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10.3446 · Mozione · 2010-06-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le disposizioni della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) in maniera tale da garantire anche le prestazioni legali e regolamentari delle fondazioni di libero passaggio indipendenti in stato d'insolvenza.

Begründung

All'uscita di un assicurato dalla cassa pensioni, ad esempio in seguito al cambiamento del posto di lavoro oppure in caso di disoccupazione o di cessazione dell'attività lucrativa, i fondi accumulati vengono prelevati dalla cassa pensioni del vecchio datore di lavoro e depositati presso una fondazione di libero passaggio. Se quest'ultima non è aggregata a una banca o a un'assicurazione, non sussiste alcuna copertura nel quadro della protezione dei depositanti. Se una fondazione di libero passaggio indipendente diventa insolvente, i fondi della previdenza professionale vanno perduti.

Di solito i fondi LPP depositati presso casse pensioni e fondazioni di libero passaggio sono garantiti da banche o assicurazioni. Ciò non è tuttavia il caso delle fondazioni di libero passaggio indipendenti. Si tratta di una lacuna del sistema la cui importanza ha cominciato ad accentuarsi soltanto recentemente. Fino a poco tempo fa, gli assicurati non ne erano necessariamente coscienti e si credevano quindi al sicuro. Di conseguenza, in seguito all'insolvenza di alcune fondazioni indipendenti, numerosi disoccupati hanno perso i loro fondi pensionistici. È pertanto necessario ovviare a questa lacuna prima che si verifichino ulteriori danni. Una delle possibili soluzioni consiste nell'integrazione dell'articolo 56 LPP sui compiti del fondo di garanzia.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 1° gennaio 2009 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia d'investimento dell'ordinanza sul libero passaggio (OLP). L'ordinanza distingue fra due tipi di risparmio: il deposito a risparmio (conti) e il risparmio in titoli. Nel primo caso il denaro viene depositato su un conto di risparmio; l'assicurato ha quindi diritto all'importo depositato e all'interesse pattuito. Nel secondo caso, invece, il denaro viene investito in titoli (investimenti collettivi) e il rischio di oscillazione dei corsi è a carico dell'assicurato.

Ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 OLP che disciplina le disposizioni in materia d'investimento delle fondazioni di libero passaggio, nel caso del deposito a risparmio il denaro deve essere investito presso una banca soggetta alla legge sulle banche. Al riguardo non è rilevante che si tratti di una fondazione istituita da una banca o di una fondazione indipendente. I fondi del secondo pilastro e del pilastro 3a depositati presso fondazioni bancarie o di libero passaggio vanno attribuiti ai singoli assicurati o intestatari della previdenza. In virtù dell'articolo 37b capoverso 4 della legge sulle banche, in caso di fallimento questi depositi sono considerati crediti privilegiati di seconda classe sino all'importo massimo di 100 000 franchi, indipendentemente dagli altri depositi dei singoli intestatari della previdenza o dei singoli assicurati. Non sono, per contro, ulteriormente coperti dalla garanzia dei depositi. È possibile tuttavia ridurre i rischi aprendo un conto, in virtù dell'articolo 12 OLP, presso due fondazioni di libero passaggio separate. Al riguardo va osservato che il periodo transitorio per l'adeguamento alle nuove disposizioni non è ancora terminato. Nell'ordinanza precedente, l'obbligo di collocare i fondi presso una banca non era stabilito in modo così chiaro.

Se l'assicurato sceglie il risparmio in titoli anziché il deposito a risparmio, l'investimento costituisce un patrimonio fiduciario che per principio non viene toccato da un eventuale fallimento della fondazione di libero passaggio. Una garanzia solidale per le perdite subite dagli assicurati nell'ambito del risparmio in titoli non sarebbe ragionevole: incentiverebbe infatti gli assicurati ad operare investimenti particolarmente rischiosi per profittare degli utili, mentre le perdite andrebbero a carico del fondo di garanzia o dell'insieme dei datori di lavoro e degli assicurati della previdenza professionale.

Con la modifica dell'ordinanza, il Consiglio federale ha già garantito una protezione adeguata agli investitori. Per questo motivo respinge un'ulteriore copertura assicurativa, che in determinati casi creerebbe pericolosi incentivi e in ogni caso genererebbe costi supplementari per tutti gli assicurati.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.