10.3589 · Mozione · 2010-06-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare le modifiche di legge, in particolare degli articoli 42 e 369 CP, necessarie a eliminare i nuovi, maggiori ostacoli che impediscono di infliggere pene senza la condizionale. Il giudice deve poter irrogare una pena senza la condizionale anche se la prognosi negativa non è dimostrata o se quella positiva non è certa. Inoltre, per la sospensione della pena deve essere possibile tenere conto anche delle pene cancellate dal casellario giudiziale.
Begründung
Fino alla più recente revisione della parte generale del CP, il giudice poteva concedere, per beneficio di legge, la sospensione condizionale della pena soltanto se era dimostrata la prognosi favorevole quanto al futuro comportamento del reo. Secondo l'articolo 41 numero 1 vCP, ciò era il caso se i precedenti e il carattere del condannato lasciavano presumere che sarebbe stato dissuaso dal commettere altri crimini e delitti. Se una prognosi positiva non era dimostrata, non era possibile accordare la sospensione condizionale.
Tuttavia, in base al nuovo articolo 41 capoverso 1 CP, la prognosi positiva non costituisce più un requisito per concedere la sospensione condizionale; non si parla più di precedenti e carattere. Ora la sospensione condizionale è accordata in assenza di una prognosi negativa: secondo quanto stabilito dal Tribunale federale (DTF 134 IV 6), essa prevale infatti nei casi di dubbio, e sono la maggioranza. Di conseguenza, i giudici, incerti sul corso da seguire, sono già inclini a concedere la sospensione, come ammonisce l'ex giudice d'appello Rudolf Montanari (Der neue AT StGB - erste Erfahrungen in der Praxis, Jusletter, weblaw.ch/article/de/_6442, n. 12). Da allora, la sospensione condizionale è di regola concessa anche senza prognosi favorevole, mentre è diventato molto più difficile infliggere una pena senza la condizionale.
Inoltre il nuovo articolo 369 CP non permette più di tenere conto delle condanne cancellate dal casellario giudiziale per decidere sulla concessione della sospensione condizionale. Stando ad informazioni fornite da giudici, ne consegue che anche i criminali sessuomani con vari precedenti risalenti agli anni Novanta, nel frattempo cancellati, approfittano della sospensione condizionale come se fossero incensurati.
I nuovi, considerevoli ostacoli per infliggere pene senza la condizionale costituiscono un vero e proprio rischio di sicurezza, soprattutto nel caso di reati contro l'integrità della persona, e vanno pertanto corretti dal legislatore.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Effettivamente, in base al Codice penale vigente, per accordare la sospensione condizionale della pena basta l'assenza di una prognosi sfavorevole, mentre il diritto previgente esigeva una prognosi positiva. Stando al Tribunale federale, attualmente i requisiti per la prognosi del periodo di prova sono dunque meno severi che in passato (DTF 134 IV 5 consid. 4.2.2). La differenza rispetto al vecchio diritto non è tuttavia fondamentale. È vero che in passato l'autore doveva offrire sufficienti garanzie di un miglioramento duraturo. Non bastava una vaga speranza. Tuttavia, la prognosi favorevole non doveva, come sostenuto dall'autore della mozione, essere dimostrata, altrimenti il rapporto tra pene con e senza la condizionale sarebbe stato ben diverso. Infatti, anche le prognosi inequivocabilmente positive o negative hanno più o meno probabilità di avverarsi. Le prognosi favorevoli coprono soltanto il 20 per cento dei casi circa, anche applicando un metro di valutazione generoso in termini di probabilità. Tuttavia, anche nel vecchio diritto, il 70 per cento circa di tutte le pene privative della libertà erano inflitte con la condizionale, poiché all'atto pratico sussisteva una reale possibilità di superare con successo il periodo di prova nonostante l'assenza di una prognosi nettamente favorevole. Pertanto la prassi fondata sul vecchio diritto concedeva la sospensione condizionale della pena anche nei casi limite tra prognosi chiaramente favorevole e chiaramente negativa (cfr. Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berna 1989, § 4 n. 50-66).
Tale prassi risultava molto efficace e non costituiva in alcun modo un rischio di sicurezza: il 90 per cento degli autori a cui veniva concessa la sospensione condizionale della pena detentiva superavano infatti con successo il periodo di prova. La pena detentiva con la condizionale costituiva dunque una delle pene più efficaci in assoluto e non vi era alcun motivo di vanificare una prassi consolidata. In occasione della revisione della parte generale del Codice penale, la prognosi per la concessione della sospensione della pena è stata pertanto formulata conformemente alla prassi cantonale applicata nel vecchio diritto (cfr. messaggio del Consiglio federale sulla revisione della PG-CP, FF 1999 1669, n. 213.142). Potendo pertanto concedere la sospensione della pena "se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti" (art. 42 cpv. 1 CP), tale nuova formulazione della prognosi non dovrebbe innalzare in maniera considerevole gli ostacoli per le pene senza la condizionale.
Si è rinunciato alla menzione esplicita del carattere e della vita anteriore non perché non dovrebbero più essere determinanti, bensì perché il giudice deve stabilire la sanzione considerando tutti gli aspetti decisivi risultanti dall'analisi della prognosi (cfr. messaggio del Consiglio federale sulla revisione della PG-CP, loc. cit.).
Il Consiglio federale verificherà le condizioni per la concessione della sospensione della pena in base alla mozione Hochreutener 09.3445, "Maggiore considerazione per la sicurezza di potenziali vittime nel diritto penale", e nell'ambito della valutazione del nuovo sistema sanzionatorio del CP. Inoltre, nella legislatura 2007-2011 è prevista una revisione completa del diritto in materia di casellario giudiziale, che comprenderà un esame della proroga dei termini di eliminazione di cui all'articolo 369 CP, per permettere alle autorità penali di consultare più a lungo le sentenze. Andranno inoltre verificati anche il divieto di utilizzo e quello di archiviazione per le sentenze eliminate secondo l'articolo 369 capoversi 7 e 8 CP.
Sebbene la richiesta generale dell'autore della mozione sia oggetto di valutazione nell'ambito dei progetti menzionati, attualmente nulla indica concretamente che le modifiche richieste siano necessarie e che altre soluzioni non producano risultati migliori.
Inoltre, in occasione della revisione del 30 giugno 2010 del sistema sanzionatorio del Codice penale, da porre in consultazione, il Consiglio federale ha nel frattempo proposto di agevolare nuovamente l'irrogazione di pene detentive di breve durata (da 3 giorni a 6 mesi) senza la condizionale (abrogazione dell'art. 41 CP), rafforzando quindi le pene più miti senza la condizionale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.