cpv. 2 LBVM), che controlla essenzialmente che vengano osservate le prescrizioni legali, la correttezza materiale, l'adeguatezza e, in particolare, se sono stati rispettati gli standard riconosciuti a livello internazionale (fra l'altro nell'ambito della rendicontazione). In questo contesto, la FINMA segue costantemente gli ultimi sviluppi nel settore degli standard internazionali e svolge un ruolo attivo nei principali organismi internazionali che definiscono gli standard, segnatamente nel comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, nell'Associazione internazionale delle autorità di sorveglianza assicurativa (IAIS) e nell'Organizzazione internazionale delle commissioni di valori (OICV/IOSCO). Nell'ambito di questo monitoraggio la FINMA esaminerà anche se il rapporto di sostenibilità della GRI rappresenta un completamento ragionevole e auspicato degli standard esistenti per la rendicontazione o se potrebbe diventarlo.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.