10.3828 · Interpellanza · 2010-10-01
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Ogni anno in Svizzera sono pronunciati circa 25 000 rifiuti del visto. Sempre più frequentemente vengono però resi noti casi di persone a cui il visto è rifiutato a seguito della situazione socioeconomica che prevale nel Paese del richiedente che ha chiesto il visto d'entrata per la Svizzera e sul presunto rischio che il richiedente non torni più al proprio Paese. Questo benché in molti casi queste persone siano invitate da parenti e/o amici residenti in Svizzera che fungono da garanti (anche depositando una garanzia finanziaria). Come si evince dalla risposta a una mia interpellanza 07.3637 del 28 novembre 2007 le condizioni d'entrata in Svizzera sono disciplinate nell'ordinanza del 14 gennaio 1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri (OEnS; RS 142.211). Tale ordinanza prevede segnatamente che le persone straniere devono garantire che la partenza dalla Svizzera avvenga nei termini prescritti (art. 1 cpv. 1 lett. c OEnS). Questa disposizione è ulteriormente commentata e concretizzata nelle istruzioni dell'Ufficio federale della migrazione. Secondo tali istruzioni, la partenza non è considerata garantita se nel Paese d'origine vige una situazione economica, sociale o politica instabile e se il richiedente ha una situazione professionale incerta oppure non ha legami familiari stabili nel proprio Paese.
Alla luce di queste disposizioni e della prassi attualmente in vigore, considerato che in molti casi c'è il rischio di un'applicazione arbitraria della legislazione, chiedo al lodevole Consiglio federale di informare il Parlamento sull'applicazione di queste direttive negli ultimi cinque anni e segnatamente rispetto a:
1a. qual è la suddivisione percentuale del numero di visti rifiutati, nella fattispecie tra visti turistici, visitatori e visti per ragioni d'affari;
1b. qual è la suddivisione percentuale del numero di visti rifiutati, nella fattispecie tra Paese di provenienza;
1c. qual è la suddivisione percentuale del numero di visti rifiutati, nella fattispecie tra sesso;
2. quante sono le persone alle quali è stato rifiutato il visto d'entrata e che disponevano di una dichiarazione di garanzia;
3. da chi e come vengono stabiliti rispettivamente giudicati i criteri per definire:
a. una situazione economica, sociale o politica instabile;
b. una situazione professionale incerta;
c. una relazione famigliare stabile;
4. quali sono le motivazioni principali dei visti rifiutati;
5. quante decisioni sono state impugnate.
Stellungnahme des Bundesrates
1a. Tra il 1° gennaio 2005 e il 30 settembre 2010 sono stati rilasciati complessivamente 3 039 192 di visti: 516 213 nel 2005, 584 704 nel 2006, 638 875 nel 2007, 604 689 nel 2008, 394 260 nel 2009 e finora 300 451 visti nel 2010. La chiara diminuzione nel 2009 è riconducibile all'adesione a Schengen (12 dicembre 2008). Nello stesso periodo le rappresentanze svizzere all'estero hanno negato complessivamente 154 248 visti. Sono stati rifiutati 24 155 visti per turismo (16 per cento), 101 072 visti per visitatori (65 per cento) e 9381 visti per affari (6 per cento). Le restanti richieste respinte riguardavano altri scopi di viaggio.
1b. Dal 2005 al 2010 sono stati negati visti a richiedenti provenienti da ben oltre 100 Paesi. Qui di seguito sono elencati i Paesi di provenienza più importanti: Repubblica della Serbia (fino al riconoscimento dell'indipendenza della Repubblica del Kosovo da parte della Svizzera, il 26 febbraio 2008, i cittadini kosovari sono stati indicati come cittadini serbi): 24 584, 18,2 per cento; Repubblica del Kosovo: 8931, 6,6 per cento; India: 8207, 6 per cento; Sri Lanka: 8090, 6 per cento; Thailandia: 7094, 5,3 per cento; Macedonia: 5915, 4,4 per cento; Turchia: 5563, 4,1 per cento; Repubblica dominicana: 4448, 3,3 per cento; Repubblica popolare cinese: 3872, 3 per cento.
1c. Dei 154 248 richiedenti la cui domanda è stata respinta 67 869 (44 per cento) erano di sesso femminile e 86 379 (56 per cento) di sesso maschile.
2. Tra il 1° gennaio 2005 e il 30 settembre 2010 la procedura di dichiarazione di garanzia è stata eseguita nel caso di 8966 rifiuti del visto. Il sistema automatizzato di rilascio e controllo dei visti non consente di effettuare una ripartizione in categorie di persone.
3. L'autorità competente in materia di visti (di norma la rappresentanza all'estero) valuta in particolare se il richiedente dispone dei mezzi finanziari necessari al soggiorno e se offre la garanzia di partenza dalla Svizzera (art. 5 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 della legge federale sugli stranieri, LStr; RS 142.20). Il richiedente deve dimostrare di soddisfare le condizioni d'entrata presentando la documentazione necessaria, tra cui figurano, ad esempio, biglietti aerei di ritorno, attestato d'impiego (proveniente dal Paese d'origine), estratti conto, attestati di formazione, ecc. Soprattutto il criterio della garanzia di partenza dalla Svizzera richiede una valutazione del singolo caso, che va effettuata tenendo conto della situazione economica e politica del Paese d'origine o di soggiorno e del grado di integrazione professionale e sociale personale. La situazione economica e la stabilità sociale e politica nel Paese di soggiorno nonché la situazione professionale e familiare individuale costituiscono sia criteri pratici sia indizi che depongono contro o a favore del rilascio di un visto. Tali criteri pratici figurano nelle istruzioni in materia di rilascio del visto (istruzioni visti) dell'Ufficio federale della migrazione (UFM), che sono destinate alle rappresentanze svizzere all'estero e sono state confermate dalla giurisprudenza consolidata del Tribunale amministrativo federale (TAF). La rappresentanza all'estero pronuncia la sua decisione con cognizione di causa. Ogni caso è trattato conformemente alle prescrizioni e quindi in modo non arbitrario. Nel decidere in merito a una richiesta di visto l'autorità dispone di un margine di apprezzamento, in particolare quando valuta se la partenza dalla Svizzera è garantita o meno. In caso di rifiuto del visto, la correttezza di tale ponderazione può essere verificata attraverso una procedura di ricorso, che è stata uniformata il 5 aprile 2010 con l'introduzione del Codice dei visti. Su scala mondiale, tutte le rappresentanze Schengen possono negare il visto soltanto presentando un modulo con decisione motivata. Il Codice dei visti prevede un'estensione dei diritti procedurali e quindi una protezione ancora maggiore dall'arbitrio. Il modulo di rifiuto del visto costituisce una decisione impugnabile. Il ricorso o il rimedio giuridico sottostà al rispettivo diritto nazionale. In Svizzera la decisione può essere impugnata mediante opposizione, giudicata dall'UFM. Questa decisione dell'UFM può essere impugnata interponendo ricorso presso il TAF (art. 6 cpv. 2 nonché cpv. 2 LStr).
4. Tra il 1° gennaio 2005 e il 30 settembre 2010 sono stati rifiutati 95 607 visti, poiché non sussisteva la garanzia di una partenza entro i termini previsti. In 29 885 casi il visto è stato negato per altri motivi, che riguardano, per esempio, casi in cui le autorità cantonali non hanno autorizzato una richiesta di ricongiungimento familiare. In 17 352 casi il visto è stato rifiutato poiché sussistevano dubbi relativamente allo scopo del soggiorno. Mezzi finanziari insufficienti figurano al quarto posto dei motivi di rifiuto (5165 casi). Le restanti richieste sono state respinte per altre ragioni.
5. In circa il 15 a 20 per cento di rifiuti del visto il richiedente domanda una verifica da parte dell'UFM. Nel 15 a 20 per cento dei casi giudicati dall'UFM la decisione pronunciata è impugnata presso il TAF, che accoglie circa il 3 per cento dei ricorsi.
Risposta del Consiglio federale.