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10.3644 · Mozione · 2010-09-13

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a sottoporre al Parlamento un disegno di legge che, in caso di reati fiscali, accordi alle autorità fiscali svizzere le medesime possibilità d'indagine di cui dispongono le autorità di Stati che hanno concluso delle convenzioni di doppia imposizione (CDI).

Begründung

Con la nuova politica di assistenza amministrativa, che il Parlamento ha approvato adottando una serie di CDI contro le quali non è stato lanciato il referendum facoltativo, le autorità fiscali estere, segnatamente di Stati che hanno concluso delle CDI, dispongono in Svizzera di un margine d'azione più ampio che non le autorità svizzere. È un fatto inaccettabile. Mediante la presente mozione si intende evitare che le autorità svizzere siano svantaggiate rispetto alle autorità estere accordando loro le medesime possibilità.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

È vero che con l'adozione dello standard dell'OCSE nelle convenzioni contro le doppie imposizioni (CDI) stipulate dalla Svizzera le possibilità a disposizione delle autorità fiscali estere di accedere alle informazioni fiscali sono notevolmente modificate. Spiegazioni dettagliate in merito sono contenute nella risposta del Consiglio federale alla mozione 09.3897. L'autore della mozione constata a ragione che in virtù di queste CDI le autorità fiscali estere hanno altre possibilità di accedere a informazioni sui contribuenti rispetto a quelle che il diritto nazionale accorda alle autorità fiscali svizzere. Queste ultime possono ad esempio accedere alle informazioni bancarie solo nei casi in cui si sospettano gravi infrazioni fiscali. Per contro, in una serie di CDI la Svizzera si è impegnata a fornire alle autorità fiscali estere le necessarie informazioni fiscali per ogni richiesta motivata.

La differenza è ampiamente giustificata dalle peculiarità della Svizzera: infatti il segreto bancario garantito per legge intende tutelare la sfera finanziaria privata in generale non solo nei confronti delle autorità, ma soprattutto anche verso i privati. In Svizzera è un principio ampiamente accettato. Inoltre, i contribuenti svizzeri e terzi soggiacciono ad ampi obblighi di collaborazione e di informazione nei confronti delle autorità fiscali nazionali. Se non è soddisfatto nella procedura di tassazione, l'obbligo di collaborazione può essere fatto valere tramite la comminatoria di una multa e la tassazione d'ufficio. Esistono quindi norme efficaci nel concetto delle imposte svizzere sul reddito o sull'utile.

Per quanto concerne la repressione di reati in materia di imposte dirette, le autorità svizzere possono accedere alle informazioni bancarie in caso di gravi infrazioni fiscali e di frode fiscale. Questa possibilità è data anche in caso di infrazioni contro le imposte indirette. Per poter decidere se nel diritto tributario svizzero deve essere introdotta in generale la parità di trattamento richiesta (cioè anche negli altri casi di sottrazione di imposte dirette) si devono chiarire sia le ripercussioni sia le competenze e le procedure.

Il Consiglio federale è pertanto del parere che una revisione della legge, come è richiesta dall'autore della mozione, non possa comunque essere intrapresa in questo modo isolato e senza controlli più approfonditi. Essa deve essere esaminata nell'ambito di un'ampia revisione del diritto penale tributario. Nelle sue risposte alle mozioni 10.3452 e 10.3493 il Consiglio federale si è pertanto dichiarato disposto ad effettuare tale verifica. Questi lavori dovranno anche esaminare se ed eventualmente in che misura e con quali provvedimenti si devono modificare le possibilità delle autorità fiscali svizzere di accedere ai dati dei suoi contribuenti in Svizzera. In questo modo si tiene anche conto dell'indirizzo della presente mozione. Soltanto quando sarà disponibile una visione d'insieme del diritto penale fiscale, il Consiglio federale potrà esprimersi nel dettaglio sulla questione della parità di trattamento richiesta nel diritto penale fiscale svizzero.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.