10.3667 · Postulato · 2010-09-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto sui criteri d'integrazione degli stranieri che tengano conto delle attese della popolazione, delle possibilità reali offerte dal mercato del lavoro, nonché degli oneri e delle capacità supplementari per le assicurazioni sociali, il livello di conoscenze linguistiche e la cultura del Paese di accoglienza. È incaricato di definire, sulla base di tale rapporto, il numero ottimale di immigrati che il Paese è realmente in grado di accogliere e di integrare in modo ordinato.
Begründung
La politica integrativa ufficiale somiglia sempre più a un imperativo morale, a un pio desiderio scandito a ripetizione, incurante dello scetticismo e dei timori della popolazione, della fattibilità pratica dell'integrazione di un numero crescente di migranti nel mercato del lavoro, del calo qualitativo con cui è confrontato il sistema scolastico, dell'onere sproporzionato che grava le assicurazioni sociali.
La recente polemica in Germania riguardo alle considerazioni del signor Sarrazin mostra che la politica integrativa ufficiale (non vedere, tacere, pagare, essere buoni e ingenui) si rivela fallimentare e non risponde alla percezione e ai desideri della popolazione: sviluppo di società parallele, fallimento scolastico e professionale più diffuso in determinate comunità, bande giovanili, comunitarismo, reticenza a parlare la lingua e a condividere i valori del Paese di accoglienza, ecc. È evidente che l'allentamento, per non dire l'abbandono totale di una politica integrativa esigente e chiara è riconducibile al fatto che il Paese d'accoglienza esige sempre meno dai suoi immigrati. L'integrazione (assimilazione) scompare in nome di principi minimalisti (avere un lavoro, una rendita di assistenza) e del diritto di insediarsi passivamente.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Approvando chiaramente la nuova legge federale sugli stranieri (LStr), il sovrano ha deciso i principi e i criteri alla base della politica svizzera in materia di integrazione. L'integrazione è intesa come processo reciproco che coinvolge sia la popolazione svizzera che quella straniera. La LStr sancisce esplicitamente l'obbligo di apprendere una lingua nazionale. Dagli stranieri si esige inoltre il rispetto dei valori fondamentali della Costituzione federale e dello Stato di diritto, nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione. Tali condizioni sono vagliate al momento di adottare decisioni rientranti nel diritto in materia di stranieri.
Il principio di ammissione stabilito nella LStr si orienta già alle esigenze del mercato del lavoro: in linea di massima i cittadini di Stati terzi possono essere ammessi in Svizzera soltanto se, in primo luogo, dispongono di un contratto di lavoro che preveda condizioni di lavoro e salario usuali per la località, la professione e il settore, se, in secondo luogo, si tratta di quadri, specialisti e altri lavoratori qualificati e se, in terzo luogo, la qualifica professionale, la capacità di adattamento professionale e sociale, le conoscenze linguistiche e l'età dell'interessato ne lascino presagire un'integrazione durevole nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociopolitico (art. 22 e 23 LStr). In occasione del reclutamento del personale, la priorità si applica inoltre anche nei confronti dei cittadini dell'UE/AELS (art. 21 LStr). L'ammissione di cittadini di Stati terzi è contingentata dal Consiglio federale, il che permette di imprimere un determinato indirizzo. Durante la procedura di approvazione, la Confederazione effettua inoltre una valutazione qualitativa delle domande. L'immigrazione riconducibile all'accordo sulla libera circolazione delle persone è regolata in funzione delle esigenze del mercato del lavoro e di chiare regole di soggiorno. L'immigrazione dovuta a ricongiungimento familiare e asilo, per contro, è retta da principi umanitari.
Il Consiglio federale precisa che l'immigrazione di lavoratori non costituisce soltanto un peso, ma sgrava le assicurazioni sociali. Grazie ai principi di ammissione della LStr, rispettosi delle esigenze del mercato del lavoro, giungono nel nostro Paese soprattutto lavoratori che contribuiscono in misura importante allo sviluppo economico della Svizzera e che inoltre cofinanziano le assicurazioni sociali con i loro contributi. È vero che in questo modo acquisiscono diritti corrispondenti, in particolare per prestazioni di previdenza per la vecchiaia. Ciononostante, l'immigrazione attenua le conseguenze dell'invecchiamento demografico: da un lato, fa guadagnare tempo per procedere agli adeguamenti, dall'altro, mitiga i considerevoli oneri cagionati dalla generazione dei baby boomer, ripartendoli su un periodo più lungo.
Nel valutare il numero di persone che possono essere ammesse da un Paese occorre tenere conto di numerosi fattori come, ad esempio, la crescente mobilità. Il Consiglio federale ha già fatto riferimento a tali aspetti rispondendo all'interpellanza von Rotz 09.4271 e alla mozione del gruppo UDC 09.4272.
Il Consiglio federale non ritiene necessario stilare un rapporto sugli aspetti menzionati nel postulato. Le richieste ivi contenute sono infatti già adempite. Il rapporto e le raccomandazioni del 29 giugno 2009 della Conferenza tripartita sugli agglomerati nonché il rapporto del Consiglio federale del 5 marzo 2010 concernente lo sviluppo della politica integrativa della Confederazione hanno confermato la validità della politica integrativa finora attuata e rilevano la necessità di interventi puntuali. La futura politica integrativa abbozzata nel rapporto del Consiglio federale è già stata avviata.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.