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10.3448 · Interpellanza · 2010-06-15

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Stando alle informazioni apparse nei media, entro la fine dell'anno l'Ufficio federale delle strade (USTRA) intende presentare al Consiglio federale un catalogo di misure sull'idoneità alla guida dei conducenti ultrasettantenni. In base a tali misure, sulle strade svizzere potranno circolare solo conducenti che ogni due anni superano un test obbligatorio di idoneità alla guida, compresa una visita medica di controllo. Secondo l'USTRA il maggior pericolo per la circolazione rappresentato dagli ultrasettantenni giustificherebbe l'introduzione di tali misure. In proposito rivolgo al Consiglio federale le domande seguenti:

1. Perché il Consiglio federale consente a un ufficio federale di divulgare ai media, e di conseguenza al pubblico, un catalogo di misure prima che lui stesso abbia preso una decisione su di esse?

2. Il Consiglio federale è invitato a presentare cifre attuali sugli incidenti della circolazione di media entità e gravi, da cui emerga quanto segue:

a. Quale percentuale di incidenti è provocata da conducenti con meno di 30 anni, quale da conducenti di età compresa tra 70 e 80 anni e quale da conducenti che hanno superato gli 80 anni?

b. Quante di queste persone che hanno provocato un incidente hanno una licenza rilasciata in Svizzera e quante una licenza straniera?

c. Quanti sono i titolari di una licenza svizzera nella classe di età fino a 30 anni, quanti nella classe 70-80 anni e quanti nella classe a partire da 80 anni? Questi dati servono a paragonare il rischio per la sicurezza tra i conducenti giovani e quelli anziani.

3. Il Consiglio federale è convinto che una licenza di condurre limitata a due anni per i conducenti ultrasettantenni sia conciliabile con il divieto di discriminazione a causa dell'età sancito all'articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale?

Un limite di età superiore sarebbe più conforme alla Costituzione?

4. Il Consiglio federale come intende imporre questa misura ai conducenti ultrasettantenni titolari di una licenza straniera che circolano sulle strade svizzere? In generale questi ultimi hanno meno familiarità con le condizioni di circolazione in Svizzera e quindi rappresentano un rischio per la sicurezza ancora maggiore dei coetanei svizzeri. Una disparità di trattamento tra svizzeri e stranieri in relazione all'idoneità alla guida sarebbe assolutamente inaccettabile!

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo sugli incidenti provocati da anziani comparso il 13 giugno 2010 sul quotidiano "Sonntag" e motivo delle domande dell'autore dell'interpellanza non corriponde purtroppo alla realtà per quanto riguarda alcuni punti essenziali. Infatti, già oggi a partire dai 70 anni i conducenti di veicoli a motore devono sottoporsi ogni due anni a una visita medica allo scopo di verificare se sono ancora in grado di guidare in modo sicuro. Inoltre, proprio per questo motivo, non è vero che oggi gli anziani alla guida costituiscono un serio pericolo e che di conseguenza siano necessarie misure più rigide. Il 3 febbraio 2010 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione relativa a Via sicura, il programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade, e ha incaricato il dipartimento responsabile di elaborare un messaggio entro la fine del 2010. Allo stesso tempo, il Consiglio federale ha definito le misure che dovranno essere incluse nel messaggio. Tra queste figura anche una misura che riguarda gli anziani che prevede un miglioramento a livello nazionale della qualità degli esami medici di verifica dell'idoneità alla guida. Una misura che limiti la validità della licenza di condurre a dieci anni è prevista già dal 50° anno di età e pertanto non riguarda solo gli anziani.

Il Consiglio federale risponde alle singole domande dell'autore dell'interpellanza nella maniera seguente:

1. Il 3 febbraio 2010 il Consiglio federale ha informato i media sui risultati della procedura di consultazione relativa a Via sicura e sulle misure che prenderà il DATEC. Questa comunicazione è stata tra l'altro pubblicata anche sulla homepage dell'Ufficio federale competente.

2. Una misura di Via sicura riguarda l'ottimizzazione della statistica degli incidenti stradali, grazie alla quale dall'anno statistico 2011 sarà possibile formulare constatazioni notevolmente migliori su questo fenomeno. Sulla base della statistica attuale è possibile rispondere solo in parte alle domande dell'autore dell'interpellanza:

a. L'attuale statistica degli incidenti indica solo le persone coinvolte. Il presunto autore dell'incidente non può essere individuato direttamente, ma solo indirettamente per mezzo di studi. È quanto ha fatto l'Ufficio prevenzione infortuni analizzando in uno studio pilota gli incidenti mortali avvenuti tra il 1992 e il 2004 e giungendo ai seguenti risultati:

- tra il 1992 e il 2004 sono morte 618 persone in seguito a incidenti stradali nei quali era coinvolta un'automobile il cui conducente aveva un'età pari o superiore ai 70 anni. Delle persone rimaste uccise, 297 erano alla guida dell'auto, 321 erano terzi (ad es. passeggeri). Questi ultimi rappresentano circa il 4 per cento di tutti i morti dovuti a incidenti stradali nel periodo suddetto (8016 persone). Il numero dei feriti gravi negli incidenti in cui era al volante un anziano rappresenta circa il 6,1 per cento di tutte le persone rimaste gravemente ferite sulle strade;

- quasi il 20 per cento delle persone decedute in incidenti stradali in questo periodo aveva almeno 70 anni e poco più della metà di queste erano pedoni. Considerando che gli anziani di età superiore ai 70 anni costituiscono l'11,2 per cento della popolazione complessiva e, allo stesso tempo, il 19,4 per cento dei morti sulle strade, il numero di ultrasettantenni che hanno perso la vita in incidenti stradali è pertanto sovrarappresentato.

b. Questi dati non possono essere analizzati nell'attuale statistica degli incidenti e finora non sono stati accertati neanche indirettamente per mezzo di studi.

c. Al momento né la Confederazione, né le autorità cantonali di immatricolazione dispongono dei dati e degli strumenti di analisi adeguati. La Confederazione sta elaborando un sistema informatico grazie al quale in futuro si potrà rispondere in modo attendibile a livello nazionale alla domanda relativa al numero di licenze rilasciate ai diversi gruppi di età. Tuttavia, quest'ultimo non è identico al numero dei titolari della licenza, poiché il loro numero effettivo potrebbe essere rilevato in modo attendibile soltanto se si utilizzasse un codice di identificazione personale nazionale attribuito al momento della registrazione ufficiale e valido per tutta la vita, impedendo di conseguenza registrazioni doppie, ad esempio in seguito a cambio di domicilio o di nome.

3. Poiché già oggi i conducenti di automobili ultrasettantenni devono sottoporsi a visita medica ogni due anni, non sono necessari cambiamenti, a parte un miglioramento della qualità degli esami medici di verifica dell'idoneità alla guida.

Al contrario, tutte le licenze di condurre saranno ora limitate nel tempo, secondo gli attuali standard mondiali. Alla scadenza della licenza di condurre in prova (tre anni), un primo termine sarà fissato in corrispondenza del 50° anno di età. Successivamente la licenza sarà rinnovata di volta in volta per altri 10 anni, anche dopo il 70° anno di età. A partire dai 50 anni sarà necessario sottoporsi a un esame della vista, mentre dai 70 anni sarà richiesta, come già avviene attualmente, una visita medica. Il Consiglio federale non intende prendere in considerazione un limite di età superiore, in quanto a partire dai 70 anni diverse malattie rilevanti per la sicurezza stradale tendono ad aumentare in modo notevole.

Con riferimento alla costituzionalità, il Consiglio federale non riconosce alcuna discriminazione. Gli esami medici sono giustificati obiettivamente dalla necessità di proteggere gli altri utenti della strada, ma anche gli anziani stessi.

4. Secondo la Convenzione internazionale dell'8 novembre 1968 sulla circolazione stradale (RS 0.741.10), ogni Stato stabilisce le condizioni per il conseguimento della patente di guida/licenza di condurre. Nell'Unione europea (UE) la direttiva 2006/126/CE disciplina la durata di validità delle patenti di guida, mentre non prevede un'età massima. Il Consiglio federale si prefigge di uniformare dal punto di vista contenutistico i requisiti di idoneità alla guida svizzeri a quelli dell'UE, in modo da garantire che praticamente in tutta l'Europa i conducenti di veicoli a motore debbano soddisfare gli stessi requisiti medici. Le persone in possesso di una patente di guida straniera devono al più tardi un anno dopo aver stabilito la propria residenza in Svizzera acquisire la licenza di condurre elvetica. A partire da questo momento sono sottoposte anch'esse alla visita medica periodica. Nonostante l'articolo 41 capoverso 6 lettera a dell'accordo di Vienna preveda la possibilità di fissare questo momento anche alla data di acquisizione della residenza, vi si è rinunciato per ragioni di fattibilità.

Risposta del Consiglio federale.