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10.3601 · Interpellanza · 2010-06-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

In relazione alla consegna da parte del Ministero pubblico della Confederazione di dati bancari protetti della sede ginevrina della HSBC alle autorità francesi, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. La violazione del segreto bancario costituisce una figura di reato per la quale la legge prevede una pena consistente. In virtù di quale base legale il Ministero pubblico della Confederazione ha consegnato alle autorità francesi "parole chiave" che hanno contribuito a identificare clienti protetti dal segreto bancario?

2. In che misura il procuratore generale della Confederazione Erwin Beyeler era informato o è responsabile della consegna delle parole chiave da parte del Ministero pubblico della Confederazione?

3. Qual è la differenza tra la consegna di parole chiave (versione ufficiale del Ministero pubblico della Confederazione) e quella di codici, se entrambe conducono all'individuazione di dati bancari o di titolari di conti coperti dal segreto?

4. Il Ministero pubblico della Confederazione giustifica la consegna di parole chiave col fatto che intendeva farsi restituire "dati selettivi". Perché invece di chiedere soltanto dati selettivi della banca dati della HSBC il Ministero pubblico della Confederazione non ha chiesto l'intera banca dati conformemente alla sua domanda di assistenza amministrativa dell'8 gennaio 2009?

5. Quando, in che modo e a chi del Dipartimento federale delle finanze il Ministero pubblico della Confederazione ha fornito informazioni circa la consegna delle parole chiave alle autorità francesi?

6. Corrisponde a verità la giustificazione del procuratore generale Erwin Beyeler secondo cui egli non avrebbe voluto informare allo stesso tempo DFGP e Dipartimento federale delle finanze perché era prioritaria la "separazione dei poteri"? Perché il 9 dicembre 2009, quando è stato finalmente informato anche il DFGP, la separazione dei poteri non era più valida?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Gli atti d'inchiesta del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) si fondano segnatamente sul Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0), la legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (RS 312.0) e la legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (RS 351.1). Il 9 gennaio 2009, il MPC ha trasmesso una domanda di assistenza giudiziaria alla procura di Nizza nell'ambito di indagini preliminari di polizia giudiziaria, conformemente alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (RS 0.351.1) e alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (foglio ufficiale dell'UE n. L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 0019-0062).

Se uno Stato richiede la perquisizione di un'ingente quantità di dati in una procedura di assistenza giudiziaria, esso deve indicare il più precisamente possibile i contenuti rilevanti ricercati (principio della proporzionalità). Per le perquisizioni di grandi quantità di dati, questo principio è applicato in particolare per mezzo di elenchi di parole chiave da ricercare. L'utilizzo di elenchi di parole chiave è la prassi, in Svizzera e all'estero, nelle perquisizioni di mezzi di prova elettronici sequestrati. Nel caso HSBC in esame, il 18 febbraio 2009 è stato trasmesso un elenco di questo tipo alla procura di Nizza. Nell'elenco non figurano né nomi di clienti né numeri di conti della banca HSBC, né tantomeno parole d'ordine o codici che avrebbero permesso alle autorità francesi di aprire o decifrare documenti sottoposti al segreto bancario.

2. Il procuratore generale è informato dell'andamento delle inchieste condotte dai suoi collaboratori. Tuttavia non riceve copia di tutti gli atti dei procedimenti redatti dai suoi collaboratori. Nel caso HSBC, il procuratore generale, come di consuetudine, era informato del fatto che si trasmetteva una domanda di assistenza giudiziaria alla Francia, ma non conosceva il contenuto della domanda o delle successive richieste complementari, quale ad esempio la domanda di trasmissione di un elenco di parole chiave.

3. Una parola chiave designa, nel caso in esame, una parola usata per ricercare informazioni in un documento. Un codice, invece, è un sistema di simboli usato per cifrare o decifrare dati segreti. L'elenco di parole chiavi (chiavi di ricerca) trasmesso il 18 febbraio 2009 dal MPC non comprende codici o parole d'ordine, poiché le autorità francesi non avevano bisogno di ottenere alcun codice o parola d'ordine da parte del MPC per visionare e utilizzare il materiale elettronico sequestrato in Francia.

4. Il Consiglio federale rimanda alla risposta 1. Inoltre, il MPC ha sempre insistito sulla produzione di tutti i dati, come richiesto nella domanda di assistenza giudiziaria in esame, nonostante la selezione con parole chiave. Nel frattempo, infatti, ha ricevuto tutti i dati sequestrati in occasione della perquisizione domiciliare svolta in Francia.

5. Il MPC non ha informato il Dipartimento federale delle finanze dell'avvenuta trasmissione alle autorità francesi di un elenco di parole chiave, né era tenuto a farlo, dato che questo modo di procedere riguardava l'inchiesta penale.

6. Dal mese di maggio al mese di novembre del 2009, il MPC ha scritto a più riprese alle autorità francesi per appurare entro quale data poteva attendersi l'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria. Solo nel mese di dicembre 2009, quando Hervé Falciani ha parlato ai mass media, il MPC ha appreso come le autorità fiscali e giudiziarie francesi valutavano e trattavano la domanda di assistenza giudiziaria inoltrata. L'ordinaria procedura di assistenza giudiziaria in materia penale condotta fino a quel momento è diventata d'un tratto anche una questione politica, dando motivo al MPC di informare il capo del DFGP.

Risposta del Consiglio federale.