Reclutamento. Non sfavoriamo gli svizzeri con doppia cittadinanza che abitano all'estero
10.3464 · Mozione · 2010-06-16
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di rivedere la OMSEDC al fine di agevolare il reclutamento degli Svizzeri e cittadini con doppia cittadinanza residenti all'estero (possibilità di prestare servizio volontario, pagamento delle trasferte, informazioni proattive e termini temporali più ampi, ecc.).
Begründung
La speciale ordinanza (OMSEDC) ha creato numerosi problemi ai cittadini svizzeri con doppia cittadinanza che abitano nello Stato di cui hanno l'altra nazionalità. Infatti, l'ordinanza esclude dal servizio volontario nell'esercito svizzero quei cittadini svizzeri che possiedono pure la cittadinanza del Paese in cui risiedono; questo in contrasto con il principio vigente per gli Svizzeri all'estero (Auslandschweizer). Quest'ultimi possono prestare servizio, mentre i cittadini con doppia cittadinanza vengono de iure e de facto esclusi da questa possibilità. Il motivo di questa mozione è dato dal fatto che i Paesi vicini alla Svizzera, con i quali sono stati stretti degli accordi particolari (Italia, Francia,ecc.), l'obbligo del servizio militare è caduto. Ne consegue che per i cittadini svizzeri che risiedono in questi Paesi e ne posseggono pure la cittadinanza non sia più possibile, nonostante l'assenza dell'obbligo nel Paese di residenza, prestare servizio volontario per la Svizzera. L'ordinanza va ben al di là della legge militare e delle competenze date al Consiglio federale, perché esclude i cittadini svizzeri con doppia cittadinanza dallo reclutamento volontario in maniera pregiudizievole. Un ulteriore esempio di norme pregiudizievoli lo si desume pure dal speciale trattato tra Svizzera e Italia (0.141.145.42); la convenzione dà differenti termini temporali per l'annuncio per il servizio volontario. Un ulteriore punto sono i costi di trasferta che fino al 2004 erano assunti dai Dipartimenti EDA e VBS, ma che da allora sono stati annullati, limitando ulteriormente la possibilità di prestare servizio. Si ritiene importante che l'ordinanza del 24 settembre 2004 venga rivista, così come una revisione delle convenzioni con i Paesi terzi (in special modo con l'Italia), al fine di favorire il reclutamento volontario dei cittadini svizzeri con doppia cittadinanza residenti all'estero. Questo allo scopo di mantenere un legame con la madre Patria, le tradizioni del Paese d'origine e dell'impegno a favore della difesa nazionale svizzera.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 59 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101) stabilisce che "gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare" e che "per le donne il servizio militare è volontario". Conformemente all'articolo 40 della Costituzione, "la Confederazione emana prescrizioni sui diritti e doveri degli Svizzeri all'estero, in particolare ... sull'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare". Gli Svizzeri all'estero e i cittadini con doppia cittadinanza domiciliati all'estero sono di principio soggetti all'ordinamento giuridico del rispettivo Stato di domicilio, mentre i cittadini con doppia cittadinanza domiciliati in Svizzera sono soggetti all'ordinamento giuridico svizzero. Un cittadino con doppia cittadinanza domiciliato in Svizzera e che, come ogni altro svizzero, gode dei diritti civili in questo Paese, di principio deve pure adempiere i propri obblighi militari in Svizzera, anche se nell'altro Stato di cui possiede la cittadinanza non vi è più l'obbligo di prestare servizio militare. Un cittadino con doppia cittadinanza non ha la libera scelta se e in quale Paese prestare servizio. È tuttavia fatta salva l'applicazione di convenzioni internazionali.
Secondo l'articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (RS 510.10), in tempo di pace gli Svizzeri all'estero sono esentati dal reclutamento e dall'obbligo di prestare servizio militare. Tale articolo ammette tuttavia la possibilità di un reclutamento volontario. L'articolo 5 concede al Consiglio federale la facoltà di stipulare accordi con altri Stati sul reciproco riconoscimento dell'adempimento dell'obbligo militare da parte di persone con doppia cittadinanza.
Sulla base di queste disposizioni legali, da un lato, è stata emanata l'ordinanza del 24 settembre 2004 sull'obbligo di prestare servizio militare degli Svizzeri all'estero e delle persone con doppia cittadinanza (OMSEDC; RS 511.13) e, dall'altro, sono state concluse apposite convenzioni con Austria, Argentina, Colombia, Stati Uniti d'America, Francia, Italia e Germania (quest'ultima non ha però ancora ratificato la convenzione).
Alcune disposizioni dell'OMSEDC non sono nuove, per esempio la condizione che chi intende prestare servizio militare volontario in Svizzera non può possedere anche la cittadinanza dello Stato di domicilio (eccetto nel caso in cui tra i due Stati sia stata conclusa una convenzione che preveda il contrario). È pertanto corretto che i cittadini con doppia cittadinanza domiciliati all'estero possono prestare servizio militare volontario in Svizzera soltanto se è stata conclusa una corrispondente convenzione con lo Stato di domicilio. Questa disposizione ha lo scopo di proteggere i cittadini con doppia cittadinanza dalle conseguenze di una situazione che per le autorità dell'altro Stato di cui possiedono la cittadinanza e nel quale sono domiciliati configura un reato. Il motivo risiede nel fatto che ogni Stato di domicilio può trattare i cittadini con doppia cittadinanza come se fossero esclusivamente suoi cittadini. I cittadini con doppia cittadinanza possono quindi essere chiamati in servizio soltanto se non sono domiciliati nella loro seconda Patria, ma in uno Stato terzo.
Vi sono numerosi casi particolari che si fondano sulle convenzioni internazionali concluse dal Consiglio federale. Gli Svizzeri che hanno anche la cittadinanza austriaca o francese prestano servizio nello Stato in cui hanno il loro domicilio permanente il 1° gennaio dell'anno in cui compiono 18 anni. Essi possono tuttavia scegliere di prestare servizio nell'altro Paese (vale a dire in Svizzera nel caso di domicilio all'estero) se lo richiedono prima di aver compiuto i 19 anni.
Gli Svizzeri che possiedono anche la cittadinanza italiana prestano servizio soltanto nello Stato in cui hanno il loro domicilio permanente il 1° gennaio dell'anno in cui compiono 18 anni. Possono scegliere anche l'altro Stato (ossia la Svizzera nel caso di domicilio all'estero) se possono effettivamente prestarvi servizio.
I costi del viaggio per recarsi al reclutamento e per il ritorno a casa dopo la conclusione della scuola reclute sono assunti dalla Confederazione. Tuttavia, se lo Svizzero all'estero desidera rientrare al suo domicilio prima di entrare in servizio alla scuola reclute, tali spese di viaggio supplementari non gli vengono rimborsate. Se, tra il reclutamento e l'inizio della scuola reclute rimane in Svizzera, deve organizzare e pagare personalmente l'alloggio e il vitto.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il Consiglio federale non ritiene che vi siano motivi per modificare le disposizioni di legge menzionate in precedenza oppure l'OMSEDC.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.