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10.3442 · Interpellanza · 2010-06-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Su invito della commissione paritetica dell'edilizia e del genio civile (PK Bau), nel novembre 2009 alcuni rappresentanti del servizio dell'economia e del lavoro (wira) e un rappresentante dell'ufficio della migrazione del cantone di Lucerna hanno effettuato un controllo preannunciato nei cantieri. In seguito a questa verifica sono stati controllati tutti i dipendenti indicati. Dei 171 lavoratori stranieri controllati cinque non disponevano di alcun permesso di diritto degli stranieri. L'ufficio della migrazione (Amigra) è stato tempestivamente informato del risultato raggiunto. Nel frattempo l'Amigra ha legalizzato il soggiorno in Svizzera per tutti e cinque i lavoratori. Per la verifica delle condizioni di lavoro e di salario sul posto è stata indicata come competente la PK Bau.

A causa della procedura intollerabile adottata nel cantone di Lucerna, a livello federale si pongono le seguenti domande:

1. Il Consiglio federale è a conoscenza del fatto che alcune amministrazioni cantonali rilasciano a posteriori permessi a lavoratori stranieri illegali senza conseguenze per questi ex clandestini? Se sì, di quante "legalizzazioni" a posteriori dall'entrata in vigore degli accordi bilaterali è a conoscenza il Consiglio federale?

2. Tali "legalizzazioni" a posteriori di lavoratori illegali sono compatibili con il diritto svizzero? Se sì, su quali basi legali si fondano?

3. Secondo il Consiglio federale, come è possibile conciliare una tale procedura con le misure pubblicizzate adottate nella lotta contro il lavoro nero?

4. Quali conseguenze devono affrontare i lavoratori illegali, le imprese che hanno assunto dipendenti privi di permesso e i collaboratori dell'amministrazione cantonale?

5. Quali misure intende adottare il Consiglio federale per chiarire ulteriori casi del genere e sostenere il lavoro della Commissione di vigilanza e di controllo?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel caso in questione non vi è stata nessuna regolarizzazione a posteriori di lavoratori illegali. Le persone sopracitate erano lavoratori distaccati, di nazionalità tedesca, inviati in Svizzera da un'impresa tedesca. L'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) prevede un obbligo di notifica per gli stranieri distaccati da una società con sede in un Paese dell'UE-17/AELS per effettuare una prestazione di servizio fino a 90 giorni per anno civile. Tuttavia, nel presente caso l'attività nel cantiere svizzero è stata superiore a 90 giorni; sin dall'inizio sarebbe dunque stato necessario richiedere l'autorizzazione da parte della competente autorità cantonale. Stando alle informazioni fornite dal cantone di Lucerna, il committente dei lavori al cantiere in questione ha convenuto con il competente ufficio cantonale che occorre richiedere un permesso di dimora per tutti i lavoratori stranieri (Paesi UE e Paesi terzi). Se tutti i requisiti sono soddisfatti, l'ufficio accoglie le corrispondenti richieste autorizzando l'assunzione d'impiego. Successivamente l'impresa tedesca che aveva distaccato i cinque lavoratori ha richiesto all'ufficio il rilascio dei corrispondenti permessi. Quest'ultimo ha comunicato alla società che i cinque lavoratori soddisfacevano le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. Tuttavia, per errore è stato comunicato all'impresa che in questo caso non era necessaria un'ulteriore assicurazione di permesso di dimora per assunzione d'impiego. Di conseguenza, ai lavoratori distaccati non è stato assicurato per iscritto il rilascio di un permesso di dimora. L'impresa si è fondata in buona fede su tale informazione da parte dell'autorità cantonale e non ha pertanto avviato ulteriori pratiche per ottenere i permessi formali, ossia non ha notificato i suoi lavoratori conformemente all'articolo 12 della legge sugli stranieri (LStr) in combinazione con l'articolo 12 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA).

In occasione di un controllo effettuato nel cantiere a novembre 2009, la Commissione tripartita in materia di libera circolazione ha constatato che i cinque lavoratori stranieri non disponevano di alcun permesso di dimora. A dicembre 2009 la competente autorità cantonale ha rilasciato i permessi con effetto retroattivo. Originariamente le richieste di rilascio di un permesso di dimora per i lavoratori in questione, correttamente presentate, erano pervenute in tempo utile e le condizioni d'autorizzazione erano state ritenute adempiute dall'autorità competente. Di conseguenza, il rilascio retroattivo dei permessi non va qualificato come "legalizzazione a posteriori".

2. Alla luce delle circostanze summenzionate nel presente caso non si è trattato di una legalizzazione a posteriori di lavoratori clandestini. Un tale modo di procedere sarebbe incompatibile con le disposizioni legali (LStr; ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera, ODist; ALC): infatti, gli stranieri devono di principio disporre di un permesso prima di iniziare a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera.

3. Il 1° gennaio 2008 sono entrate in vigore la nuova legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN) e la relativa ordinanza (OLN). La Confederazione ritiene essenziale sensibilizzare la popolazione riguardo al lavoro nero. La LLN serve in particolare a combattere l'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera da parte di stranieri in situazione irregolare. L'impresa menzionata ha omesso di notificare i suoi lavoratori, violando quindi le disposizioni in materia di notifica. Il presente caso non è tuttavia in contraddizione con la lotta contro il lavoro nero, poiché circostanze particolari (informazione da parte dell'autorità cantonale) hanno comportato l'inosservanza delle disposizioni in materia di notifica; inoltre, prima dell'assunzione d'impiego l'autorità cantonale ha verificato e ritenuto adempiute le condizioni per il rilascio del permesso.

4. Nel caso menzionato vi è stata una violazione del diritto in materia di stranieri, poiché l'impresa non ha notificato debitamente i lavoratori da essa distaccati (art. 120 LStr, art. 12 OASA). Tuttavia, alla luce delle circostanze (informazione da parte dell'autorità) tale violazione va tuttavia qualificata al massimo come inosservanza per negligenza di disposizioni di polizia degli stranieri.

5. La Confederazione sostiene con gli strumenti a sua disposizione le commissioni cantonali di controllo e vigilanza. Essa attribuisce la massima priorità al rispetto delle leggi del diritto in materia di stranieri e di lavoro nero. Occorre impedire, e se del caso sanzionare, chi elude le disposizioni legali.

Risposta del Consiglio federale.