Lexipedia

Finanziamento ospedaliero nel cantone di Zurigo. Inammissibile limitazione della libertà economica?

10.3772 · Interpellanza · 2010-09-30

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Nella nuova legge sul finanziamento ospedaliero, la quale rappresenta la legge d'esecuzione della revisione della LAMal approvata nel dicembre del 2007, il cantone di Zurigo propone un fondo di sostegno con l'intenzione di utilizzare il 20 per cento dei ricavi provenienti dall'assicurazione complementare a favore della politica strutturale. Lo strumento previsto rappresenta una sorta di tributo sul valore aggiunto analogamente a quanto praticato in parte nel diritto in materia di pianificazione del territorio. Un simile strumento non è liberale, nuoce alla competitività e serve solo a mantenere le strutture esistenti.

1. Un simile sfruttamento di valore aggiunto nell'assicurazione complementare è compatibile con il diritto federale e in particolare con la LAMal?

2. È ammissibile che il valore aggiunto sfruttato debba essere utilizzato non solo per la politica strutturale, ma anche per il finanziamento dei nuovi investimenti della concorrenza?

3. In quale legge federale formale si trova una base per una regolamentazione simile?

4. Questo fondo non rappresenta un intervento inammissibile nella libertà economica in contraddizione con l'articolo 94 capoverso 4 della Costituzione? In caso negativo, perché no?

5. Alla luce del fatto che il paziente, che ha concluso un'assicurazione complementare, ha già fornito un importante contributo all'infrastruttura di base attraverso l'assicurazione malattie obbligatoria, è ammissibile alimentare un simile fondo attraverso l'assicurazione complementare?

Stellungnahme des Bundesrates

L'autore dell'interpellanza chiede che il Consiglio federale spieghi se il fondo di sostegno previsto nella nuova legge sulla pianificazione e il finanziamento ospedaliero del cantone di Zurigo (Spitalplanung- und finanzierungsgesetz; SPFG) sia conforme al diritto federale in generale e alla libertà economica ai sensi dell'articolo 94 della Costituzione in particolare.

Il termine della procedura di consultazione per la nuova legge è scaduto il 29 ottobre 2010. L'atto legislativo non è quindi ancora entrato in vigore e allo stato attuale non è prevedibile come si strutturerà il fondo di sostegno al termine dell'analisi dei pareri pervenuti dalla consultazione. Poiché la discussione nel cantone di Zurigo è ancora in corso, al momento il Consiglio federale non ritiene opportuno prendere posizione e preferisce non esprimersi in merito. Tuttavia si può perlomeno affermare che la struttura del fondo di sostegno attualmente prevista sostanzialmente non genererebbe problemi sotto il profilo della normativa in materia di vigilanza, in quanto lo stesso non verrebbe finanziato direttamente con le assicurazioni complementari, bensì mediante i ricavi che gli ospedali ottengono dalla fornitura di prestazioni che vanno oltre l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Risposta del Consiglio federale.