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10.3742 · Mozione · 2010-09-29

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare allo stato attuale della tecnica le disposizioni del mandato di servizio universale relative alla trasmissione di dati mediante telecomunicazione ai sensi dell'articolo 16 capoversi 1 e 3 della legge sulle telecomunicazioni (LTC). La velocità di trasmissione di 600/100 kilobit per secondo garantita dall'articolo 16 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) deve essere aumentata di conseguenza.

Begründung

L'esistenza di una moderna infrastruttura di telecomunicazione e una copertura della banda larga sufficiente a livello di abitazioni private e luoghi di lavoro è essenziale ai fini dello sviluppo del Paese. Le moderne tecnologie di comunicazione svolgono un ruolo centrale anche nelle regioni periferiche e di montagna. La disponibilità di infrastrutture efficienti è ormai diventata un presupposto fondamentale per l'insediamento di nuove aziende in una data regione e in molti casi la presenza di impianti di comunicazione all'avanguardia rappresenta addirittura un criterio importante per la decisione relativa alla scelta del domicilio. L'ulteriore sviluppo di quest'infrastruttura previsto in relazione agli attuali progetti di ampliamento della rete in fibra ottica negli agglomerati è in linea con le nuove tecnologie e i bisogni effettivi. L'odierno stato di cose testimonia, però, di come la copertura della rete a banda larga risulti insufficiente negli insediamenti discosti (località di montagna o situate in aperta campagna). Nel 2007 l'allacciamento alla banda larga è stato introdotto nella legge sulle telecomunicazioni diventando a tutti gli effetti una delle prestazioni del servizio universale. L'ordinanza sui servizi di telecomunicazione fissa la velocità di trasmissione minima garantita a 600/100 kilobit per secondo. La rapida evoluzione e diffusione delle prestazioni che richiedono un'elevata larghezza di banda rende questa soglia minima inadeguata rispetto alle necessità attuali, sicché non bisogna attendere oltre per adeguare di conseguenza il mandato di servizio universale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nella legge sulle telecomunicazioni il Parlamento conferisce al Consiglio federale la competenza di adeguare periodicamente il contenuto del servizio universale per il settore delle telecomunicazioni alle esigenze della società e dell'economia e all'evoluzione tecnologica. Entro il 1° gennaio 2008 il Consiglio federale ha iscritto la banda larga nel catalogo del servizio universale e da allora osserva attentamente lo sviluppo della situazione. Si preoccuperà di gettare per tempo le basi per innalzare la velocità minima di trasmissione prevista nell'ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazioni (OST, RS 784.101.1).

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.