10.3550 · Interpellanza · 2010-06-18
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
1. Il Consiglio federale è a conoscenza del problema della scarsa comparabilità dei diversi sistemi di rilevamento delle prestazioni?
2. Se sì, come valuta il problema?
3. Ritiene che questo problema ostacoli l'attuazione del finanziamento delle cure, attualmente in corso a livello cantonale?
4. È inoltre a conoscenza del fatto che non tutti i cantoni scelgono un sistema a dodici livelli? Cosa fa per garantire un rilevamento uniforme con dodici livelli di prestazioni?
5. Che cosa ha fatto finora per migliorare la comparabilità dei diversi sistemi di rilevamento delle prestazioni e di valutazione dei bisogni di cure?
6. Che cosa farà per migliorare la comparabilità dei diversi sistemi di rilevamento delle prestazioni e di valutazione dei bisogni di cure?
7. Entro quando sarà assicurata la comparabilità dei diversi sistemi di valutazione dei bisogni di cure?
8. Ritiene che per raggiungere questo obiettivo occorrano modifiche legislative a livello federale o cantonale? Se sì, quali? Se no, perché non è ancora garantita la comparabilità dei diversi sistemi?
Begründung
In vista dell'entrata in vigore del nuovo finanziamento delle cure, il 1° gennaio 2011, i cantoni stanno elaborando le pertinenti legislazioni d'applicazione. Uno degli obiettivi della nuova normativa è aumentare la trasparenza dei costi e delle prestazioni fornite per garantire che, indipendentemente dal sistema di rilevamento delle prestazioni utilizzato (p. es. BESA, RAI-RUG, Plaisir), un paziente sia sempre classificato nel medesimo livello dei bisogni di cure . Il problema, per il momento, è proprio questo. Oggi, infatti, impiegando strumenti di rilevamento delle prestazioni diversi si ottengono carichi orari differenti per il medesimo paziente che, a dipendenza del sistema utilizzato, non è sempre classificato nel medesimo livello dei bisogni di cure dei dodici previsti dal Consiglio federale. Questa incoerenza è particolarmente problematica nei cantoni che utilizzano più sistemi (ad es. AG, TG e ZH). Inoltre, si può già prevedere che dal 1° gennaio 2011 una parte dei cantoni non applicherà una classificazione a dodici livelli, bensì a quattro, otto o dieci, il che ridurrà ulteriormente la trasparenza.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale è a conoscenza del fatto che in Svizzera vengono applicati diversi sistemi di valutazione dei bisogni di cure, elaborati secondo concezioni diverse. Questo succede già da molti anni. Tuttavia, nel quadro del nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, il legislatore ha rinunciato a creare una base legale che prevedesse esplicitamente uno strumento di valutazione uniforme su scala nazionale. Il Consiglio federale ritiene pertanto che la scelta o l'accordo su un tale strumento rimanga di competenza dei partner tariffali (assicuratori e case di cura), fatte salve eventuali direttive cantonali.
2./3. Nell'ambito delle disposizioni di esecuzione del nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, il Consiglio federale, nella fattispecie il Dipartimento federale dell'interno (DFI), ha ritenuto che in linea di principio gli strumenti esistenti dovessero, almeno per ora, essere mantenuti. Tuttavia, con i dodici livelli definiti nell'articolo 7a capoverso 2 rivisto dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31), il DFI ha fissato un denominatore comune per tutta la Svizzera. In tal modo è stata creata la base per la trasparenza tra i sistemi ed è stata tracciata la via per una possibile armonizzazione.
Il Consiglio federale ritiene in parte problematica l'applicazione di uno strumento di questo tipo nei cantoni in cui sono impiegati vari sistemi. In questi casi potrebbe effettivamente succedere che, a seconda dello strumento impiegato, la classificazione secondo uno dei dodici livelli previsti dall'OPre avvenga in modo diverso.
4. Per principio, i contributi devono essere rimborsati unicamente secondo i 12 livelli menzionati nell'OPre. Tuttavia, nelle disposizioni transitorie adottate con la modifica del 13 giugno 2008, il legislatore ha concesso ai cantoni un termine transitorio di tre anni per passare dalle tariffe attuali ai nuovi contributi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). È pertanto possibile e lecito che un determinato cantone continui per un certo periodo di tempo ad attenersi alle tariffe vigenti. Il Consiglio federale sarebbe però lieto se dal 1° gennaio 2011 più cantoni possibili applicassero i dodici livelli previsti nell'OPre.
5.-8. Come menzionato in precedenza, il DFI ha prescritto nell'OPre un quadro uniforme. L'anno scorso, sotto l'egida di Curaviva (Associazione degli istituti sociali e di cura svizzeri) è stato inoltre istituito un gruppo di lavoro cui aderiscono i cantoni, gli assicuratori, ma anche l'UFSP. Lo scopo del gruppo è quello di conseguire un'armonizzazione degli strumenti di valutazione dei bisogni di cure sulla base del sistema di conteggio in minuti. Prima che il Consiglio federale consideri l'adozione di eventuali misure di comparabilità dei diversi sistemi, è necessario attendere i risultati del gruppo di lavoro.
Risposta del Consiglio federale.