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10.3763 · Interpellanza · 2010-09-30

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il 10 settembre 2010 la Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali (CFPF) ha fatto sapere, mediante comunicato stampa, che "è emersa la necessità di un approfondimento" in merito all'ammissione dei metodi della medicina complementare come prestazioni obbligatorie dell'assicurazione di base.

Il Tribunale federale ha emanato numerose decisioni (p. es. DTF 125 V 21 e DTF 123 V 53) in cui sono definite le condizioni per l'ammissione di prestazioni della medicina complementare nell'assicurazione di base:

- l'efficacia di tali metodi deve essere provata scientificamente, ma non necessariamente in base ai criteri delle scienze naturali o della medicina tradizionale;

- l'effetto, e non il meccanismo che lo genera, deve essere dimostrato scientificamente;

- l'effetto deve essere valutato in condizioni normali ("effectiveness"). Non sono necessarie ambiziose e costose sperimentazioni cliniche accompagnate da studi a doppio cieco.

Il 26 gennaio 2009, dopo l'ispezione "Designazione e verifica delle prestazioni mediche nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie", la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha incaricato il Consiglio federale, tra le altre cose, di concretizzare e operativizzare in modo adeguato i criteri EAE (efficacia, appropriatezza, economicità) sui quali si fonda la procedura di ammissione e di verifica. Nel suo parere inviato alla CdG il 24 giugno 2009, il governo "riconosce la necessità di un'operativizzazione dei criteri EAE".

Chiedo pertanto al Consiglio federale:

1. Quali questioni fondamentali legate alla medicina complementare deve ancora appurare la CFPF?

2. In che modo è stata tenuta in considerazione la giurisprudenza del Tribunale federale nell'operativizzazione dei criteri EAE in questo ambito?

3. In che modo il Dipartimento federale dell'interno assicura che la CFPF terrà conto di tale giurisprudenza al momento di trattare le domande?

4. Il Consiglio federale è consapevole che l'ammissione delle cinque prestazioni di medicina complementare è una richiesta centrale, esplicitamente evocata durante i dibattiti parlamentari e giuridicamente vincolante, dell'articolo costituzionale 118a sulla medicina complementare?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nella sua prossima seduta del dicembre 2010, la Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali (CFPF) cercherà di dare una risposta alle seguenti domande: come devono essere concretizzati e operativizzati i concetti di efficacia, appropriatezza ed economicità in generale e in riferimento alla medicina complementare in particolare (attuazione di una delle raccomandazioni della Commissione della gestione del Consiglio nazionale; l'Ufficio federale della sanità pubblica, UFSP, ha presentato in merito una proposta elaborata con l'ausilio di esperti)? In che modo il requisito dell'articolo 32 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), in base al quale l'efficacia deve essere comprovata secondo metodi scientifici, va applicato alla medicina complementare? Come devono essere applicati alla medicina complementare gli altri due criteri dell'appropriatezza e dell'economicità?

2. La LAMal, come precisato anche dall'allora Tribunale federale delle assicurazioni nelle decisioni DTF 123 V 53 e DTF 125 V 21, non contempla né il concetto di scientificità né la dicotomia medicina tradizionale/medicina alternativa. La LAMal prescrive che l'efficacia di tutte le prestazioni deve essere comprovata secondo metodi scientifici. Tuttavia, conformemente ai verbali delle Camere federali, l'efficacia non deve necessariamente essere comprovata secondo i metodi delle scienze naturali, ma può esserlo anche mediante strumenti statistici.

I moduli per la presentazione delle domande d'iscrizione nel catalogo delle prestazioni AOMS, in vigore dal 2008 e utilizzati anche dalle associazioni di medicina complementare, richiedono come comprova dell'efficacia da un lato una sintesi dei risultati di studi clinici e dall'altro informazioni sui risultati dei trattamenti effettuati alle condizioni di applicazione svizzere. Non è esplicitamente richiesta una prova del principio dell'efficacia, ad esempio in sperimentazioni sugli animali o in studi fisiologici di base. La valutazione e la ponderazione dei singoli elementi informativi sulla sola efficacia e in considerazione dei dati sull'appropriatezza e l'economicità in vista di una raccomandazione al Dipartimento federale dell'interno sono di competenza della CFPF.

3. Il contenuto delle sedute della CFPF è sempre preparato dall'UFSP, il quale, in questo modo, garantisce che la commissione conosca le disposizioni legali e la giurisprudenza e che ne tenga conto nelle sue raccomandazioni.

4. Il Consiglio federale è consapevole che l'obbligo di prestazione dell'assicurazione malattie per cinque metodi di trattamento della medicina complementare è stato un elemento centrale nel dibattito precedente la votazione sull'articolo costituzionale 118a sulla medicina complementare. Esso ha però sempre sottolineato che anche le prestazioni della medicina complementare devono soddisfare i criteri dell'efficacia, dell'appropriatezza e dell'economicità. Inoltre ha spiegato che la LAMal dovrebbe essere modificata se per la medicina complementare valessero altri criteri.

Risposta del Consiglio federale.