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10.3588 · Mozione · 2010-06-18

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legislazione d'applicazione della legge sulle derrate alimentari (articoli 20 e segg.) in modo da esigere, in futuro, maggiore chiarezza nelle informazioni destinate al consumatore sul tipo di olio vegetale impiegato in un alimento.

Begründung

Tra gli oli vegetali, l'olio di palma - impiegato di frequente per il suo prezzo di costo vantaggioso - è attualmente assai contestato. Questo olio è prodotto in numerosi Paesi, in particolare in Asia, al prezzo di massicce deforestazioni che causano danni considerevoli all'ambiente. Inoltre, il suo valore nutritivo è inferiore a quello dell'olio di colza prodotto in Svizzera. L'olio di colza o il burro, prodotto di qualità disponibile in sovrabbondanza nel nostro Paese, potrebbe sostituire in modo semplice e soddisfacente l'olio di palma come ingrediente nelle derrate alimentari.

Il consumatore deve poter sapere se un alimento contiene dell'olio di palma. Un'informazione più precisa e dunque più adeguata gli permetterebbe di scegliere il prodotto con piena cognizione di causa e influire sulle scelte di produzione. Nestlé ha appena rinunciato di propria volontà a impiegare l'olio di palma per la fabbricazione dei suoi prodotti. In tal modo l'azienda legittima direttamente questa esigenza dei consumatori dettata d'altronde da motivi ambientali e di sanità pubblica.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Per il prezzo vantaggioso, la sua composizione specifica e le proprietà che questa gli conferisce, l'olio di palma è sovente impiegato nelle derrate alimentari in combinazione con altri grassi e oli vegetali. Oltre a presentare vantaggi per la tecnica di lavorazione, l'olio di palma ha la peculiarità di non provocare allergie. Per semplicità, in Svizzera e negli Stati dell'UE esso è dichiarato come "olio vegetale".

La sostituzione dell'olio di palma con altri grassi od oli vegetali è onerosa. Come possibili sostituti si potrebbero impiegare grassi e oli parzialmente idrogenati, che in parte presentano però tenori elevati di transacidi grassi dovuti alla fabbricazione. Per motivi di salute pubblica, il Consiglio federale ha deciso di limitare il valore massimo per i transacidi grassi a 2 grammi per 100 grammi di grassi od oli vegetali (art. 3 cpv. 8 e art. 7 cpv. 6 ordinanza del DFI concernente l'olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti; RS 817.022.105).

I principi per la caratterizzazione delle derrate alimentari sono fissati negli articoli 20 e 21 della legge sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0). L'attuazione di queste prescrizioni è disciplinata nell'ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr; RS 817.022.21). Nel processo di attuazione le disposizioni relative alla caratterizzazione sono state armonizzate nella misura del possibile al corrispondente diritto comunitario per ridurre eventuali ostacoli al commercio.

Il Consiglio federale respinge la richiesta di introdurre un obbligo di dichiarazione dell'olio di palma nel quadro della caratterizzazione di derrate alimentari. Se la disposizione valesse soltanto per i prodotti svizzeri, l'industria alimentare del nostro Paese risulterebbe economicamente svantaggiata rispetto alla concorrenza estera. D'altra parte, l'applicazione dell'obbligo di dichiarazione dell'olio di palma anche ai prodotti importati genererebbe un nuovo ostacolo tecnico al commercio. Un tale disciplinamento sarebbe contrario alla legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (v. articoli 4 e 16a LOTC; RS 946.51), dato che le derrate alimentari importate dovrebbero essere caratterizzate in modo speciale per la Svizzera. Inoltre, l'utilità per i consumatori della dichiarazione "olio di palma" sarebbe inferiore al previsto poiché non fornirebbe particolari indicazioni sulle modalità di fabbricazione. Per questi motivi bisognerebbe cercare di informare i consumatori in altro modo (p.es. mediante marchi) sulla conservabilità di singoli ingredienti e prodotti. I produttori di derrate alimentari sono infine liberi di rinunciare all'impiego di olio di palma, ogni qualvolta sia possibile farlo.

Nel quadro dei negoziati internazionali in corso, in particolare quelli sul clima, sui processi relativi alla biodiversità e sulla politica forestale internazionale, la Confederazione si sta già impegnando attivamente affinché siano create le condizioni che consentono di impedire i danni causati, per esempio, dalla produzione intensiva di olio di palma. Questa attività politica è completata dal sostegno a progetti concreti, per esempio nel quadro della cooperazione economica allo sviluppo o della promozione del commercio.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.