10.3481 · Mozione · 2010-06-16
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a presentare al Parlamento un avamprogetto per la modifica degli articoli 29 a 31 della legge sulla Banca nazionale che preveda che per la determinazione e la divisione dell'utile della Banca nazionale possono essere distribuiti soltanto utili derivanti dalle transazioni e non utili di valutazione sulle riserve monetarie in oro, divise, titoli ecc.
Begründung
È irresponsabile sotto il profilo della politica monetaria e non è nell'interesse globale del nostro Paese ripartire utili contabili fittizi sulle riserve monetarie. La Banca nazionale è perciò costretta a vendere riserve monetarie solide (oro) per distribuire tali utili apparenti. Naturalmente le riserve di euro, vista la sua debolezza, non possono essere ridotte per motivi di politica monetaria.
L'accumulo di notevoli giacenze di valuta estera (oltre 150 miliardi) della Banca nazionale, che sono state acquistate per sostenere l'euro e nel contempo indebolire il franco svizzero, diventano un rischio a causa del cambio euro-franchi in calo. In data odierna (16 giugno 2010) il cambio è già quotato 1,39. Immaginiamoci se l'euro continuasse a diminuire o se addirittura fosse soppresso. Al momento gli utili contabili delle riserve auree sono superiori alle perdite delle riserve di valuta estera. Questi utili fittizi di valutazione non dovrebbero essere più distribuiti e dovrebbero essere svincolati dal meccanismo di ripartizione alla Confederazione e ai cantoni. Le riserve sicure e dal valore stabile della Svizzera non possono essere più ridotte e versate a causa di utili fittizi di valutazione.
La Confederazione e i cantoni devono tenere conto della soppressione di tali utili apparenti della Banca nazionale nei loro preventivi.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La legge sulla Banca nazionale (LBN) offre già la garanzia che le distribuzioni rimangano in qualsiasi momento entro un limite accettabile e le riserve monetarie siano mantenute al livello necessario.
La gestione delle riserve monetarie rientra fra i compiti principali della Banca nazionale (art. 5 LBN). La Banca nazionale definisce nella propria sfera di competenze, in particolare, la composizione delle riserve monetarie e la loro collocazione (art. 46 LBN). Prende decisioni legate agli investimenti principalmente in base a riflessioni in materia di politica monetaria e valutaria e non è obbligata a ridurre involontariamente le riserve monetarie per finanziare le distribuzioni.
La LBN prevede che siano costituiti accantonamenti che consentano alla Banca nazionale di mantenere le riserve monetarie al livello richiesto dalla politica monetaria e valutaria. In quest'ottica, la Banca nazionale si orienta all'evoluzione dell'economia svizzera (art. 30 LBN). Il consiglio di banca approva il volume degli accantonamenti (art. 42 cpv. 2 lett. d LBN). Il prodotto residuo che ne consegue costituisce l'utile che può essere distribuito (art. 30 cpv. 2). In questo modo, la Banca nazionale decide in linea di massima autonomamente sull'utile da distribuire e impedisce ripartizioni insostenibili.
Con la convenzione sulla ripartizione degli utili (basata sull'art. 31 cpv. 2 LBN) si garantisce innanzitutto che le distribuzioni siano livellate nel corso degli anni e che non superino un determinato valore. Contemporaneamente si statuisce che la Banca nazionale distribuisca a medio termine solo quello di cui non ha bisogno per la politica monetaria e valutaria.
La convenzione sulla ripartizione degli utili sarà sottoposta a riesame al più tardi nel 2013, tenendo in considerazione l'entità della riserva di distribuzione, le esigenze della politica in materia di accantonamenti e i ricavi potenziali degli attivi della Banca nazionale. La convenzione stabilisce anche a quali condizioni deve essere ridotta o sospesa la distribuzione. Quest'ultima è ridotta nel caso in cui la riserva, dopo la distribuzione dell'utile, scenda al di sotto di meno 5 miliardi di franchi. Un'eventuale riduzione della distribuzione è effettuata in modo che la riserva, dopo la distribuzione, ammonti esattamente a meno 5 miliardi di franchi. La distribuzione è sospesa se, dopo l'utilizzo dell'utile, la riserva scende al di sotto di meno 5 miliardi di franchi anche senza distribuzione.
Attualmente sono distribuiti alla Confederazione e ai cantoni 2,5 miliardi di franchi all'anno. Una parte della distribuzione è finanziata con i ricavi correnti. L'altra parte è costituita dalla riduzione della riserva di distribuzione. A seguito della diminuzione di quest'ultima, la distribuzione alla Confederazione e ai cantoni risulterà più bassa, cioè sarà orientata soltanto al potenziale dei ricavi della Banca nazionale.
Grazie a queste normative, la Banca nazionale può garantire che siano sempre effettuate soltanto distribuzioni sostenibili. Non si devono temere riduzioni involontarie o trasferimenti indesiderati delle riserve monetarie. Pertanto, per stabilire l'utile da distribuire non è necessario separare i ricavi ottenuti da quelli non realizzati.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.