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10.3538 · Interpellanza · 2010-06-18

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Alcuni articoli apparsi nella stampa ("TA" del 17 giugno 2010) mostrano che l'attuale presidente della FINMA Haltiner nella sua funzione di manager di UBS (e membro dell'executive board) in realtà è stato implicato negli affari illeciti di UBS negli Stati Uniti, diversamente da quanto scaturito dagli accertamenti della FINMA (e dal rapporto della CdG che si basa sugli stessi e relativizza le responsabilità di UBS).

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. I fatti enunciati nell'articolo sono veri? In caso negativo, il governo è in grado di escludere che dal 2002 il signor Haltiner, in qualità di membro dell'executive board, fosse coinvolto negli affari concernenti i patrimoni statunitensi non dichiarati?

2. Come giudica il Consiglio federale il fatto che la FINMA (a differenza dell'allora CFB) di fatto scagiona Haltiner per la sua attività?

3. Il Consiglio federale non è anch'esso del parere che Haltiner quale presidente della FINMA non sia più sostenibile?

4. Infine: dal punto di vista del Consiglio federale l'affermazione della FINMA (in opposizione all'ammissione fornita da UBS nel quadro del "deferred prosecution agreement"), secondo cui il management di UBS non era coinvolto negli affari illeciti negli Stati Uniti e che su di esso gravano soltanto accuse di entità secondaria, può ancora essere seriamente difesa?

Stellungnahme des Bundesrates

1. I fatti riportati dai media devono essere inseriti nel giusto contesto. Fino alla fine del mese di giugno del 2002 Eugen Haltiner all'interno di UBS era responsabile esclusivamente degli affari riguardanti la clientela aziendale svizzera e in questa funzione non aveva contatti rilevanti per lo svolgimento degli affari con clienti statunitensi. Dal mese di luglio del 2002 fino alla fine del 2004 era anche responsabile per lo svolgimento degli affari con piccoli clienti residenti in Svizzera. Insieme a un'altra area di attività, il settore gestito da Eugen Haltiner costituiva la Divisione clientela privata e aziendale. Questa divisione, a sua volta, con la Divisione Private Banking, in cui erano assistiti clienti privati esteri e nazionali con un patrimonio superiore ai 250 000 franchi, formava l'ex gruppo imprenditoriale UBS Switzerland. Nella sua funzione, Eugen Haltiner non è mai stato responsabile degli affari transfrontalieri con facoltosi clienti privati (private banking).

In qualità di responsabile di settore, Eugen Haltiner rappresentava gli affari con la clientela aziendale nel comitato esecutivo di UBS Switzerland. Quest'ultimo aveva una funzione prevalentemente di coordinamento per questioni riguardanti tutte le divisioni. Come è stato riportato dai media, il comitato si è riunito il 12 gennaio e il 28 maggio del 2002 in presenza, fra l'altro, di Eugen Haltiner. In queste sedute esso si è occupato di due tipi di disposizioni concernenti le operazioni transfrontaliere (la "deemed sales rule" e le restrizioni dell'agenzia statunitense SEC), approvando un'interpretazione rigorosa delle disposizioni e la corrispondente modifica del modello d'affari per i clienti statunitensi. La conseguente attuazione delle decisioni era di competenza dei responsabili degli affari transfrontalieri con i clienti statunitensi (private banking). Nella sua procedura la FINMA ha constatato che sono mancate la tenacia necessaria e un'attuazione tempestiva delle misure decise, e ha perciò mosso tali critiche nei confronti di UBS.

2. La FINMA ha specificato in merito che Eugen Haltiner non è né stato accusato dalla CFB né è stato "di fatto assolto" dalla FINMA. La FINMA ha valutato i fatti rilevanti allo stesso modo dell'allora CFB. La verifica in materia di vigilanza è stata effettuata in modo indipendente dalla segreteria della CFB. Sia il rapporto dettagliato della CFB sia la decisione emanata il 21 dicembre 2008 nella causa UBS SA sono stati predisposti dalla segreteria della CFB secondo le normative sulla governance allora vigenti. I risultati sono stati discussi dalla direzione e infine presentati a tutta la Commissione in qualità di comitato competente, che ha deliberato in merito alla decisione contro UBS. Il presidente non è stato coinvolto in operazioni d'inchiesta, non è intervenuto nella redazione, compresa quella delle valutazioni della segreteria, e non ha neppure influito sulle stesse in altro modo.

Il Consiglio federale non ritiene ci siano ragioni per dubitare di tali considerazioni. Occorre inoltre evidenziare che da agosto a novembre 2008 Eugen Haltiner si era ricusato in merito a questo affare. I motivi della ricusazione e della sua revoca sono descritti nei dettagli nel rapporto delle CdG. Come si ricorda nel rapporto (pag. 184 e segg., 206, 227), Eugen Haltiner non è mai stato responsabile degli affari transfrontalieri con clienti privati statunitensi né ha avuto contatti rilevanti in tale ambito.

3. Il Consiglio federale non ritiene esistano ragioni per sostenere questo parere.

4. Alla luce della portata di questa faccenda, nella raccomandazione numero 10 del loro rapporto (pag. 297) le CdG chiedono alla FINMA di chiarire nei dettagli, anche senza l'esistenza di un interesse attuale alla tutela giuridica, quanto i quadri superiori di UBS sapessero delle violazioni del QIA da parte della banca e dei suoi collaboratori. La FINMA prenderà posizione in merito contattando direttamente le CdG.

Risposta del Consiglio federale.