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Soppressione, revisione e riconsiderazione di una rendita AI in seguito a una perizia. Efficacia e costi indotti

10.3687 · Interpellanza · 2010-09-23

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

A quanto sembra, si nutrono molte speranze nei confronti delle revisioni delle rendite AI accompagnate da provvedimenti d'integrazione professionale.

Spesso una perizia specialistica o multidisciplinare, in particolare se eseguita da centri privati indipendenti dall'AI, giunge a conclusioni in parte o completamente divergenti dalla valutazione del medico curante.

La soppressione della rendita decisa, a volte brutalmente, sulla base di queste perizie, innesca una spirale di visite mediche, consultazioni legali o ricoveri in ospedale che finisce per far tornare sui suoi passi l'ufficio AI. Tutte queste circostanze non giovano certo allo stato di salute che, anzi, potrebbe anche peggiorare.

- Quante sono le perizie specialistiche private chieste ogni anno, in particolare in riferimento a disturbi di natura psichiatrica e psicosomatica?

- Quanto divergono, del tutto o in parte, dal parere espresso dal o dai medici curanti?

- Quante rendite sono soppresse e poi ripristinate l'anno successivo?

- Quali effetti indesiderati hanno queste decisioni sull'aumento delle consultazioni mediche, legali e ospedaliere?

- Una procedura pianificata con sufficiente anticipo potrebbe facilitare l'integrazione?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Non è disponibile alcun dato al riguardo. Dalle statistiche a nostra disposizione risulta tuttavia che nel 2009 l'AI ha assunto i costi di 184 000 provvedimenti di accertamento. Circa il 95 per cento di essi sono stati eseguiti in uno studio medico o presso un ospedale. Il resto è costituito da perizie mediche (monodisciplinari o bidisciplinari) per la determinazione del diritto alla rendita e da provvedimenti eseguiti dai Servizi di accertamento medico dell'AI (SAM).

2. Innanzitutto occorre distinguere il ruolo dei medici curanti da quello dei Servizi medici regionali (SMR) e dei SAM. Il medico curante si limita a formulare una diagnosi o a redigere un rapporto medico le cui conclusioni propongono un trattamento adeguato per il suo paziente. In generale opera su mandato di quest'ultimo e interviene prima di un'eventuale procedura AI o indipendentemente da essa. I SMR e i SAM, invece, intervengono soltanto al momento in cui il caso dell'assicurato è stato comunicato all'AI o quando quest'ultimo ha presentato una richiesta di prestazioni all'AI, vale a dire nel quadro della procedura formale di accertamento. I SMR valutano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni e determinano la capacità funzionale dell'assicurato, determinante per l'AI, di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in misura ragionevolmente esigibile. I SAM, invece, redigono un rapporto peritale dopo aver eseguito esami medici e stabiliscono le conseguenze del danno alla salute subìto dall'assicurato sulla sua capacità funzionale al lavoro. I SAM si esprimono così, oltre che su aspetti inerenti alla malattia, anche sulle possibilità di reintegrazione dell'assicurato e sull'entità dell'eventuale limitazione della sua capacità lavorativa.

Tenuto conto del loro approccio differente, è evidente che vi possano essere delle divergenze tra le conclusioni dei medici curanti e quelle degli SMR o dei SAM. Non è tuttavia disponibile alcuna statistica al riguardo.

3. Ogni anno, l'AI procede in media a 50 000 revisioni di rendita, sia d'ufficio che su richiesta degli assicurati. Negli ultimi tre anni, questa cifra è rimasta costante e non è aumentato nemmeno il numero dei ricorsi presentati dinanzi alle autorità giudiziarie cantonali o al Tribunale federale contro le decisioni di soppressione o di riduzione delle rendite.

Le revisioni non portano a un numero elevato di soppressioni o riduzioni delle rendite. Nel 2009, per esempio, è stato ridotto il 3 per cento e soppresso il 6 per cento delle rendite. Un altro 6 per cento delle rendite è stato aumentato, mentre l'85 per cento è rimasto invariato. Non è disponibile alcuna statistica sul numero delle rendite ripristinate nell'anno successivo alla loro soppressione.

4. Nel quadro delle revisioni, gli assicurati hanno il diritto di opporsi all'eventuale riduzione o soppressione della loro rendita e, per la procedura di ricorso, di fare capo a un avvocato o produrre perizie private. Pur non disponendo di dati sulle consultazioni private, non ne constatiamo l'aumento menzionato dall'autore dell'interpellanza, dal momento che il numero delle revisioni di rendita e delle procedure di ricorso non è cresciuto.

Un incremento delle consultazioni private potrebbe avere l'effetto indesiderato di aumentare le spese procedurali (parcelle d'avvocato, spese mediche per le perizie ecc.) e, inoltre, di prolungare la procedura, aggravando il rischio di cronicizzazione della malattia e pregiudicando le opportunità di reintegrazione dell'assicurato.

5. Le revisioni di rendita, effettuate ogni tre-cinque anni, sono già oggi pianificate in anticipo. Grazie alla 5a revisione dell'AI, che ha ridotto la durata di trattamento degli incarti, la pianificazione delle revisioni e le revisioni medesime avvengono anche più rapidamente che in passato.

Gli assicurati vengono informati della pianificazione. Tuttavia, in alcuni casi, questa informazione dovrebbe essere fornita loro soltanto in un secondo tempo, perché potrebbe peggiorare il loro stato di salute e dunque la loro capacità di reintegrazione.

Risposta del Consiglio federale.