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10.3596 · Mozione · 2010-06-18

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge sull'imposta federale diretta (RS 642.11) e la legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (RS 642.14) in modo che la sottrazione d'imposta grave, in particolare la sottrazione di ingenti importi fiscali o l'azione continuata, sia punita al pari della frode fiscale.

Begründung

La sottrazione d'imposta riguardante ingenti importi e la sottrazione d'imposta continuata non sono reati di poco conto. L'autorità fiscale deve poter applicare mezzi coattivi per poter indagare sulla sottrazione di ingenti importi fiscali. Attualmente terze persone - in particolare le banche - in caso di semplice "sottrazione d'imposta", e quindi non di "frode fiscale", possono rifiutare di fornire informazioni alle autorità fiscali. Questa distinzione non è giustificabile nei casi di sottrazione di ingenti importi fiscali o di azione continuata. Anche nel diritto tributario il segreto bancario può da tempo essere levato se esiste il sospetto di sottrazione, ad esempio in ambito di imposta sul valore aggiunto, imposta preventiva e tasse di bollo. Anche l'articolo 3 dell'accordo sulla lotta contro la frode concluso tra la Svizzera e l'UE punisce la sottrazione d'imposta al pari della frode fiscale "se l'importo presunto dei diritti non riscossi o riscossi solo parzialmente" supera il valore di 25 000 euro. Anche la sottrazione di imposte dirette deve potere essere punita come la frode fiscale se i diritti non ricossi o riscossi solo parzialmente superano un determinato valore soglia, ad esempio 50 000 franchi. Il Consiglio federale in passato ha già avuto modo di approvare una soluzione simile. Esso si era dichiarato disposto ad accogliere la mozione Grobet 98.3352 sotto forma di postulato, trasmesso dal Consiglio nazionale in data 16 dicembre 1999. Con il postulato si chiedeva al Consiglio federale di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea federale un progetto di complemento al Codice penale svizzero che istituisca il reato di sottrazione d'imposta quale delitto, qualora questa concerna un reddito o un utile non dichiarato superiore a 10 000 franchi. L'indirizzo di questo postulato deve essere finalmente attuato nell'interesse di una piazza finanziaria svizzera pulita e nell'interesse di tutti i contribuenti onesti.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'autrice della presente mozione richiede sostanzialmente l'introduzione della nozione di "casi gravi" di sottrazione d'imposta che devono essere puniti come la frode fiscale. Essa presenta essenzialmente la stessa richiesta avanzata nella mozione Fetz 10.3082, "La sottrazione d'imposta grave non è una trasgressione perdonabile"del 10 marzo 2010. Il Consiglio federale ha già espresso il suo parere in merito a questa richiesta molto concreta nella risposta del 19 maggio 2010 alla suddetta mozione.

Come allora ritiene che i limiti d'importo fissi non consentono una valutazione corretta dell'illiceità di un fatto sotto il profilo del diritto penale.

Inoltre, l'autrice della presente mozione cita nella motivazione la necessità di assegnare al fisco mezzi coercitivi per svolgere un'inchiesta sulla sottrazione d'imposta di importanti somme. Questa richiesta è già realtà con l'applicazione dell'articolo 190 e seguenti della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11): in caso di sospetti fondati su gravi infrazioni fiscali l'Amministrazione federale delle contribuzioni può essere incaricata dal capo del DFF di svolgere un'inchiesta penale in cui può adottare anche misure coercitive. Secondo l'articolo 190 capoverso 2 LIFD - esattamente come richiesto nella mozione - sussiste una grave infrazione fiscale segnatamente nella sottrazione continuata di importanti somme d'imposta. Tali inchieste penali vengono effettuate regolarmente e con successo dall'AFF.

Il Consiglio federale riconosce tuttavia che le richieste espresse in diversi interventi concernono tutte le aree del diritto penale fiscale. Nelle risposte alle mozioni 10.3452 e 10.3493 si dichiara pertanto disposto ad esaminare se effettuare un'ampia revisione del diritto penale fiscale. Questi lavori devono esaminare anche le diverse fattispecie penali, le sanzioni e le procedure.

Si può pertanto dar seguito alla richiesta della presente mozione esaminando altresì il disciplinamento delle sanzioni. Anche nell'ottica di questa ampia revisione, il Consiglio federale, tuttavia, non può attualmente approvare una modifica puntuale del diritto penale fiscale, come richiesto nella presente mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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