10.3865 · Interpellanza · 2010-10-01
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
1. Quanti movimenti di volo a scopi turistici (con atterraggi) hanno avuto luogo finora in relazione all'apertura del nuovo rifugio del Monte Rosa?
2. Quanti voli turistici e commerciali (senza atterraggi) di diporto o con lo scopo di ammirare il panorama, girare filmati o scattare foto hanno avuto luogo finora in relazione al nuovo rifugio del Monte Rosa?
3. La generosa prassi dell'UFAC relativa alla concessione di autorizzazioni eccezionali per atterraggi esterni come si concilia con la singolare ubicazione del rifugio in una zona iscritta nell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP, oggetto n. 1707)?
4. In che modo il Consiglio federale può garantire che le autorizzazioni eccezionali per atterraggi esterni contemplati nella nuova ordinanza sugli atterraggi esterni (OAEs, art. 30), attualmente in fase di consultazione, vengano concesse in modo ragionevole e non vadano contro gli interessi della natura e del paesaggio? Al momento della valutazione delle condizioni fondamentali per la concessione di un'autorizzazione eccezionale, non deve forse essere tenuto in considerazione anche l'aspetto ecologico della protezione dell'ambiente montano?
Begründung
In relazione all'apertura del nuovo rifugio del Monte Rosa, numerose persone vi si sono fatte trasportare in elicottero e depositare.
Tra tutti un esempio eloquente: per una festa del Rotary Club di Zurigo, tenutasi durante il fine settimana del 19/20 giugno 2010, vi sono stati circa 60 movimenti di volo per il trasporto dei membri del Club nel rifugio del Monte Rosa. Si fa notare che la suddetta festa ha avuto luogo due settimane prima dell'inaugurazione ufficiale del rifugio.
In quell'occasione, l'UFAC aveva generosamente concesso un'autorizzazione eccezionale all'Air Zermatt per permetterle di effettuare gli atterraggi esterni.
Ciò che colpisce in modo particolare è che, sia per l'incontro del Rotary Club che per la festa d'inaugurazione ufficiale, sia stata accordata un'autorizzazione. Tale autorizzazione, infatti, dovrebbe essere rilasciata in casi eccezionali. I voli dell'Air Zermatt in occasione della festa del Rotary Club di Zurigo, tuttavia, non soddisfano i criteri necessari per ottenerla.
Stellungnahme des Bundesrates
Per motivi importanti, il DATEC può concedere, d'intesa con le autorità cantonale e comunale competenti, autorizzazioni eccezionali per atterraggi esterni a più di 1100 metri di altitudine (art. 8 cpv. 5 LNA; RS 748.0). Secondo una prassi di lunga data, tali eccezioni possono essere giustificate anche nel caso di inaugurazioni o particolari commemorazioni.
1. In occasione della costruzione e dell'inaugurazione del nuovo rifugio del Monte Rosa, sono stati autorizzati 21 voli andata e ritorno per la manifestazione per i donatori e gli sponsor del 26 e del 27 settembre 2009; altri 29 per l'inaugurazione in presenza degli sponsor (Rotary Club di Zurigo) del 19 e del 20 giugno 2010 e 5 per l'inaugurazione ufficiale del 10 e dell'11 luglio 2010.
2. In linea di principio, l'utilizzazione dello spazio aereo svizzero è consentita e per sorvolare le Alpi non occorre nessuna autorizzazione particolare. I sorvoli non sono pertanto registrati.
3. La prassi adottata dal DATEC, che concede una quindicina di autorizzazioni eccezionali l'anno, è restrittiva. Tuttavia, data l'unicità e l'importanza internazionale dell'inaugurazione del rifugio del Monte Rosa, dovuta alla gestione sostenibile di tale rifugio da parte del CAS, il DATEC, dopo consultazione del cantone e del comune, ha concesso l'autorizzazione eccezionale per l'effettuazione di atterraggi esterni. Inoltre, nell'ambito del piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica, il Consiglio federale ha ritenuto che l'area d'atterraggio in montagna del Monte Rosa, situata a circa 4 chilometri, è compatibile con gli obiettivi di protezione del sito IFP e l'ha dunque autorizzata, imponendo alcune restrizioni stagionali e il rispetto di determinate quote di avvicinamento. Nella stessa ottica, anche i voli autorizzati in occasione dell'inaugurazione del rifugio del Monte Rosa devono essere ritenuti compatibili con gli obiettivi di protezione.
4. L'articolo 30 del progetto di ordinanza sugli atterraggi esterni, sottoposto a consultazione, autorizza eccezionalmente i trasporti di persone a più di 1100 metri di altitudine a scopo turistico o sportivo. La prassi seguita finora dal DATEC sarà mantenuta. Ciò che cambierà saranno i criteri di cui si dovrà tenere conto per concedere l'autorizzazione: ad essere determinanti non saranno più il numero e la provenienza dei partecipanti, ma le dimensioni e l'importanza dell'evento. La regolamentazione rimane restrittiva e non mira ad aumentare il numero delle autorizzazioni. Inoltre, alle autorizzazioni eccezionali si applicano anche altre disposizioni, quali le restrizioni per le zone protette nazionali previste all'articolo 23 del progetto di ordinanza sugli atterraggi esterni. Gli atterraggi esterni sono dunque vietati nelle zone centrali dei parchi nazionali, nelle torbiere alte, nelle paludi, nelle torbiere di transizione, nelle zone golenali, nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, nonché nelle bandite federali. Ciò costituisce un'importante novità rispetto alla prassi adottata finora e permetterà di tenere conto degli interessi ecologici.
Risposta del Consiglio federale.