10.3761 · Interpellanza · 2010-09-29
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
- Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui l'efficacia della politica in materia di infanzia e gioventù è garantita soltanto da un approccio globale, che non punti soltanto sulla prevenzione, bensì anche sulla repressione dei fornitori di contenuti Internet pericolosi per i giovani?
- A suo avviso, l'attuale disciplinamento penale (art. 135, 187 e 197 CP) non è sufficiente per adottare misure di più ampia portata finalizzate a contrastare la diffusione di contributi pericolosi per i giovani nei media elettronici?
- In caso affermativo, perché non è disposto a fare questo passo?
- In caso negativo, il Consiglio federale è disposto a procedere rapidamente alle modifiche di legge necessarie per poter adottare sanzioni più incisive, sottoponendo al Parlamento una proposta in tal senso?
- È disposto ad assumere il coordinamento tra gli attori a livello federale, cantonale e comunale e i partner privati allo scopo di garantire la concorrenza efficace di misure preventive, repressive e d'intervento?
Begründung
In giugno il Consiglio federale ha approvato due programmi per la protezione dell'infanzia e della gioventù. Tale decisione va accolta positivamente. Tuttavia, nel "Programma nazionale per la protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media e la promozione delle competenze mediali", il Consiglio federale si limita a promuovere la competenza mediale e rinuncia di nuovo a disciplinare la diffusione di contenuti mediali pericolosi per i giovani. Sembra che il Consiglio federale abbia già capitolato dinanzi al settore mediatico. Il solo fatto che tale settore - secondo il rapporto del Consiglio federale - non sia disposto a fornire un contributo considerevole per realizzare i programmi citati ne dimostra il disinteresse a sostenere misure efficaci.
Il Consiglio federale afferma di non avere la competenza di andare oltre quanto proposto nei suoi programmi. Nell'autunno 2008, nella sua risposta alla mia mozione 08.3618, "Protezione dei giovani. Creazione di un centro di competenza nazionale per i media elettronici", ha respinto la creazione di un tale istituto sostenendo di non voler anticipare i rapporti summenzionati.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è dell'avviso che una protezione efficace dei giovani debba prevedere elementi sia preventivi che repressivi. Oltre alle misure di sensibilizzazione e prevenzione approvate dal Consiglio federale, il DFGP (UFG) sta attualmente vagliando varie misure nell'ambito dei nuovi media, alcune delle quali sono tese a limitare il libero accesso on line, da parte di bambini e giovani, alle rappresentazioni violente.
Per quanto concerne l'effetto dissuasivo degli articoli 135, 187 e 197 CP sulla diffusione di contenuti pericolosi per i giovani, sulla necessità di adottare normative più severe e sulla propensione del Consiglio federale ad agire rapidamente, occorre fornire una risposta articolo per articolo.
Nel caso di offerte a partire dalla Svizzera, l'articolo 197 numero 1 del Codice penale (CP) offre una protezione sufficiente contro i contenuti a carattere pornografico che non possono essere resi accessibili in nessuna forma ai minori di 16 anni. Spetta alle autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale far rispettare tale norma legale. Tuttavia, gran parte dei contenuti pornografici in rete proviene dall'estero ed è quindi difficilmente controllabile. Si impongono pertanto misure che permettano ai minorenni e agli adulti di acquisire le competenze che consentiranno loro di proteggersi meglio da contenuti e influssi pericolosi.
L'articolo 187 CP rende punibile chiunque commetta un atto sessuale con un bambino. Questa disposizione non riveste un'importanza centrale nel disciplinamento di contenuti disponibili in rete poiché non si tratta di contenuti pericolosi per i giovani. Presenta però un nesso con la protezione dei giovani nell'ambito dei media nella misura in cui la questione dell'inasprimento della punibilità è discussa in relazione al grooming (adescamento dei minori tramite Internet a fini sessuali). Nel quadro della ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europea del 25 ottobre 2007 sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (ETS 201), il Consiglio federale sta vagliando l'opportunità di creare una norma penale a sé stante in tale ambito.
Per quanto riguarda l'articolo 135 CP, il Consiglio federale ha già sottolineato la necessità di rafforzare la protezione dei giovani in caso di rappresentazioni violente rispondendo alla mozione Amherd 09.3807. Ha ipotizzato divieti che sanzionino la vendita e la diffusione di rappresentazioni violente inadeguate per determinate fasce di età che non sottostanno all'articolo 135 CP. Ha inoltre spiegato in maniera dettagliata che, in virtù dell'attuale ripartizione delle competenze sancita dalla Costituzione, compete di principio ai cantoni regolamentare l'ambito della protezione dell'infanzia e della gioventù. La Confederazione potrebbe dunque emanare una disposizione penale - che comporterebbe l'istituzione di un servizio nazionale di regolamentazione per la protezione dei giovani nell'ambito dei media - soltanto modificando la Costituzione. Per il momento il Consiglio federale intende seguire attentamente i corrispondenti sforzi profusi dai cantoni in tale ambito fondandosi sul programma nazionale sulla protezione della gioventù dai rischi dei media e competenze mediali, adottato l'11 giugno 2010. Vaglierà le proposte sottopostegli sulla necessità di una regolamentazione federale al più tardi alla scadenza del programma (2015). La Confederazione interverrà se le misure adottate dal settore e dai cantoni dovessero risultare troppo poco efficaci o inattuabili.
L'11 giugno 2010 il Consiglio federale si è detto disposto ad assumere una funzione di coordinamento nella protezione dei giovani nell'ambito dei media. Il programma summenzionato pone l'accento sugli scambi e sulla cooperazione tecnica tra gli attori interessati, sia nell'ambito della prevenzione che in quello della regolamentazione.
Risposta del Consiglio federale.