Lexipedia

10.3407 · Mozione · 2010-06-10

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l'ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC; RS 741.51) in modo da consentire alle persone di oltre 21 anni in possesso da almeno due anni della licenza di condurre della categoria B di guidare veicoli della categoria D1 con peso totale ammesso non superiore a 3,5 tonnellate. I veicoli devono essere utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali e guidati da volontari non retribuiti.

Begründung

La modifica dell'OAC entrata in vigore il 1° aprile 2003 ha inasprito i requisiti per i conducenti di furgoncini con più di otto posti a sedere. Infatti, se con il diritto previgente per la guida di questi veicoli (nel traffico interno addirittura di furgoncini con più di sedici posti a sedere) bastava la licenza di condurre della categoria B, ora è richiesta la licenza della categoria D1.

Nel caso di trasporti a titolo non professionale, ad esempio di scolari o membri di associazioni come i club sportivi, si presenta spesso il problema che i genitori o gli accompagnatori (p. es. l'allenatore) non sono in possesso della licenza della categoria D1 e pertanto non autorizzati a guidare furgoncini. Di conseguenza, utilizzano diverse vetture private invece di un solo veicolo, con gli svantaggi economici ed ecologici che ciò comporta.

Secondo la direttiva 2006/126/CE (art. 6 cpv. 4), sulla quale si fonda la normativa svizzera, il diritto nazionale può consentire la guida di veicoli della categoria D1 (peso massimo di 3,5 tonnellate) da parte di persone di oltre 21 anni e in possesso da almeno due anni della licenza di condurre della categoria B, sempreché tali veicoli siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali e siano guidati da volontari non retribuiti. Questa flessibilità della normativa concernente la guida di furgoncini - che non pregiudica la sicurezza - dovrebbe essere introdotta anche in Svizzera.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Chi guida veicoli per il trasporto di persone con più di otto posti a sedere ha una responsabilità particolarmente grande, indipendentemente dal fatto che le corse siano effettuate a titolo professionale o volontario. Proprio nel caso di viaggi occasionali con veicoli di grandi dimensioni (con più di otto posti a sedere) i requisiti devono essere più elevati rispetto a quelli richiesti per la guida di veicoli della categoria B. Il Consiglio federale considera pertanto l'autorizzazione proposta dall'autore della mozione per la categoria B come un enorme passo indietro. Ciononostante, è consapevole del problema del trasporto di scolari o membri di associazioni. Nel quadro dell'attuazione autonoma della direttiva 2006/126/CE, la cui applicazione sarà obbligatoria per gli Stati membri dell'UE dall'inizio del 2013, il Consiglio federale è disposto a esaminare determinate agevolazioni per i conducenti volontari di furgoncini, simili a quelle concesse agli Stati membri dalla direttiva 2006/126/CE per i trasporti nazionali. Nell'indagine conoscitiva che sarà condotta al riguardo, il Consiglio federale porrà in discussione le sue idee. Tra le possibili soluzioni figurano un esame pratico di conducente adeguato a bordo di un furgoncino, l'obbligo di sottoporsi a controllo medico, nonché un obbligo di formazione periodica limitato (ad es. invece di cinque giorni, soltanto un giorno ogni cinque anni) rispetto all'ordinanza del 15 giugno 2007 sull'ammissione degli autisti (OAut; RS 741.521).

Per questi motivi il Consiglio federale non può sostenere la mozione. Se quest'ultima dovesse essere accolta contro la sua volontà dalla Camera prioritaria, il Consiglio federale si riserva la facoltà di presentare una proposta di modifica alla seconda Camera, conformemente alle argomentazioni sopra esposte.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.