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10.3829 · Interpellanza · 2010-10-01

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il 26 maggio 2010, il DATEC ha avviato un'indagine conoscitiva sulla modifica di diverse ordinanze. Tale indagine porta l'innocuo titolo "Rinaturazione dei corsi d'acqua svizzeri". Nel capitolo "Adeguamento delle norme esecutive contenute nelle ordinanze all'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale" sono previste fra l'altro modifiche molto incisive dell'ordinanza sulle foreste (OFo). E pertanto con molta sorpresa che i gruppi d'interesse forestali constatano di non essere stati coinvolti nell'indagine e di aver appreso dell'importanza del progetto soltanto per caso.

Chiedo al Consiglio federale di rispondere a quanto segue:

1. Per quali motivi il Consiglio federale giunge alla conclusione che sia ora necessario introdurre, sotto forma di "esigenze di base per una selvicoltura naturale", nuove prescrizioni statali volte a disciplinare la "selvicoltura naturale" praticata con successo da decenni?

2. Per quali motivi il Consiglio federale intende conferire, con la modifica dell'OFo, legittimità a tali esigenze, in contraddizione con la risposta data a suo tempo all'interpellanza von Siebenthal 09.3698?

3. Per quali motivi il Consiglio federale non ha consultato i settori dell'economia forestale direttamente o indirettamente interessati dalla prevista modifica dell'OFo?

4. Per quali motivi il Consiglio federale non coordina le modifiche dell'OFo con la rielaborazione in corso del programma forestale che dovrà definire la politica forestale della Confederazione degli anni a venire e che deve essere approvata dal Consiglio federale a inizio 2011?

5. Il Consiglio federale è disposto a rinunciare alla prevista revisione dell'OFo o a discuterla almeno con gli attori direttamente interessati?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nell'ambito delle risposte date alle interpellanze von Siebenthal 09.3698 e 09.3903 in merito alle esigenze di base per la selvicoltura naturalistica, il Consiglio federale si è già espresso in modo esaustivo. L'idea di uno standard ecologico è prevista dal programma forestale svizzero (PF-CH, 2004-2015) e nasce tra l'altro da una richiesta proveniente dagli ambienti dei proprietari forestali.

Per quanto riguarda la cura al bosco giovane, l'accordo programmatico sull'economia forestale stipulato fra la Confederazione e i singoli cantoni, ha introdotto nel 2008 il criterio di qualità secondo cui i contributi finanziari possono essere stanziati soltanto a condizione che le misure adottate tengano conto della selvicoltura naturalistica. La base giuridica di tale disposizione è costituita dall'articolo 20 capoverso 2 della legge forestale del 4 ottobre 1991 (RS 921.0) in combinato disposto con l'articolo 41 capoverso 4 dell'ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste (OFo; RS 921.01). La prevista modifica dell'articolo 38 OFo introdurrebbe unicamente la garanzia che tale condizione verrebbe applicata anche allo stanziamento di contributi federali nei settori del bosco di protezione e della biodiversità. Tale modifica non comporterebbe pertanto alcun inasprimento della prassi concernente la selvicoltura naturalistica.

2. Nella sua risposta all'interpellanza von Siebenthal 09.3903, il Consiglio federale ha escluso una modifica di leggi concernente le esigenze di base per la selvicoltura naturalistica che non sono quindi toccate dalla prevista modifica dell'OFo. Nell'ambito di tale modifica ci si riferisce esclusivamente alla "selvicoltura naturalistica".

3. L'indagine conoscitiva sulle modifiche puntuali delle ordinanze in vigore nel settore ambientale svolta a seguito dell'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici è stata inviata alle parti nel quadro dell'indagine conoscitiva sul pacchetto di modifiche proposte dall'iniziativa parlamentare 07.492, "Protezione e utilizzo dei corsi d'acqua. Modifica delle ordinanze sulla protezione delle acque, sulla sistemazione dei corsi d'acqua, sull'energia e sulla pesca". L'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici riguarda in primo luogo il rapporto fra la Confederazione e i cantoni, mentre le modifiche menzionate contengono proposte volte a migliorare il sistema già esistente. Per tale ragione, sono stati interpellati soprattutto i cantoni e i relativi organismi di coordinamento. L'Ufficio federale dell'ambiente ha ampiamente divulgato i contenuti dell'indagine nel comunicato pubblicato il 27 maggio 2010. Al riguardo hanno peraltro potuto esprimersi anche attori non direttamente interpellati.

4. Gli accordi programmatici nel settore ambientale e il programma forestale svizzero sono continuamente armonizzati nel quadro del loro progressivo sviluppo. In questo contesto i contributi accordati dalla Confederazione nell'ambito dello sviluppo del programma forestale svizzero alla cura del bosco giovane rappresentano un aspetto importante, che, stando ai pareri pervenuti in sede di consultazione, ha riscontrato un ampio sostegno. Il Consiglio federale è disposto a tenere conto di questo aspetto in occasione della prevista adozione della versione aggiornata del programma forestale svizzero 2011.

5. Al termine dell'indagine conoscitiva, il dipartimento competente in materia, ovvero il DATEC, esaminerà con attenzione tutte le prese di posizione pervenute e sottoporrà al Consiglio federale un rapporto presentando una richiesta sui risultati emersi dall'indagine conoscitiva, sulle proposte di modifica delle ordinanze e sulla procedura da seguire. Sulla base di tali elementi il Consiglio federale prenderà la propria decisione.

Risposta del Consiglio federale.