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10.3858 · Interpellanza · 2010-10-01

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Nel quadro dei Bilaterali II la Svizzera ha concluso un accordo concernente l'imposta dell'agente pagatore, nel quale essa si impegna a prelevare un'imposta sui redditi da risparmio dei contribuenti residenti dell'UE e a consegnare il 75 per cento del gettito di tale imposta all'UE. Nell'articolo 18 dell'accordo sulla fiscalità del risparmio si stabilisce tuttavia che l'accordo sarà applicato solo quando l'UE avrà adottato e attuato con gli Stati Uniti d'America, Andorra, il Liechtenstein, Monaco ecc. misure conformi o equivalenti a quelle contenute nell'accordo e che prevedono le stesse date di attuazione. Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Quale accordo o misura conforme o equivalente all'accordo concernente l'imposta dell'agente pagatore ha concluso l'UE con gli USA?

2. Quali sono i motivi per cui l'articolo 18 dell'accordo concernente l'imposta dell'agente pagatore è ritenuto adempiuto?

3. Perché viene applicato questo accordo, se dovesse risultare che le premesse secondo l'articolo 18 non fossero pienamente adempiute?

4. Il Consiglio federale è tutt'al più disposto a sospendere senza indugio i pagamenti che si basano su tale accordo e che la Svizzera trasmette all'UE e, se del caso, a esigere la restituzione degli importi pagati? In caso di risposta negativa, perché no?

5. Il Consiglio federale sta pianificando altre misure in relazione all'imposta dell'agente pagatore?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'articolo 18 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e la Comunità europea (di seguito indicato come "Accordo sulla fiscalità del risparmio") non esige che l'UE abbia concluso un accordo identico o equivalente con gli Stati Uniti. Esso richiede solamente che vengano adottate e attuate dagli Stati Uniti misure equivalenti a quelle previste nella direttiva europea o nell'Accordo sulla fiscalità del risparmio. Possono pertanto essere misure unilaterali. Sulla base di un rapporto della Commissione europea, il 21 gennaio 2003 il Consiglio dell'Ecofin ha tenuto conto del fatto che gli Stati Uniti disponevano già di misure equivalenti, segnatamente che nelle loro relazioni bilaterali con la maggior parte degli Stati membri dell'UE essi applicano già da tempo l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE senza riserve. Questo permette agli Stati Uniti di scambiare informazioni non soltanto su richiesta, ma anche spontaneamente e persino automaticamente. Inoltre, questo scambio non è limitato ai redditi da risparmio.

2. Nell'accordo in forma di scambio di lettere del 26 ottobre 2004 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in ordine alla data di applicazione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio, la Svizzera ha riconosciuto che le condizioni di applicazione di tale accordo (art. 18), compresa l'equivalenza delle misure americane, sarebbero state adempiute dal 1° luglio 2005 a condizione di soddisfare gli obblighi costituzionali svizzeri. Il Parlamento ha approvato questo accordo nel quadro dello stesso decreto federale dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio. Alla lettura del bollettino ufficiale dei dibattiti plenari del Consiglio nazionale è emerso che il riconoscimento dell'equivalenza delle misure americane non è stata contestata.

3. Come menzionato in ingresso, le condizioni di applicazione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio sono adempiute dal 1° luglio 2005. L'accordo è quindi validamente applicato da questa data.

4. Il Consiglio federale non intravede alcun motivo per sospendere l'applicazione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio e quindi i versamenti effettuati dalla Svizzera a favore dell'UE fintanto che le condizioni di applicazione di questo accordo sono soddisfatte (cfr. art. 18 cpv. 4 e 5 dell'accordo). Al riguardo dal 1° luglio 2005 non è cambiato nulla. Il Consiglio federale non ritiene neppure che esista la base per richiedere la restituzione degli importi già versati a seguito dell'applicazione dell'accordo, poiché quest'ultimo è stato validamente concluso dalle parti contraenti ed è applicato dal 1° luglio 2005. Se la Svizzera dovesse richiedere questa restituzione, non sarebbe da escludere che gli Stati membri dell'UE richiedano dalle società svizzere nel limite delle disposizioni delle convenzioni contro la doppia imposizione applicabili, il pagamento a posteriori delle imposte alla fonte su interessi, dividendi e canoni che non sono stati riscossi in applicazione dell'articolo 15 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio.

5. Nel quadro della sua strategia volta a garantire l'integrità della piazza finanziaria, il Consiglio federale è disposto a esaminare, fra l'altro, l'istituzione di un'imposta liberatoria nelle relazioni con gli Stati importanti (cfr. "Indirizzi strategici della politica svizzera in materia di mercati finanziari", rapporto del 16 dicembre 2009 in risposta al postulato Graber 09.3209). A questo proposito, la Svizzera ha firmato una dichiarazione concernente l'avvio di negoziati in ambito fiscale con il Regno Unito il 25 ottobre 2010 e con la Germania il 27 ottobre 2010.

Il Consiglio federale ritiene, inoltre, che l'Accordo sulla fiscalità del risparmio ha permesso alla Svizzera di dimostrare che essa pratica una valida alternativa allo scambio automatico di informazioni.

Risposta del Consiglio federale.