10.3698 · Interpellanza · 2010-09-28
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Nella mia domanda posta lunedì 20 settembre 2010 ho citato varie istituzioni chiedendo se fossero abilitate ad agire in giudizio, ottenendo la risposta seguente: "soltanto le entità dotate di personalità giuridica possono agire".
Pertanto invito il Consiglio federale a fornire l'elenco completo degli organi della Confederazione dotati di personalità giuridica, precisando per ciascuno se può agire in giudizio.
Stellungnahme des Bundesrates
La domanda posta dell'autrice dell'interpellanza nell'ora delle domande del 20 settembre 2010 si riferiva alla raccomandazione 19 del rapporto del 30 maggio 2010 "Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti" delle Commissioni della gestione (CdG). In tale raccomandazione le CdG esortano il Consiglio federale a provvedere a creare le condizioni affinché la Confederazione rispettivamente i suoi organi dotati di personalità giuridica possano, in veste di azionisti, agire penalmente e/o civilmente (azioni di responsabilità) contro i responsabili del consiglio di amministrazione, della direzione generale e, all'occorrenza, contro la società di revisione.
Gli istituti della Confederazione dotati di personalità giuridica sono - oltre alla Confederazione stessa - anzitutto le seguenti unità amministrative dell'amministrazione federale decentralizzata, giuridicamente autonome, menzionate nell'allegato 1 all'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1):
- Politecnico federale di Zurigo
- Politecnico federale di Losanna
- Istituto Paul Scherrer
- Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio
- Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca
- Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque
- Museo nazionale svizzero
- Pro Helvetia
- Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
- Istituto svizzero di diritto comparato
- Istituto federale della proprietà intellettuale
- Autorità federale di sorveglianza dei revisori
- Regìa federale degli alcool
- Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
- Cassa pensioni della Confederazione
- Svizzera Turismo
- Società svizzera di credito alberghiero
- Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni
- Istituto universitario federale per la formazione professionale
- Ispettorato federale della sicurezza nucleare
Altri istituti federali dotati di personalità giuridica sono:
- Ferrovie federali svizzere
- Posta Svizzera
- Banca nazionale svizzera
- Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
- Fondo di garanzia LPP
- Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
- Skyguide, Società anonima svizzera per i servizi della navigazione aerea civili e militari
- Fondo nazionale per la ricerca scientifica
Le persone giuridiche hanno capacità giuridica (art. 53 CC) e quindi capacità di essere parti in giudizio (cfr. art. 66 CPC; RU 2010 1739). Possono pertanto essere attrici in un procedimento di responsabilità. Per un'azione di risarcimento dei danni secondo gli articoli 754 e 755 CO contro i responsabili di UBS occorre tuttavia in ogni caso che l'istituto federale attore abbia subito un danno in qualità di azionista o di creditore.
Risposta del Consiglio federale.