10.3403 · Interpellanza · 2010-06-10
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Dopo la lettera inviata dall'Ufficio d'informatica del cantone di Berna nell'autunno 2009 ai proprietari di abitazioni e agli amministratori d'immobili, nella primavera 2010 anche l'Ufficio di statistica del cantone di Zurigo ha scritto alle amministrazioni immobiliari chiedendo loro di fornire, entro un termine molto breve e sotto comminatoria di una multa, elenchi contenenti i seguenti dati:
- nome dell'occupante o degli occupanti;
- piano;
- posizione sul piano dell'abitazione;
- dimensioni dell'abitazione.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Queste indagini sono forse il risultato della rinuncia a una rilevazione totale nell'ambito del censimento della popolazione 2010?
2. Esiste una panoramica delle attività in corso nei cantoni per l'attuazione della legge sull'armonizzazione dei registri (LArRa)? Come si presenta?
3. Il titolare di una piccola amministrazione immobiliare incaricato di amministrare delle comunioni di comproprietari di piani può essere obbligato a fornire i dati per l'assegnazione dell'identificatore federale delle abitazioni?
4. Chi si assume i costi di questa operazione e dell'invio degli elenchi richiesti?
5. In che modo è garantita la protezione dei dati (per esempio le dimensioni dell'abitazione)? L'incaricato federale della protezione dei dati è tenuto costantemente informato in merito alle misure di attuazione della LArRa nei cantoni?
Stellungnahme des Bundesrates
Ai sensi dell'articolo 8 capoverso 4 della legge sull'armonizzazione dei registri (LArRa; RS 431.02), i cantoni possono emanare norme per assicurare l'assegnazione dell'identificatore federale dell'abitazione (EWID) estratto dal registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) alle persone iscritte nei registri comunali degli abitanti. Come altri cantoni svizzeri, Berna e Zurigo hanno adottato disposizioni cantonali che obbligano i proprietari di abitazioni e gli amministratori d'immobili a fornire al comune i dati necessari per l'assegnazione del numero ufficiale dell'abitazione alle persone iscritte nei registri comunali degli abitanti. In entrambi i cantoni, ai proprietari di abitazioni e agli amministratori d'immobili è stata quindi inviata una lettera che li invita a collaborare costruttivamente. Eventuali comminatorie di multe non sono note al Consiglio federale.
Alle domande poste si può rispondere come segue:
1. L'assegnazione dell'EWID alle persone iscritte nei registri degli abitanti è indispensabile per realizzare il censimento federale basato sui registri a partire dal 2010. La rilevazione basata sui registri è una rilevazione totale elaborata annualmente, che fornisce risultati su scala microterritoriale. Inoltre, con il passaggio al censimento della popolazione basato sui registri, i proprietari e gli amministratori d'immobili sono esonerati dall'obbligo di compilare lunghi questionari per la totalità dei loro immobili, poiché i dati strutturali sugli edifici e sulle abitazioni sono ora iscritti dalla Confederazione nel REA.
2. Per attuare l'armonizzazione dei registri, ai sensi dell'articolo 9 LArRa i cantoni hanno dovuto designare un servizio ufficiale cantonale competente per il coordinamento, la realizzazione e il controllo della qualità dell'armonizzazione sul loro territorio. L'Ufficio federale di statistica (UST) ha contatti e scambi frequenti con questi servizi cantonali.
3. Anche gli eventuali obblighi dei fiduciari immobiliari che esercitano mandati di gestione di comunioni di comproprietari sono disciplinati dal diritto cantonale (art. 8 cpv. 4 LArRa).
4. All'articolo 8 capoverso 2 LArRa, il diritto federale prevede unicamente l'obbligo, per i cantoni, di emanare le norme necessarie affinché i servizi industriali e altri servizi che tengono registri forniscano gratuitamente ai servizi ufficiali competenti per la tenuta dei registri degli abitanti i dati necessari all'assegnazione dell'EWID alle persone. Se un cantone emana altre norme ai sensi dell'articolo 8 capoverso 4, il diritto cantonale disciplina anche le conseguenze finanziarie. Le disposizioni dei cantoni di Berna e Zurigo prevedono che gli invii di dati dei proprietari e degli amministratori d'immobili siano gratuiti.
5. La protezione dei dati nell'ambito dei lavori di attuazione nei cantoni rientra nella sfera di competenza delle autorità cantonali in materia di protezione dei dati. Queste ultime non sono pertanto tenute a informare l'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) sui lavori di attuazione. L'UST realizza il censimento federale della popolazione in stretta collaborazione con l'IFPDT, che gli garantisce la sua consulenza ed effettua controlli puntuali.
Risposta del Consiglio federale.