10.3706 · Interpellanza · 2010-09-28
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Secondo il suo rapporto d'attività (pag. 5 della versione tedesca e francese) nel 2009 la SUISA ha finanziato le proprie uscite totali mediante:
a. deduzioni sugli introiti derivanti dalle tariffe e su quelli provenienti dall'estero (cfr. anche pag. 42);
b. introiti accessori (pag. 4: 10 708 000 franchi);
c. prelievo da debiti provenienti da conti svincolati del fondo di perequazione delle spese.
1. Come si compongono gli introiti accessori?
2. A quanto ammontano i debiti provenienti da conti svincolati degli ultimi cinque anni?
3. Le uscite totali coincidono con i costi totali effettivi?
4. Come si sono evoluti i costi amministrativi negli ultimi cinque anni?
5. Corrisponde al vero che gli introiti derivanti dagli spazi pubblicitari svizzeri (2009: 1 056 913 franchi) sono utilizzati soltanto per coprire i costi amministrativi e che non avviene alcuna ripartizione individuale agli autori?
6. Corrisponde al vero che i proventi derivanti da interessi e investimenti finanziari sono utilizzati esclusivamente per coprire i costi amministrativi?
7. Nel 2008 la SUISA ha registrato perdite contabili pari a 2,5 milioni di franchi su proventi da titoli. In base a quali normative sono effettuati investimenti finanziari?
8. A quanto ammonta la deduzione dei costi applicata da società di gestione straniere (SACEM/SDRM, GEMA, SIAE, MCPS/PRSforMusic e AKM)? È un importo forfettario o corrisponde ai costi effettivi?
9. La SUISA applica una deduzione forfettaria dei costi sui proventi dall'estero pari al 4 per cento. Nel trasferimento ai suoi membri fornisce una prestazione supplementare che giustifichi tale deduzione? Se sì, quale?
10. Quali informazioni riceve la SUISA dalle cinque più importanti società di gestione straniere in merito all'utilizzo dei repertori SUISA? Tali informazioni sono sufficienti per attribuire tutti i proventi dall'estero alla ripartizione individuale tra i membri della SUISA? In caso negativo, qual è il rapporto tra ripartizione individuale e ripartizione forfettaria? Secondo quali criteri è effettuata la ripartizione forfettaria? La SUISA è autorizzata a verificare o a far verificare da terzi le informazioni delle società consociate (audit right)?
11. Quali informazioni (elenco dettagliato ecc.) ricevono i membri della SUISA in merito all'utilizzo delle loro opere in Svizzera e all'estero? Hanno un diritto di verifica nei confronti della SUISA?
Stellungnahme des Bundesrates
La SUISA è una cooperativa che riunisce titolari di diritti d'autore nel settore musicale e ne gestisce collettivamente i diritti. In alcuni ambiti, elencati all'articolo 40 della legge sul diritto d'autore (LDA), dispone di un'autorizzazione federale per esercitare la sua attività e sottostà anche alla vigilanza della Confederazione. L'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) deve controllare l'attività della SUISA e provvedere affinché essa rispetti i suoi obblighi (art. 53 LDA), tra cui figura anche l'obbligo di esercitare l'attività secondo i principi di un'amministrazione sana ed economica (art. 45 LDA). Sul piano legale la sorveglianza federale si limita tuttavia a un controllo giuridico. La SUISA non è un servizio amministrativo della Confederazione. In primo luogo deve rispondere ai suoi soci. Tuttavia, siamo lieti di esprimerci in merito alle domande poste:
1. Gli introiti accessori sono composti come segue: introiti da prestazioni di servizi, commissioni d'incasso per terzi, abbonamenti per la banca dati dei titolari dei diritti IPI (Interested Party Index, un elenco utilizzato su scala mondiale, che la SUISA gestisce su mandato dell'associazione mantello delle società di diritto d'autore), introiti da immobili di terzi, proventi da titoli e tasse di iscrizione per i nuovi membri, introiti vari (cfr. pag. 41 del rapporto d'attività, non disponibile in italiano).
2. I debiti provenienti da conti svincolati, in milioni di franchi, sono stati pari a 1821 nel 2005 (dall'anno di conteggio, qui di seguito AC, 1999); 4178 nel 2006 (AC 2000); 3203 nel 2007 (AC 2001); 3244 nel 2008 (AC 2002) e 4581 nel 2009 (AC 2003).
3. Sì, questi due concetti sono identici.
4. I costi amministrativi sono rimasti costanti. Negli ultimi cinque anni sono oscillati tra 28 525 milioni di franchi (2009) e 30 529 milioni di franchi (2008). Nel corso degli ultimi cinque anni è stato tuttavia possibile ridurre dal 19 al 15 per cento le deduzioni dei costi nei confronti degli aventi diritto alle detrazioni mediante gli introiti accessori e i debiti provenienti da conti svincolati (cfr. anche la risposta alla domanda 8).
5. No, non è possibile confermare tale affermazione. La percentuale dei costi amministrativi ammonta all'11 per cento. Il resto è ripartito ai titolari dei diritti.
6. Sì, è corretto. Nella maggior parte dei casi questi proventi, che tuttavia derivano da interessi conseguiti soltanto durante il breve periodo intercorrente tra l'incasso e la ripartizione, non bastano a coprire i costi amministrativi.
7. La SUISA effettua investimenti finanziari in base a un regolamento interno in materia di investimenti.
8. La deduzione dei costi amministrativi, ossia la deduzione applicata ai titolari dei diritti al momento della ripartizione del denaro loro spettante, è stata pari, a seconda dell'ambito di utilizzo, al 7-24,46 per cento per la GEMA, al 12,5-14,33 per cento per l'AKM, all'1,4-20,5 per cento per la SACEM/SDRM, al 3-22 per cento per la SIAE e al 3,6-20 per cento la PRS for Music (in confronto: SUISA 4-17,43 per cento).Tali deduzioni sono applicate sotto forma di importi forfettari all'interno di un determinato ambito di utilizzo (p. es. diffusione, rappresentazione e allestimento di supporti audio, compenso riscosso sui supporti vergini, ecc.).
9. Come tutte le società di gestione svizzere, la SUISA dispone di un sofisticato sistema di ripartizione, che consente anche ad artisti giovani o con poco successo commerciale di partecipare alla ripartizione. Il versamento di molti importi modesti comporta un onere amministrativo non trascurabile. Tale onere insorge anche in occasione della ripartizione dei proventi dall'estero. Vi sono inoltre casi in cui la SUISA deve effettuare ricerche onerose all'estero per i suoi membri. La deduzione dei costi attualmente applicata appare pertanto giustificata.
10. La collaborazione con le società di gestione straniere è disciplinata in cosiddetti accordi di reciprocità. Nella maggior parte dei casi, alla SUISA è comunicato con precisione quale opera è stata utilizzata e quanto elevato è l'importo da versare su tale opera. Il grado di precisione delle informazioni che corredano i proventi dall'estero dipende notevolmente dall'ambito di utilizzo e non permette di effettuare in ogni caso una ripartizione in funzione dell'utilizzo. In questi casi i proventi in questione sono ripartiti secondo classi di ripartizione che si ritiene siano plausibilmente più vicine a una ripartizione strettamente in funzione dell'utilizzo. È il caso della ripartizione dei proventi della musica diffusa da emittenti radiotelevisive svizzere che può essere ricevuta attraverso reti via cavo straniere. In media, il 96 per cento dei proventi dall'estero possono essere ripartiti in funzione dell'utilizzo mentre il 4 per cento sono ripartiti in modo forfettario. Gli accordi di reciprocità prevedono anche un diritto di audit.
11. Insieme al versamento, effettuato almeno una volta all'anno, ogni membro riceve un conteggio suddiviso a seconda dell'ambito di utilizzo, da cui risultano i proventi dell'opera. Ogni membro ha inoltre il diritto, previsto dal mandato, al rendiconto. Per contro non esiste un diritto di audit più ampio di quanto previsto.
Risposta del Consiglio federale.