Domeniche libere. Parità di trattamento per le imprese che impiegano personale a terra della navigazione aerea
10.3508 · Mozione · 2010-06-17
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a modificare l'articolo 47 capoverso 1 dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) in modo che il personale a terra della navigazione aerea possa beneficiare dell'articolo 12 capoverso 2 OLL 2 (12 domeniche libere).
Begründung
Ai sensi dell'articolo 47 OLL 2, al personale a terra della navigazione aerea si applicano condizioni speciali, in particolare, per quanto riguarda il numero di domeniche libere per anno civile. In virtù dell'articolo 12 capoverso 1 OLL 2, cui rimanda l'articolo 47 OLL 2, tale personale beneficia di almeno 26 domeniche libere per anno civile.
Gli aeroporti nazionali sono aperti 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, e registrano un picco di attività durante i fine settimana. La maggior parte delle imprese che impiegano personale a terra non sono in grado di rispettare l'articolo 12 capoverso 1 OLL 2 e beneficiano delle deroghe accordate dalla SECO che le autorizzano a ridurre ulteriormente il numero delle domeniche libere. Tali deroghe sono limitate nel tempo e devono essere rinnovate regolarmente.
Tuttavia, la legislazione permette agli altri trasporti pubblici, come ad esempio alle FFS e alle imprese di filobus concessionarie, ecc., di beneficiare di disposizioni meno rigide per quanto riguarda le domeniche libere. Esse sono infatti soggette alla legge sulla durata del lavoro (LDL; RS 822.21) e alla sua ordinanza di esecuzione (OLDL), che prevedono di regola 12 giorni di riposo domenicali (art. 10 cpv. 2 LDL e art. 15 cpv. 7 OLDL). La situazione giuridica attuale è quindi chiaramente discriminatoria nei confronti del trasporto aereo, che la OLL 2 sottomette a obblighi più gravosi rispetto alle altre imprese di trasporto pubblico.
Vi è discriminazione anche nei confronti di imprese quali i chioschi e le aziende al servizio dei viaggiatori (art. 26 cpv. 2 OLL 2), così come delle aziende nelle stazioni e negli aeroporti (art. 26a cpv. 1 OLL 2), il cui personale è soggetto alla regola delle 12 domeniche libere (art. 12 cpv. 2 OLL 2). Per quanto i servizi forniti dal personale a terra siano essenziali per garantire il buon funzionamento dei servizi aerei (preparazione degli aerei, assistenza, bagagli, sorveglianza della circolazione aerea, manutenzione, pulizia, ecc.), non tutte le imprese che forniscono servizi agli utenti degli aeroporti sono trattate allo stesso modo.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è cosciente delle difficoltà nell'applicazione della legge sul lavoro da parte delle imprese della navigazione aerea che impiegano personale a terra. Per ovviare a tali difficoltà la SECO concede ormai da diversi anni delle deroghe particolari alle imprese interessate. Secondo tali deroghe i lavoratori beneficiano di almeno 20 domeniche libere per anno civile. Per evitare che il servizio di volo sia scombussolato o per rimediarvi e per far fronte ad altre situazioni d'emergenza dell'impresa, il numero delle domeniche libere per anno civile può essere ridotto a 15. Questa pratica è accettata dalle imprese interessate e le deroghe concesse non hanno mai fatto oggetto di ricorso.
La modifica dell'articolo 47 capoverso 1 dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2; RS 822.112) finalizzata ad assoggettare il personale a terra della navigazione aerea all'articolo 12 capoverso 2 OLL 2 (riduzione del numero delle domeniche libere a 12) andrebbe oltre le deroghe attualmente concesse, il che solleverebbe alcune questioni in materia di protezione dei lavoratori.
Siccome il numero delle deroghe è elevato la SECO intende esaminare, con la collaborazione dei partner sociali, se l'adeguamento della OLL 2 sia necessario.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.