10.3727 · Interpellanza · 2010-09-29
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Negli ultimi tempi, un tema sempre più attuale nel dibattito pubblico e tra gli operatori del settore è quello della carne clonata, cioè la carne dei discendenti di animali clonati.
In qualità di organizzazione mantello dell'industria della lavorazione della carne, l'Unione professionale svizzera della carne (UPSC) rifiuta categoricamente, per ragioni etiche e morali, l'immissione in commercio di carne clonata. Tuttavia, nel settore regna attualmente una grande incertezza in merito. Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. Come giudica l'impiego della carne clonata sotto il profilo della sicurezza delle derrate alimentari?
2. Come valuta i potenziali rischi trasmessi dagli animali clonati ai loro discendenti?
3. Come considera le attuali conoscenze scientifiche sulla carne clonata?
4. Come evolve, a suo parere, la situazione a livello internazionale?
5. Di quali possibilità è a conoscenza, a livello internazionale, per rintracciare e identificare gli animali clonati e i loro discendenti? Quali di esse ritiene praticabili in Svizzera nel rispetto del principio di proporzionalità?
6. Considerata la situazione attuale, quale strategia intende adottare in futuro per la carne clonata?
Stellungnahme des Bundesrates
Oggi la clonazione permette di produrre "copie" di singoli animali. Dati i costi elevati vengono clonati soltanto animali da allevamento di grande valore, allo scopo di trasmettere alla discendenza determinate caratteristiche particolari degli originali. I discendenti di animali clonati non sono cloni dato che di regola sono procreati naturalmente. Pertanto il Consiglio federale parte dal presupposto che con il termine carne clonata sia intesa unicamente la carne di animali clonati.
In Svizzera non esistono ancora animali da reddito clonati, poiché da un lato non ne sono stati importati e dall'altro la clonazione animale non è praticata. Nel nostro Paese la clonazione sarebbe soggetta alle severe disposizioni vigenti in materia di sperimentazioni sugli animali e dunque all'obbligo di autorizzazione.
Il Consiglio federale non dispone di informazioni che indicano la presenza sul mercato svizzero di prodotti derivati da animali clonati o da loro discendenti diretti. È tuttavia un fatto che la carne di discendenti più lontani di animali clonati è già entrata nella catena alimentare.
1.-3. Il Consiglio federale non è a conoscenza di pericoli per la sicurezza alimentare dovuti alla carne di discendenti di bovini e suini clonati.
Il 15 luglio 2008 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) ha adottato una perizia scientifica completa relativa alle conseguenze della clonazione di animali sulla sicurezza alimentare, la salute e la protezione degli animali, nonché sull'ambiente. La perizia giunge alla conclusione che dal punto di vista della sicurezza alimentare la carne di discendenti sani di bovini e suini clonati non si differenzia dalla carne "convenzionale". Il 23 giugno 2009 e il 14 settembre 2010, l'AESA ha pubblicato altri pareri che, tenendo conto dei più recenti dati scientifici, confermano le conclusioni della perizia del 2008.
Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, gli animali clonati non trasmettono agenti patogeni o altri rischi alla loro discendenza più di quanto non lo facciano animali paragonabili. Come per tutti gli animali da macello, anche nel caso dei discendenti di animali clonati devono essere eseguiti i controlli previsti per le derrate alimentari, in particolare l'ispezione del bestiame prima della macellazione e delle carni, per escludere che prodotti derivati da animali non sani possano entrare nella catena alimentare.
Se per i bovini e i suini sono già disponibili dati sufficienti per una valutazione dei rischi, per le pecore, le capre e il pollame invece questi dati mancano ancora a causa del numero limitato di studi scientifici. Con l'accumularsi delle esperienze dovrebbero essere tuttavia disponibili dati scientifici più completi anche per queste specie di animali.
4. La clonazione è già praticata in diversi Paesi ed è particolarmente sviluppata negli Stati Uniti. Tuttavia, la percentuale di animali clonati sull'insieme degli animali da reddito è estremamente esigua. Non è assolutamente detto, e soprattutto per quanto riguarda l'Europa tutt'altro che certo, che in futuro si ricorrerà maggiormente alla clonazione nella produzione di animali da reddito.
L'Unione europea (UE) prevede di introdurre una nuova normativa per le derrate alimentari a base di animali clonati. In un rapporto pubblicato il 19 ottobre 2010, la Commissione europea ha proposto una moratoria di cinque anni, durante la quale vanno vietati nell'UE la clonazione di animali e l'impiego di animali clonati per la produzione di derrate alimentari. In questo periodo non saranno ammesse neanche la commercializzazione e l'importazione di carne clonata. Per contro continuerebbe a essere autorizzata l'importazione di sperma ed embrioni di animali clonati. Tuttavia verrebbe introdotto un sistema di caratterizzazione del materiale procreativo per garantire la tracciabilità. I deputati del Parlamento europeo si sono ripetutamente espressi, per motivi di tutela dei consumatori e di protezione degli animali, in favore dell'adozione di misure ancora più restrittive: i divieti dovrebbero essere applicati anche alla discendenza diretta di animali clonati ed estendersi all'importazione di materiale procreativo.
La decisione definitiva dell'UE è attesa nel 2011. Vista l'importanza per le relazioni commerciali internazionali, il Consiglio federale seguirà attentamente gli sviluppi nell'UE e ne terrà conto al momento di stabilire le misure necessarie (v. risposta alla domanda 6).
5. La composizione della carne di animali allevati convenzionalmente e quella di discendenti di animali clonati è la medesima e non è possibile distinguere i due tipi di carne con i metodi d'esame disponibili.
A determinate condizioni, è possibile individuare gli animali clonati con test di laboratorio basati sul confronto con il patrimonio genetico dell'animale originale. Nella prassi, questo metodo si rivelerebbe però molto oneroso. Inoltre non esiste un esame che consente di stabilire se un animale discende da un animale clonato.
Le organizzazioni svizzere degli allevatori di bovini, cavalli, suini, pecore e capre tengono libri genealogici per certificare l'ascendenza degli animali da allevamento. I certificati di ascendenza permettono di stabilire se gli animali registrati nei libri genealogici discendono da animali clonati. Ciò non è possibile per gli animali non registrati nei libri genealogici. I bovini costituiscono un'eccezione dato che, in virtù delle disposizioni della legislazione sulle epizoozie, tutti i vitelli vengono registrati nella banca dati sul traffico di animali. Al momento della notifica della nascita alla banca dati, l'allevatore può far registrare anche l'identità dei due genitori, ma queste indicazioni sono verificabili soltanto limitatamente. Per tutte le altre specie di animali, l'onere necessario per identificare inequivocabilmente un singolo animale e i suoi discendenti sarebbe sproporzionato.
6. Allo stato attuale delle conoscenze non vi sono dubbi sulla sicurezza delle derrate alimentari prodotte a partire da animali clonati o dai loro discendenti. Il Consiglio federale ritiene pertanto ingiustificato vietare questi prodotti per motivi di sicurezza alimentare. La clonazione potrebbe però mettere a repentaglio la salute e il benessere degli animali interessati, per cui possono essere sollevate obiezioni di carattere etico. Inoltre devono ancora essere chiarite le possibilità per garantire una protezione dall'inganno il più possibile efficace allo scopo di consentire ai consumatori di scegliere i prodotti da acquistare sulla base di informazioni corrette.
Il Consiglio federale ritiene necessario adeguare e precisare le pertinenti basi legali in modo da tenere conto di queste riserve. Nell'ambito di queste modifiche del diritto in materia di veterinaria e di derrate alimentari devono tuttavia essere assolutamente prese in considerazione le relazioni commerciali internazionali, in particolare gli obblighi derivanti dagli accordi settoriali vigenti con l'UE in materia di commercio di prodotti agricoli. Il Consiglio federale continuerà pertanto a seguire gli sviluppi internazionali.
Risposta del Consiglio federale.