10.3788 · Mozione · 2010-09-30
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di provvedere affinché nella legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) sia sancita la possibilità di impiegare altrimenti e in modo razionale le riserve delle indennità giornaliere LAMal non più utilizzate per garantire i diritti all'indennità giornaliera sussistenti. In contratti assicurativi d'indennità giornaliera conclusi secondo le disposizioni della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) deve anche essere possibile trasferire riserve, quando questi prevedono una protezione equivalente o molto simile, come prescritto nella LAMal. L'impiego delle riserve deve avvenire per quanto possibile rispettando la destinazione vincolata. Per tali contratti vige l'obbligo di approvazione da parte dell'autorità di vigilanza, per quanto riguarda la LAMal, e della FINMA, per quanto attiene alla LCA.
Begründung
Per legge, nel settore dell'assicurazione d'indennità giornaliera le assicurazioni private sottostanno da sempre alla LCA. Dal 1° gennaio 1996, data dell'entrata in vigore della LAMal, le casse malati possono invece offrire assicurazioni d'indennità giornaliera secondo la LAMal o secondo la LCA. Negli ultimi anni, nelle casse malati si denota una forte tendenza a optare per la LCA. Un trend dovuto sostanzialmente a una maggiore flessibilità e individualità consentite dalle disposizioni della LCA che disciplinano l'indennità giornaliera rispetto alle norme della LAMal.
Secondo l'interpretazione giuridica attuale e la prassi di autorizzazione dell'autorità di vigilanza, il trasferimento di un portafoglio dell'assicurazione collettiva delle indennità giornaliere secondo la LAMal a un portafoglio analogo secondo la LCA è possibile sempreché ciò non implichi degli svantaggi per l'assicurato. Dato che la LAMal, secondo l'autorità di vigilanza, non prevede la possibilità di effettuare un trasferimento dalla LAMal alla LCA, le riserve dell'assicurazione d'indennità giornaliera secondo la LAMal devono rimanere nelle casse di quest'ultima. In questo modo le riserve dell'indennità giornaliera della LAMal prive di una destinazione precisa sono inspiegabilmente bloccate. Secondo la prassi attuale del diritto in materia di vigilanza, le riserve che rimangono nelle casse dell'assicurazione d'indennità giornaliera secondo la LAMal non possono né seguire il trasferimento dell'assicurazione collettiva nella LCA né essere destinate ad altri scopi, nemmeno nel caso in cui non vi sono più assicurati nel settore dell'indennità giornaliera della LAMal.
Delle riserve deve poter beneficiare chi ha contribuito in modo determinante alla loro costituzione. Pertanto, deve essere possibile effettuare anche un trasferimento dell'assicurazione d'indennità giornaliera secondo la LAMal verso quella secondo la LCA.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Gli assicuratori malattie hanno l'obbligo di esercitare, oltre all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, anche l'assicurazione d'indennità giornaliera individuale secondo la legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10). Essi sono liberi di offrire pure l'assicurazione collettiva ai sensi della LAMal (art. 67 cpv. 1 e 3 LAMal). Inoltre, come le compagnie d'assicurazione private, possono esercitare l'assicurazione d'indennità giornaliera secondo la legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA; RS 221.229.1).
Oggigiorno, l'assicurazione d'indennità giornaliera secondo la LAMal non conserva che una minima importanza rispetto a quella secondo la LCA. Dall'introduzione della LAMal, il 1° gennaio 1996, numerosi assicuratori malattie hanno mutato buona parte dei loro contratti collettivi secondo la LAMal in contratti collettivi secondo la LCA. Anche nell'assicurazione d'indennità giornaliera individuale esistono a tutt'oggi ancora soltanto poche migliaia di contratti stipulati secondo la LAMal.
Di norma, per quanto riguarda le riserve, nell'assicurazione d'indennità giornaliera secondo la LAMal si applicano per analogia le prescrizioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie AOMS (art. 107 ordinanza sull'assicurazione malattie, OAMal; RS 832.102). Gli assicuratori malattie devono costituire riserve sufficienti per sopperire ai costi delle malattie già insorte e garantire la propria solvibilità a lungo termine ed esporle separatamente nel bilancio (cfr. art. 75 cpv. 1 e art. 60 cpv. 2 LAMal). Le riserve devono pertanto essere destinate all'assicurazione d'indennità giornaliera ai sensi della LAMal e, se sono troppo elevate, essere di norma ridotte diminuendo i premi. In seguito all'evoluzione dell'assicurazione d'indennità giornaliera negli anni scorsi, numerosi assicuratori malattie registrano in parte riserve eccedenti nel settore dell'assicurazione d'indennità giornaliera secondo la LAMal.
Questa situazione è nota al Consiglio federale, che pertanto sta valutando le possibilità di ridurre queste riserve inutilizzate. La soluzione proposta nella presente mozione non può però essere presa in considerazione poiché il trasferimento di risorse dall'assicurazione sociale malattie all'assicurazione complementare viola il principio centrale della LAMal, secondo cui i fondi provenienti dall'assicurazione sociale malattie possono essere destinati solamente a suoi scopi (art. 13 cpv. 2 lett. a LAMal). Il Consiglio federale respinge dunque la mozione e ritiene che le riserve accumulate nell'assicurazione d'indennità giornaliera secondo la LAMal debbano rimanere nell'assicurazione sociale malattie. Nei prossimi mesi l'Ufficio federale della sanità pubblica chiarirà le condizioni che devono essere soddisfatte per trasferire riserve dell'indennità giornaliera eccedenti nell'AOMS. In tal modo si potrebbero ridurre i forti aumenti dei premi nell'AOMS e contemporaneamente ricostituire riserve mancanti.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.