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10.3662 · Interpellanza · 2010-09-15

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Secondo il diritto dell'Unione europea (direttiva 97/68/CE) le macchine mobili non stradali dotate di motore diesel devono rispettare per le emissioni di particolato determinati valori limite. Il Consiglio federale ha ripreso tali valori limite applicabili alle macchine di cantiere nell'ambito della revisione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) del 2008, ma ha anche introdotto un valore limite relativo al numero di particelle emesse da questi veicoli. L'Unione europea ha rinunciato di sua iniziativa a introdurre un valore limite poichè mancano prove scientifiche dei vantaggi forniti dalla misura e tale valore può peraltro essere rispettato soltanto con l'installazione di un filtro antiparticolato non ancora disponibile e adattato per l'utilizzo sulle macchine di cantiere. I filtri presentano sovente delle disfunzioni da intasamento e danneggiano quindi i motori. Inoltre, il loro utilizzo causa gravi emissioni collaterali (forti emissioni di CO2, NOx e di rumore, produzione di diossine, furani, benzene e toluene). Altre tecnologie (quali i catalizzatori SCR o gli additivi per carburanti) presentano un bilancio migliore in questo ambito. Per di più, il numero di particelle emesse non può al momento nemmeno essere misurato in modo affidabile, come conferma uno studio del 4 giugno 2010 della Commissione economica delle Nazioni Unite. Una commissione dell'Unione europea deve altresì presentare entro la fine del 2013 uno studio di fattibilità delle misurazioni delle particelle sui dispositivi mobili non stradali. Il valore limite svizzero del numero di particelle è per contro stato fissato senza tenere conto di questo stato della tecnica. Il valore limite sancito dall'OIAt relativo al numero di particelle emesse che implica l'installazione di un filtro antiparticolato è contestabile su un piano tecnico, ecologico ed economico. Nonostante fosse a conoscenza di questo fatto, la SECO ha inserito il 19 maggio 2010 le macchine di cantiere nell'elenco negativo delle deroghe al principio del "Cassis de Dijon".

Si pongono le domande seguenti:

1. Perché l'OIAt diverge dalle prescrizioni europee?

2. Perché il valore limite del numero di particelle è limitato alle macchine di cantiere?

3. Perché le macchine di cantiere sono inserite nell'elenco negativo delle deroghe al principio del "Cassis de Dijon"?

4. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che il mercato svizzero delle macchine di cantiere è più caro rispetto a quello dell'Unione europea?

5. È disposto ad adattare le norme dell'OIAt per le macchine di cantiere alle prescrizioni del diritto europeo e a togliere le macchine di cantiere dall'elenco negativo della SECO?

Stellungnahme des Bundesrates

L'inquinamento atmosferico da polveri fini è una delle principali sfide della nostra politica ambientale. Gli attuali valori limite per le polveri fini inseriti nell'ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1) sono sovente e, in parte, ampiamente superati. Nel suo rapporto sulle performance ambientali del 2007, l'OCSE ha invitato la Svizzera ad adottare con urgenza misure supplementari contro le emissioni di particelle. Un acuto bisogno d'agire sussiste in particolare nell'ambito della fuliggine da diesel cancerogena, che non è solo una componente delle polveri fini particolarmente dannosa per la salute, ma ha anche un forte influsso sul riscaldamento climatico. Dato che le particelle emesse dai motori diesel sono estremamente piccole, non è sufficiente limitarne per legge il volume di emissioni, ma è necessario limitare il numero di particelle, e ciò anche nell'interesse della protezione della salute. Nell'ambito del traffico stradale, l'Unione europea segue già tale strategia fissando dei valori limite del numero di particelle emesse.

In Svizzera, le emissioni di grandi quantità di fuliggine di diesel non provengono unicamente dal traffico stradale ma anche dalle macchine e dagli apparecchi del settore non stradale (2010: circa un terzo delle emissioni totali). Il Consiglio federale, con la modifica del 19 settembre 2008 dell'OIAt, ha quindi deciso di fissare un valore limite di emissione di particelle anche per le macchine e gli apparecchi di cantieri. Tale valore limite può essere rispettato con una lunga serie di filtri antiparticolato efficaci e omologati anche per le emissioni secondarie, in grado di separare oltre il 97 per cento della fuliggine di diesel. Tali filtri corrispondono allo stato della tecnica nel settore delle macchine non stradali.

Rispondiamo come segue alle singole domande dell'interpellanza:

1. Se l'Unione europea ha già fissato o annunciato dei valori limite di emissione severi per il traffico stradale, ciò non è ancora il caso per le macchine non stradali. Il Consiglio federale, conformemente al principio di prevenzione sancito dalla legge sulla protezione dell'ambiente e in applicazione delle mozioni Jenny 05.3499 e 07.3161, ha definito limiti di emissione supplementari possibili da un punto di vista tecnico e non troppo onerosi. Questa regolamentazione è compatibile con il diritto commerciale internazionale e con gli impegni della Svizzera. Nel suo rapporto del 23 ottobre 2007 relativo alla mozione Jenny 07.3161, la CAPTE-N ha ribadito che "nei settori in cui la Svizzera non è vincolata da accordi bilaterali, ad esempio quello delle macchine di cantiere, deve essere possibile introdurre misure più severe".

2. Con lettera del 18 marzo 2010 al capo del DATEC, la Conferenza dei direttori delle costruzioni, della pianificazione e dell'ambiente chiede l'estensione delle disposizioni vigenti per le macchine di cantiere agli impianti simili a cantieri e ad altre macchine nel settore industriale e artigianale. Una corrispondente revisione dell'OIAt è in preparazione.

3. L'elenco negativo gestito dalla SECO quale aiuto all'esecuzione per gli importatori e i responsabili della messa in circolazione contiene tutti i prodotti e categorie di prodotti a cui non può essere applicato il principio del "Cassis de Dijon". Le macchine di cantiere sono inserite in tale elenco in seguito alla decisione del 19 settembre 2008 del Consiglio federale (entrata in vigore il 1° gennaio 2009) secondo cui l'ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico ha la precedenza rispetto al diritto dell'Unione europea per quanto attiene ai valori limite di emissione di particelle delle macchine di cantiere.

4. La sopportabilità economica della misura di dotare di filtri antiparticolato le macchine di cantiere con una potenza superiore ai 18 chilowatt è stata verificata e approvata dal Consiglio federale in occasione della modifica del 19 settembre 2008 dell'OIAt. I costi relativi alla misura per il 2010 ammontano a circa 70 milioni di franchi. Per contro, i vantaggi economici della misura, sotto forma di risparmi in costi della salute, sono stimati per lo stesso anno fra 200 e 260 milioni di franchi.

5. La riduzione della fuliggine di diesel cancerogena è tuttora uno degli obiettivi principali del piano d'azione contro le polveri fini lanciato nel 2006. Con le disposizioni dell'OIAt per le macchine di cantiere e la loro prevista estensione ad altri settori non stradali, la Svizzera compie un ulteriore importante passo avanti verso il raggiungimento di tale obiettivo. Un'armonizzazione delle disposizioni svizzere con quelle dell'Unione europea sarebbe da considerarsi un passo indietro e contrario agli sviluppi tecnici a livello internazionale. Tale armonizzazione sarebbe non da ultimo incompatibile con gli investimenti già effettuati nel settore nazionale delle costruzioni a favore della protezione dei lavoratori, della salute e dell'ambiente.

Risposta del Consiglio federale.