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Stesse condizioni per l'industria svizzera della tecnica di difesa e di sicurezza nel confronto con la concorrenza europea

10.3507 · Postulato · 2010-06-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere in merito ai seguenti punti:

1. in che misura la legislazione svizzera e la prassi in materia di permessi sono restrittive nel confronto con la concorrenza internazionale;

2. come eliminare questi svantaggi per l'industria svizzera della tecnica di difesa e di sicurezza.

Begründung

A più riprese il Consiglio federale ha giustamente ribadito l'importanza di condizioni di concorrenza eque per l'industria della difesa svizzera, per esempio in risposta a interventi parlamentari o durante le discussioni sull'iniziativa popolare del GSsE per il divieto di esportare armi che è stata respinta dagli elettori il 29 novembre 2009. Nell'attuale situazione in cui i mercati sono sempre più internazionali e reticolari, per le esportazioni e il Paese sono indispensabili condizioni quadro competitive.

Fino a dicembre 2008, il regime di controllo delle esportazioni svizzero si è basato sulle disposizioni dei Paesi partner europei. Tali norme, rigorose ma al contempo trasparenti e affidabili, corrispondevano alle esigenze poste dagli standard internazionali e, in particolare, al codice di condotta dell'Unione europea.

Con l'entrata in vigore dell'ordinanza concernente il materiale bellico il 12 dicembre 2008, la Svizzera ha notevolmente inasprito il regime. Delle norme di tale portata sono state adottate solamente in Svizzera. Le disposizioni più importanti, in particolare l'articolo 5 capoverso 2 dell'ordinanza concernente il materiale bellico, hanno già portato a conseguenze negative per i permessi di esportazione, tra l'altro, verso il Pakistan, l'Arabia saudita e l'Egitto e hanno reso la prassi sostanzialmente diversa rispetto a prima dell'inasprimento. L'industria svizzera si deve ora confrontare con un importante svantaggio concorrenziale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Da un confronto tra i dieci criteri di cui all'articolo 5 dell'ordinanza concernente il materiale bellico (OMB, RS 514.511) e gli otto criteri della posizione comune degli Stati membri dell'UE sulle "norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari" emerge chiaramente che tali criteri sono di tenore simile.

Ciononostante, nella prassi in materia di permessi, sono state rilevate delle differenze. Il Consiglio federale è pertanto disposto a valutare le richieste dell'autrice del postulato.

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.