10.3555 · Mozione · 2010-06-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento la seguente modifica dell'articolo 9 capoverso 2 del Codice penale: "Per le persone che, al momento del fatto, non avevano ancora compiuto i sedici anni rimangono salve le disposizioni del diritto penale minorile ... Se vanno giudicati nel contempo un atto commesso prima del compimento dei sedici anni e un atto commesso dopo, si applica l'articolo 3 capoverso 2 DPMin."
Begründung
Attualmente l'articolo 9 capoverso 2 del Codice penale svizzero prevede che "per le persone che, al momento del fatto, non avevano ancora compiuto i diciott'anni rimangono salve le disposizioni del diritto penale minorile".
Questa soglia dei 18 anni presenta due aspetti criticabili. Da un lato, quanto alla cifra 18, in tutti gli ambiti del diritto ci si adopera per l'abbassamento dell'età: la maggiore età, ad esempio, è fissata a 18 anni (art. 14 del Codice civile), ma è fortemente relativizzata soprattutto in materia di atti illeciti (art. 19 cpv. 3 del Codice civile), che sono imputabili se l'autore minorenne è capace di discernimento. La protezione dell'integrità sessuale è stata ridotta a 16 anni (art. 187 del Codice penale). Di principio il fattore determinante dovrebbe essere la capacità di discernimento e non un limite d'età assoluto di 18 anni che non tiene conto delle differenze fra le varie persone. Inoltre, numerose correnti chiedono - pur con un successo relativo - di accordare i diritti civici a partire dai 16 anni. È indiscusso che oggi la maturità intellettuale è raggiunta prima di quanto non avvenisse in passato. Pertanto, la capacità penale ordinaria andrebbe di principio riportata a 16 anni, età che meglio riflette la capacità di intendere e di agire nella nostra società.
Dall'altro lato, si dovrebbe ritornare a un codice più vicino alla realtà. Questo principio dei 16 anni potrebbe infatti essere relativizzato dall'autorità giudicante, che nel fissare l'entità della pena e la sua natura, potrebbe adeguarla prendendo in considerazione il grado di maturità intellettuale e la capacità di discernimento dell'accusato. Il diritto penale svizzero è retto dal principio soggettivista: non si condanna la persona in quanto tale, ma per il reato che ha commesso. La soluzione proposta permetterebbe di riallacciarsi al soggettivismo che il modello svizzero implica.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Dall'introduzione del Codice penale svizzero (RS 311.0), nel 1942, il limite superiore d'età per l'applicazione del diritto penale minorile è fissato a 18 anni. Durante l'elaborazione del nuovo diritto penale minorile (DPMin; RS 311.1), tale limite è stato discusso soltanto marginalmente. Il messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile (FF 1999 II 1897) si limita ad accennare brevemente all'intenzione di mantenere il limite superiore d'età di 18 anni. Un innalzamento a 20 anni o più, come talvolta proposto in passato, sarebbe poco compatibile con la nuova maggiore età civile a 18 anni, entrata in vigore il 1° gennaio 1996 (art. 14 del Codice civile). Tale proposta non ha dato adito a nessuna discussione nelle Camere.
È evidente che occorre definire con chiarezza l'età che segna il passaggio dall'applicazione del diritto penale minorile a quello degli adulti. L'autore della mozione chiede l'introduzione di un sistema che permetta di meglio adeguare l'applicazione della legge al caso specifico. Tale richiesta è già attuata nel diritto vigente. L'impostazione del DPMin e del Codice penale dimostra che il legislatore ritiene importante strutturare in modo trasparente il passaggio dal diritto penale minorile a quello degli adulti. Infatti, secondo l'articolo 25 capoverso 1 DPMin, il minore che ha compiuto i 15 anni quando commette un crimine o un delitto è passibile di detenzione fino a un anno. Se al momento del fatto aveva compiuto 16 anni, la pena sale a un massimo di quattro anni per un numero limitato di reati giudicati particolarmente gravi (art. 25 cpv. 2 DPMin). Per contro, secondo l'articolo 61 del Codice penale, il reo che non aveva ancora compiuto i 25 anni al momento del fatto ed è seriamente turbato nello sviluppo della sua personalità può essere collocato in un'istituzione per giovani adulti se sono soddisfatte determinate condizioni. Tale disposizione mette in pratica la convinzione che, nella maggior parte dei casi, è ancora possibile influenzare considerevolmente lo sviluppo di un giovane adulto, permettendogli di compiere progressi e di sviluppare la sua personalità complessiva (DTF 118 IV 351 ad art. 101 vCP).
Il DPMin contempla primariamente sanzioni sotto forma di misure. Di principio, se le condizioni sono date, va pertanto ordinata una misura protettiva (art. 10 cpv. 1 DPMin). In tal modo si tiene conto del fatto che, in genere, le pene detentive non impediscono ai giovani autori di commettere nuovi reati. Per contro, le misure educative e terapeutiche risultano spesso di gran lunga più efficaci per il reinserimento sociale dei minorenni.
Il Consiglio federale è dell'avviso che la soluzione più coerente consista nel continuare ad applicare il diritto penale degli adulti a partire dal raggiungimento della maggiore età. Nel definire la maggiore età si è tenuto soprattutto conto della maturità psicosociale - da non confondere con la maturità intellettuale - di una persona. Non vi è alcun motivo di modificare la maggiore età di 18 anni. Di conseguenza, anche l'età massima prevista per l'applicazione del DPMin va mantenuta a 18 anni.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.