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10.3459 · Postulato · 2010-06-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto sull'applicazione pratica, dall'entrata in vigore della legge federale sugli stranieri (LStr), della normativa che disciplina il diritto di soggiorno per i migranti vittime di violenza.

Begründung

Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la LStr. In seguito all'iniziativa parlamentare Goll 96.461, il Parlamento ha adottato una normativa mirata a evitare casi di rigore dopo lo scioglimento dell'unione coniugale e a permettere il prosieguo della dimora in Svizzera per importanti motivi personali, tra cui l'essere vittima di violenza domestica, indipendentemente dalla durata del soggiorno e dal grado di integrazione. Sono determinanti in particolare gli articoli 44 e 50 LStr come pure l'articolo 77 OASA. Il Consiglio federale ha anche emanato direttive dell'UFM tese a uniformare la prassi nei cantoni in occasione della proroga dei permessi di dimora per le vittime di violenza domestica. Ha inoltre adottato misure tese a rafforzare la formazione e il perfezionamento degli specialisti in materia e a migliorare la comunicazione dei diritti alle migranti interessate, come osserva nel suo rapporto del 13 maggio 2009 sulla violenza nei rapporti di coppia e sulle cause e misure adottate in Svizzera, steso in adempimento del postulato Stump 05.3694. Vista la situazione, occorre verificare se le modifiche di legge e le misure adottate raggiungono il loro scopo, ossia proteggere sufficientemente dalla violenza le migranti interessate e, una volta liberate dalla violenza, non punirle ulteriormente con la revoca del permesso di dimora.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Conformemente all'articolo 50 capoverso 1 lettera b della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20), dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga del permesso di dimora in virtù degli articoli 42 e 43 sussiste se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera. Può segnatamente essere un grave motivo personale secondo il capoverso 1 lettera b LStr il fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio e il reinserimento sociale nel Paese d'origine risulta fortemente compromesso (art. 50 cpv. 2 LStr).

All'atto pratico, tali disposizioni sono attuate effettuando una valutazione globale delle circostanze dello straniero interessato al momento di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) un caso di proroga del permesso di dimora dopo lo scioglimento del matrimonio. Conformemente all'articolo 31 capoverso 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201), nella valutazione occorre considerare in particolare la durata del soggiorno autorizzato in Svizzera, la durata del matrimonio, l'esistenza di figli comuni, l'integrazione sociale e professionale e il rispetto dell'ordine pubblico.

In presenza di indizi conformemente all'articolo 77 capoverso 6 OASA secondo cui l'interessato sarebbe vittima di violenza coniugale e il suo reinserimento sociale nel Paese d'origine risulterebbe fortemente compromesso, l'UFM approva di principio la proroga del permesso di dimora, purché ciò appaia giustificato in base all'insieme delle circostanze. Le basi legali consentono pertanto di autorizzare la permanenza in Svizzera di migranti vittime di violenza coniugale.

Il rilascio o la proroga dei permessi compete al rispettivo cantone. L'esperienza dimostra che in questi casi i cantoni applicano le disposizioni previste per i casi di rigore. L'UFM approva la maggioranza delle domande cantonali di rilascio del permesso di dimora. Ciò denota in linea di principio una buona preparazione degli incarti cantonali nonché un esame della situazione conforme alle prescrizioni di legge e d'ordinanza. L'intervento dell'UFM non garantisce un'armonizzazione completa delle prassi cantonali, dato che l'UFM non può controllare gli incarti che il cantone non gli sottopone. In questi casi il controllo legale è garantito all'interno dell'iter cantonale. La decisione dell'UFM può essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Le nuove istruzioni relative ai casi di rigore, in vigore dall'ottobre 2009, offrono uno strumento efficace per l'attuazione delle discipline previste in questi casi e armonizzano ulteriormente le prassi cantonali. In linea di principio l'applicazione della disciplina dei casi di rigore alle vittime di violenza coniugale ha dato buoni risultati. Le nuove disposizioni di legge consentono di risolvere caso per caso le situazioni di rigore personale. In virtù del diritto vigente le autorità godono pertanto di un margine di manovra sufficiente per tenere conto dei criteri umanitari. L'esperienza maturata in margine alle nuove disposizioni legali dimostra tuttavia che non è molto opportuno stilare un rapporto sulla prassi a breve tempo dall'entrata in vigore di una disciplina, poiché non è possibile trarre conclusioni attendibili. Il Consiglio federale è pertanto disposto a valutare entro i prossimi tre anni la prassi relativa alla disciplina del diritto di soggiorno delle migranti vittime di violenza coniugale.

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

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