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10.3489 · Mozione · 2010-06-17

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di iscrivere nella legislazione della pianificazione del territorio:

1. strumenti incisivi per la protezione completa dei terreni coltivabili (in particolare, la superficie agricola utile, le superfici per l'avvicendamento delle colture e le regioni d'estivazione);

2. la foresta e le misure da adottare per mitigare la protezione totale di cui gode;

3. strumenti per garantire le superfici per l'avvicendamento delle colture.

Begründung

I terreni coltivabili sono sottoposti a una notevole pressione. Ogni giorno 11 ettari (ovvero l'equivalente di 15 campi di calcio) vengono loro sottratti a beneficio di insediamenti, infrastrutture o dell'estensione delle foreste. Tali superfici non vengono a mancare solo alla produzione dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari, ma anche agli spazi verdi con la conseguente diminuzione della qualità di vita della popolazione. L'evoluzione in corso non è conforme né ai principi sanciti dalla Costituzione federale (artt. 104, 73, 75), né agli obiettivi e ai principi della pianificazione del territorio. A questo proposito, occorrerebbe prendere nuovamente in considerazione la proposta di elaborare un piano settoriale sulle zone prioritarie per la compensazione ecologica (cfr. mozione 05.3676).

Contrariamente ai terreni coltivabili, che si riducono sempre di più, le superfici forestali aumentano annualmente di 5454 ettari. A causa della protezione totale riservata alle foreste e attraverso l'estensione delle superfici forestali, i rimboschimenti compensativi, gli impianti dell'economia forestale (che non possono essere costruiti nella foresta) e l'assenza di ponderazione degli interessi, i terreni coltivabili ogni anno perdono non solo importanti superfici di produzione, ma anche superfici di compensazione ecologica. Per questi motivi la foresta deve essere iscritta nella legge sulla pianificazione del territorio e la protezione totale di cui gode deve essere ridimensionata.

Una protezione della foresta meno ampia e una prassi più restrittiva in materia di aree edificabili e aree industriali dismesse permetterebbero un nuovo margine di manovra per la conservazione delle superfici per l'avvicendamento delle colture. Secondo il piano settoriale relativo a tali superfici, le attività d'incidenza territoriale devono essere praticate in modo da rispettare una loro estensione minima di 438 560 ettari.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere i punti 1 e 3 e di respingere il punto 2.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide le preoccupazioni espresse dall'autore della mozione in merito alla perdita di terreni coltivabili. Pertanto, già rispondendo alla mozione Bourgeois 09.3871, "Preservare le superfici per l'avvicendamento della colture", del 24 settembre 2009, il collegio si era detto disposto a regolare esplicitamente la protezione delle superfici per l'avvicendamento delle colture nella legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700). In data 20 gennaio 2010, il Consiglio federale ha adottato una prima revisione parziale della legge, trasmettendola al Parlamento. Il progetto è volto in primo luogo a frenare lo sviluppo disordinato degli insediamenti. Nel contempo consente però anche di proteggere meglio i terreni coltivabili. Il collegio ha inoltre dichiarato che, nel quadro della seconda fase di revisione della LPT, si mirerà a una protezione più efficace dei terreni agricoli più pregiati, in particolare delle superfici per l'avvicendamento delle colture (cfr. FF 2010 943).

L'autore della mozione chiede l'adozione di strumenti incisivi per una protezione "completa" dei terreni coltivabili. A giudizio del Consiglio federale, tale formulazione non è da intendere come richiesta di protezione assoluta dei terreni coltivabili quanto piuttosto come proposta che le norme di protezione si applichino a tutti i terreni agricoli, ovvero che la tutela non venga limitata alle superfici per l'avvicendamento delle colture. Al riguardo occorrerà esaminare quale grado di differenziazione del livello di protezione sarà necessario, tenuto conto dei diversi tipi di terreni coltivabili e della necessità di ponderare anche altri interessi in causa. Sulla scorta di quanto proposto dall'autore della mozione si tratterà di valutare, oltre al grado di efficacia delle diverse misure, anche gli effetti sulle attività agricole e para-agricole, nonché di proporre provvedimenti incisivi. Il Consiglio federale è pertanto disposto ad accogliere i punti 1 e 3 della mozione.

Per quanto concerne le foreste (punto 2), va ricordato quanto segue: il rapporto tra insediamenti, protezione ed utilizzazione di superfici agricole da una parte, e il rapporto tra protezione e utilizzazione della foresta dall'altro, vanno esaminati in modo approfondito nel quadro della seconda tappa di revisione della LPT. Occorre tuttavia evitare che, ancor prima di conoscere l'esito di tale esame, venga accolta la richiesta della mozione. Il punto 2 della mozione va pertanto respinto.

Il Consiglio federale propone di accogliere i punti 1 e 3 e di respingere il punto 2.