10.3441 · Mozione · 2010-06-15
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare una revisione della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) che, per la formazione sportiva di base orientata alla competizione, introduca una deduzione all'articolo 33 o una maggiore deduzione per figli all'articolo 35 capoverso 1.
Begründung
Secondo l'articolo 34 LIFD attualmente le spese di formazione professionale non possono essere dedotte. Anche agli articoli 33 e 35 LIFD non sono previste deduzioni se il contribuente provvede al finanziamento di una formazione sportiva orientata alla competizione per i propri figli minorenni o che seguono una formazione professionale.
Il rilevamento tempestivo e la promozione mirata di talenti sportivi dall'infanzia è una premessa indispensabile affinché anche la Svizzera resti concorrenziale nello sport di competizione. Ciò comporta un notevole impegno da parte di genitori, docenti, direzioni scolastiche, società sportive, allenatori e altre persone coinvolte. I fanciulli in età compresa tra i sette e i dodici anni, potenziali aspiranti ad esempio per i quadri nazionali C dell'Associazione svizzera di tennis, effettuano circa dodici ore di allenamento settimanale (senza i tornei). Oltre all'impegno maggiore e quotidiano per organizzare la formazione scolastica, i trasporti e l'accompagnamento, i genitori devono pure sopportare annualmente oneri che raggiungono in poco tempo le decine di migliaia di franchi. Questi dati empirici valgono per molti tipi di sport come lo sci alpino, la ginnastica artistica, l'atletica leggera, il ciclismo e l'equitazione. Anche se ad esempio Swiss Olimpic tramite le talent card rileva e sostiene finanziariamente circa 12 000 talenti a livello internazionale, nazionale e regionale, il dispendio finanziario per i genitori si riduce di poco.
Con l'introduzione nella LIFD di una disposizione che prevede una determinata deduzione per la formazione sportiva dei figli orientata alla competizione, la Confederazione fornirebbe un contributo urgente e necessario alla promozione delle nuove leve in campo sportivo nel nostro Paese. Inoltre, attraverso una misura finanziariamente sopportabile per la Confederazione ma di grande impatto per i genitori coinvolti, essa offrirebbe dei fatti concreti a supporto delle ripetute dichiarazioni a favore del sistema di milizia e di volontariato, senza cui lo sport nazionale non potrebbe sopravvivere.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale, consapevole dell'importanza della salute pubblica, accoglie favorevolmente tutte le attività sportive di massa esercitate nel tempo libero che aiutano principalmente a mantenere la forma fisica, a compensare la mancanza di movimento e ad aumentare il piacere di fare sport. Annualmente la Confederazione sostiene l'attività sportiva orientata alla competizione delle giovani leve con un contributo di circa 8 milioni di franchi ("Gioventù e Sport": 6,5 milioni; contratto di prestazioni con Swiss Olympic: 1,5 milioni). Il Consiglio federale respinge la richiesta di una nuova deduzione per la formazione sportiva di base orientata alla competizione. Lo Stato mette a disposizione una formazione di base obbligatoria gratuita. I genitori sono liberi di far studiare i propri figli in scuole private che offrono ad esempio una speciale formazione artistica o sportiva. I costi supplementari che ne derivano appartengono al costo della vita, che secondo il sistema tributario non è considerato deducibile. Favorire i genitori che si decidono per una formazione sportiva di base orientata alla competizione equivarrebbe a un privilegio ingiustificato e violerebbe il principio della parità di trattamento.
Da un punto di vista economico, nel caso della promozione di obiettivi non fiscali dovrebbero essere soddisfatte tutte e tre le condizioni seguenti: in primo luogo, deve effettivamente sussistere un sostanziale problema di politica economica o sociale (necessità d'intervento). Secondariamente, l'impiego dello strumento di politica fiscale deve essere in grado di risolvere almeno in parte questo problema, ovvero l'agevolazione fiscale deve essere effettiva (efficacia). In terzo luogo, il grado di efficienza dello strumento di politica fiscale deve essere maggiore di quello di altre misure di politica economica (efficienza). Il Consiglio federale è del parere che non sussista un sostanziale problema di politica economica o sociale e che riguardo alla promozione dello sport - come menzionato nella motivazione della mozione - esistano già altri modi di sostegno. Anche dal punto di vista dell'efficacia e dell'efficienza una nuova deduzione fiscale non presenta vantaggi. Essa genera importanti effetti di trascinamento. Questi aumenterebbero ulteriormente se al posto dei costi effettivi si dovesse concedere una deduzione forfetaria. Conformemente al sistema della progressione tariffaria, con una nuova deduzione sarebbero in particolare sgravati i contribuenti a reddito elevato.
Accogliere questa mozione significherebbe complicare ulteriormente il sistema fiscale e si porrebbero inevitabilmente nuove questioni di delimitazione che ne complicherebbero l'attuazione. La ricorrente richiesta del Parlamento di una semplificazione del diritto fiscale sarebbe nuovamente contrastata. Del resto il Parlamento ha deciso di perseguire un'altra via per quanto concerne la promozione sportiva della gioventù e delle nuove generazioni. Così, secondo la mozione Kuprecht 09.3343, "Esenzione fiscale delle associazioni", le associazioni che destinano i loro redditi e la loro sostanza esclusivamente a scopi ideali, in particolare alla promozione della gioventù e delle nuove generazioni, dovrebbero essere esonerate completamente o almeno in parte dalla legge federale sull'imposta federale diretta (RS 642.11) ed eventualmente anche dalla legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (RS 642.14).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.