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10.3702 · Mozione · 2010-09-28

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di proporre disposizioni di diritto federale che disciplinino e uniformino su scala nazionale le misure da adottare in caso di sciopero della fame durante l'esecuzione della pena e la carcerazione in vista del rinvio coatto, specificando quando vada disposta l'alimentazione forzata.

Begründung

Da anni il coltivatore di canapa Bernard Rappaz protesta con scioperi della fame attuati a più riprese contro le sue condanne passate in giudicato, provocando l'interruzione della detenzione. L'estate scorsa è riuscito addirittura a lasciare il carcere e a scontare parte della pena agli arresti domiciliari - sorvegliato 24 ore su 24 con costi notevoli.

La giustizia, le autorità e la politica non devono lasciarsi ricattare dagli scioperanti della fame, né durante l'esecuzione della pena né durante la carcerazione in vista del rinvio coatto, altrimenti i detenuti o gli stranieri da espellere si sentiranno incoraggiati a cercare di ottenere agevolazioni nella carcerazione o a sottrarsi all'espulsione ricorrendo a scioperi della fame.

La clausola di polizia va applicata soltanto in caso d'emergenza. Come auspicato dal Tribunale federale nella decisione Rappaz, occorre una normativa federale che disciplini le misure che possono e devono essere ordinate in caso di sciopero della fame durante l'esecuzione della pena. Lo stesso vale per la carcerazione in vista del rinvio coatto. Solo se la legislazione è chiara, la giustizia può essere indipendente e non ricattabile.

Anche l'alimentazione forzata va disciplinata ed eventualmente dotata di una base legale, come è già avvenuto in alcuni cantoni (p. es. Berna). A quali condizioni si può e si deve procedere all'alimentazione forzata di uno scioperante della fame? Quando l'alimentazione forzata non costituisce un'ingerenza inammissibile nell'integrità fisica e nel diritto di autodeterminazione dell'interessato? Uno Stato può all'occorrenza lasciar morire di fame una persona che intraprende un tale sciopero?

Nel caso Rappaz l'alimentazione forzata ordinata dalle autorità non è stata possibile perché i medici si sono rifiutati categoricamente di procedere. Urge pertanto una normativa legale chiara.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Alla luce delle esperienze maturate con i tre concordati svizzeri sull'esecuzione delle pene, gli scioperi della fame sono attuati o paventati regolarmente, in particolare nell'ambito della carcerazione ordinata in base al diritto in materia di stranieri. In parte, tali scioperi della fame mirano a far modificare le condizioni di carcerazione o impedire la possibile espulsione. Nella maggior parte dei casi lo sciopero non è nemmeno iniziato o viene sospeso dopo breve tempo in seguito a colloqui con il personale sanitario o con quello preposto all'esecuzione. Gli scioperi della fame di lunga durata sono molto rari.

Oggigiorno i dettagli concreti dell'esecuzione delle pene e delle misure sono disciplinati in ampia misura dai cantoni, che in parte hanno già emanato normative sull'alimentazione forzata durante la detenzione (p. es. art. 61 della legge sull'esecuzione delle pene del cantone di Berna; art. 68 della legge sull'esecuzione delle pene del cantone di Neuchâtel; "Merkblatt zum Hungerstreik in Gefängnissen", un promemoria del cantone di San Gallo riguardante lo sciopero della fame nei penitenziari). Tali normative sono applicabili - come nel caso del cantone di Berna - non soltanto all'esecuzione delle pene detentive, bensì anche alla carcerazione preventiva, di sicurezza e in vista d'estradizione, alla carcerazione disposta in base al diritto in materia di stranieri e a quella per i giovani. Le normative cantonali esistenti permettono di ordinare un'alimentazione forzata se è opportuna per motivi di salute. Siccome tali normative conferiscono grande importanza ai diritti del singolo individuo, non è possibile ordinare un'alimentazione forzata contro la volontà esplicita del detenuto capace di discernimento. Sono quindi in sintonia con le direttive etico-mediche sull'esercizio dell'attività medica in caso di detenuti, emanate dall'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM). Tale soluzione tiene parimenti conto dell'obbligo dello Stato di proteggere la vita dei detenuti. Presuppone tuttavia che a partire da un determinato momento questa protezione vada garantita non più nel penitenziario, bensì in un ospedale (o in un reparto di sicurezza dell'ospedale) e nell'ambito delle possibilità e delle competenze mediche.

La questione dell'alimentazione forzata richiede una ponderazione tra l'interesse pubblico all'esecuzione della pena e l'obbligo statale di proteggere la vita (art. 10 cpv. 1 Cost.), da un lato, e il diritto all'integrità fisica e mentale, il diritto all'autodeterminazione, nonché il divieto della tortura e ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante (art. 10 cpv. 2 e 3 Cost.), dall'altro. Occorre tenere conto che di norma un detenuto che attua uno sciopero della fame non mira al suicidio, bensì alla coazione dello Stato.

E vero che in virtù dell'articolo 123 capoverso 3 della Costituzione la Confederazione potrebbe emanare una disposizione sull'alimentazione forzata durante l'esecuzione delle pene e delle misure. Occorrerebbe tuttavia esaminare in dettaglio se una legge federale che prevedrebbe l'alimentazione forzata durante la carcerazione ordinata in base al diritto in materia di stranieri potrebbe adempiere le condizioni dell'articolo 36 capoversi 3 e 4 della Costituzione e se una tale norma potrebbe fondarsi sull'articolo 121 capoverso 1 della Costituzione. Se la priorità è attribuita all'interesse pubblico all'esecuzione della pena e all'obbligo statale di proteggere la vita, anche un'alimentazione forzata contro la volontà esplicita del detenuto sarebbe conforme alla Costituzione, se è fondata su una base legale formale e se ne è comprovata la necessità medica nel singolo caso. Una base legale non è richiesta in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile (clausola generale di polizia; art. 36 cpv. 1 periodo 3 Cost.). Il Tribunale federale ha statuito che una tale situazione eccezionale sussisteva nel caso del coltivatore di canapa Rappaz e che quindi un'alimentazione forzata sarebbe stata possibile in virtù della clausola generale di polizia (decisione 6B559/2010).

Finora la prassi cantonale ha dato buoni risultati in numerosi casi e la vicenda Rappaz rappresenta un'eccezione. In occasione di colloqui con il DFGP, i direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia si sono detti esplicitamente contrari a una normativa federale. I cantoni intendono tuttavia esaminare se e quali misure sono opportune sul piano cantonale. Inoltre, un disciplinamento generalmente astratto non può risolvere tutte le questioni che si possono porre in relazione a uno sciopero della fame. Pertanto, in ogni singolo caso è indispensabile ponderare i diversi interessi.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.