10.3737 · Interpellanza · 2010-09-29
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
In un comunicato i chimici cantonali affermano che in due terzi dei negozi controllati la provenienza di frutta e verdura non era indicata secondo le prescrizioni.
Pongo al Consiglio federale le seguenti domande:
- Nella prassi, a quanto ammontano in media le contravvenzioni emesse in seguito a denunce di questo genere (art. 48 della legge federale sulle derrate alimentari)?
- I casi di prodotti svizzeri erroneamente dichiarati come esteri sono tanti quanti i casi di prodotti esteri erroneamente dichiarati come svizzeri?
- Quale futuro si prospetta per la "strategia della qualità" nell'ambito dei prodotti agroalimentari svizzeri se in numerosi negozi la provenienza non è indicata correttamente?
Stellungnahme des Bundesrates
Le autorità federali sono competenti per la legislazione nel settore delle derrate alimentari, secondo la quale devono essere garantite la sicurezza alimentare e la protezione dall'inganno. La verifica dell'osservanza di questi requisiti spetta alle autorità d'esecuzione cantonali, che la eseguono mediante controlli a campione.
1. In Svizzera, il perseguimento delle infrazioni commesse nell'ambito delle derrate alimentari compete ai cantoni (art. 50 cpv. 1 legge sulle derrate alimentari, LDerr; RS 817.0). La Confederazione non tiene alcuna statistica sull'entità delle sanzioni comminate.
2. Nel 2010, in una campagna nazionale le autorità d'esecuzione cantonali, sotto la direzione del laboratorio cantonale di Zurigo, hanno controllato le indicazioni sulla provenienza di frutta e verdura vendute sfuse. I risultati verranno pubblicati dettagliatamente nei rapporti annuali dei cantoni che hanno partecipato alla campagna. Una panoramica della situazione attuale è stata pubblicata all'inizio di agosto 2010 in un comunicato dell'Associazione dei chimici cantonali svizzeri (ACCS). Non esistono dati relativi alla questione di quali derrate alimentari provenienti dall'estero sono dichiarate svizzere e di quali sono dichiarate estere pur essendo svizzere, poiché nei rilevamenti questo criterio non è stato considerato.
3. In base alla LDerr, i consumatori hanno il diritto di essere informati sulla provenienza di tutte le derrate alimentari. Nel caso in cui queste siano preimballate, l'informazione dovrà essere scritta, se invece sono consegnate sfuse essa può, in linea di principio, avvenire anche verbalmente (art. 36 ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari, OCDerr; RS 817.022.21). Poiché l'indicazione della provenienza ha dato adito a reclami in numerosi casi, gli organi d'esecuzione cantonali intensificheranno i controlli in questo settore. D'altro canto però, tenuto conto dei risultati della suddetta campagna, è anche compito di chi distribuisce frutta e verdura intensificare i propri controlli e assicurarsi che le dichiarazioni di provenienza delle derrate alimentari siano corrette. Inoltre, i consumatori sono esortati a informarsi direttamente presso il venditore prima dell'acquisto se manca l'indicazione della provenienza o se è dubbia. Il problema sollevato dall'autore dell'interpellanza riguarda l'esecuzione della legislazione in materia di derrate alimentari. La corretta dichiarazione della provenienza e della qualità dei prodotti è essenziale affinché la strategia della qualità messa in atto nel settore agroalimentare sia sostenibile e credibile. Questo è uno dei motivi per cui un'esecuzione coerente è indispensabile.
Risposta del Consiglio federale.