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10.3604 · Mozione · 2010-06-18

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre una normativa concernente la reintegrazione dei disoccupati di lunga durata analoga a quella sulla revisione delle rendite finalizzata all'integrazione, contenuta nel messaggio del 24 febbraio 2010 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure). Si dovrà in particolare adeguare la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) in modo da chiarire la situazione sia per gli istituti di previdenza sia per le parti sociali (datori di lavoro e salariati). Questa chiarificazione concerne segnatamente le assunzioni in prova, l'obbligo di affiliazione a un istituto di previdenza e la legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Begründung

La Fondazione Speranza ha lanciato di recente il progetto "Integration 50+" volto a reinserire nel mercato del lavoro i disoccupati di lunga durata di oltre cinquant'anni con scarse qualifiche professionali. Nell'80 per cento dei casi, gli sforzi compiuti falliscono a causa della LPP. Qualora si trovasse una soluzione in questo ambito, sarebbe possibile reintegrare entro alcuni mesi migliaia di disoccupati di lunga durata e soprattutto contenere l'immigrazione di manodopera non qualificata proveniente dai Paesi dell'UE.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Come dimostrano i provvedimenti in tal senso già introdotti, il Consiglio federale approva l'idea d'introdurre un meccanismo che incentivi i datori di lavoro ad assumere disoccupati anziani.

L'assicurazione contro la disoccupazione (AD) attribuisce particolare importanza alla prevenzione della disoccupazione di lunga durata e alla reintegrazione dei disoccupati anziani. Allo scopo si è dotata di efficaci strumenti specifici, come ad esempio gli assegni per il periodo d'introduzione, grazie ai quali ogni anno circa 3000 disoccupati ritrovano un impiego stabile. Inoltre l'AD garantisce agli assicurati che hanno compiuto i 55 anni un maggior numero di indennità giornaliere (520).

Nel quadro della revisione della LADI il tema dei disoccupati anziani è stato studiato in dettaglio e il disegno di modifica prevede che le persone che hanno compiuto i 50 anni abbiano sempre (e non soltanto eccezionalmente) diritto agli assegni per il periodo di introduzione per 12 mesi e che il loro salario sia coperto per il 50 per cento (contro l'attuale 40) dall'AD (cfr. nuovo art. 66 cpv. 3 LADI).

Grazie alla sua attuale strategia e all'efficacia dei suoi strumenti, l'AD è dunque in grado di dare un contributo sostanziale all'integrazione duratura dei lavoratori anziani.

Per quanto concerne la previdenza professionale, provvedimenti contro la disoccupazione dei lavoratori anziani sono già stati studiati sia nel quadro di interventi che chiedevano la soppressione della progressione degli accrediti di vecchiaia sia in occasione dei lavori relativi alla 1a revisione LPP e alla riforma strutturale. Nel quadro di quest'ultima, in particolare, il Consiglio federale ha deciso l'entrata in vigore al 1° gennaio 2011 di provvedimenti destinati ad agevolare la permanenza dei lavoratori anziani sul mercato del lavoro. Pur non concepite specificamente per i lavoratori anziani disoccupati, queste misure potrebbero tuttavia ripercuotersi anche su di essi, ragion per cui sembra opportuno attendere di poterne valutare gli effetti prima di studiare eventuali misure complementari.

Inoltre, una soluzione analoga a quella proposta dal primo pacchetto di misure della 6a revisione dell'AI sarebbe difficilmente realizzabile. I disoccupati, infatti, si trovano in una situazione completamente diversa dai beneficiari di rendite d'invalidità del secondo pilastro: questi ultimi, infatti, restano assicurati contro il rischio vecchiaia presso l'istituto di previdenza che versa loro la rendita. La soluzione della 6a revisione AI, cioè la proroga della copertura presso lo stesso istituto, è possibile in quanto prolunga una copertura esistente. I disoccupati, invece, sono assicurati presso l'istituto collettore soltanto contro i rischi decesso e invalidità. Nel loro caso non è quindi possibile prorogare la copertura assicurativa contro il rischio vecchiaia presso l'istituto collettore, non essendo quest'ultima data.

Considerati i provvedimenti già presi, il Consiglio federale non vede per il momento la necessità di ulteriori misure e propone pertanto di respingere la mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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