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10.3770 · Mozione · 2010-09-30

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di provvedere affinché il finanziamento delle cure recentemente adottato sia attuato senza discriminare l'offerta di prestazioni spitex private.

Begründung

Nel giugno 2008, le Camere federali hanno adottato il nuovo finanziamento delle cure. Il principio della parità dei diritti tra i fornitori di prestazioni spitex pubblici e privati risultava chiaramente dalla relativa legge federale e dal materiale sull'argomento. La Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità ha ripreso tale principio, tuttora valido, nella sua raccomandazione ai cantoni sull'attuazione del nuovo finanziamento ospedaliero.

Nonostante ciò, in diversi cantoni si constata che i fornitori di prestazioni spitex privati sono trattati in modo discriminatorio e fortemente iniquo. Ad esempio, i pazienti che fanno capo a una prestazione spitex pubblica sono esentati dalla partecipazione ai costi, mentre questo non succede per quelli assistiti a domicilio da una struttura privata. Un altro esempio è quello delle organizzazioni spitex private in possesso di un'autorizzazione d'esercizio cantonale, ma senza mandato di prestazioni, che non hanno diritto al finanziamento residuo dei costi per le cure.

Il Consiglio federale è incaricato di adottare le misure necessarie per eliminare i trattamenti non conformi alle prescrizioni federali, discriminatori e iniqui nei confronti dei fornitori di prestazioni spitex privati.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In base alla ripartizione delle competenze sancita all'articolo 3 della Costituzione federale, l'assistenza sanitaria è un compito pubblico che spetta ai cantoni. Dal canto suo, la Confederazione deve provvedere affinché la popolazione possa assicurarsi a condizioni sopportabili contro i rischi legati alle malattie e agli infortuni. Nel campo della sanità pubblica, che include anche l'assicurazione malattie, le normative federali e cantonali devono essere armonizzate.

Il nuovo finanziamento delle cure disciplina la ripartizione dei costi e la loro assunzione da parte dell'assicurazione malattie, degli assicurati e dei cantoni. Per le prestazioni di cura prescritte dal medico l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie fornisce un contributo fisso, determinato in funzione del tempo impiegato. Al riguardo, la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) non distingue tra fornitori di prestazioni pubblici e privati.

Per i costi di cura non coperti dalle assicurazioni sociali, la LAMal prevede inoltre che gli assicurati non possano essere chiamati a versare un contributo superiore al 20 per cento dell'importo massimo determinato dal Consiglio federale e che i cantoni disciplinino il finanziamento residuo. Secondo il Consiglio federale, tutti gli assicurati hanno diritto al finanziamento residuo, indipendentemente dallo statuto giuridico dell'organizzazione che fornisce loro le prestazioni di cura e di aiuto a domicilio secondo la LAMal. La competenza di disciplinare il finanziamento residuo spetta esplicitamente ai cantoni, tuttavia ciò non può comportare una disparità di trattamento degli assicurati fondata sullo statuto giuridico dell'organizzazione che fornisce le prestazioni.

L'Ufficio federale della sanità pubblica sta verificando lo stato di attuazione del nuovo finanziamento delle cure nei cantoni. Per questa ragione, la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità ha organizzato nei cantoni un sondaggio scritto sulle loro regolamentazioni in materia. Dopo averne esaminato i risultati, la Confederazione contatterà i cantoni per segnalare i punti problematici emersi. In questo contesto, il Consiglio federale ritiene di poter tenere conto della richiesta dell'autore della mozione.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.