10.3879 · Mozione · 2010-10-01
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Si incarica il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento un'integrazione alla legge sull'energia nel senso della mozione Epiney, con l'introduzione di un supplemento di 0,1 centesimi/chilowattora sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione per finanziare in modo conforme al principio di causalità il risanamento dei corsi d'acqua ad opera dei cantoni. Queste risorse dovranno essere utilizzate esclusivamente per l'esecuzione dell'articolo 80 capoverso 2 della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc). Con la presente mozione (supplemento di 0,1 centesimi/chilowattora), i cantoni potrebbero utilizzare l'1,6 per cento dell'utile netto di 3,7 miliardi di franchi per risanare in modo conforme al principio di causalità i corsi d'acqua, ai sensi dell'articolo 74 capoverso 2 e dell'articolo 76 capoverso 3 della Costituzione.
Begründung
Nel dicembre 1975, oltre il 70 per cento del popolo svizzero ha chiesto la "garanzia di adeguati deflussi minimi" (art. 76 cpv. 3 Cost.). Nel messaggio sull'iniziativa popolare "Acqua viva" del 27 giugno 2007, il Consiglio federale spiegava, fra l'altro, che "dei circa 65 300 chilometri di corsi d'acqua svizzeri, 10 600 chilometri sono fortemente compromessi e 5200 chilometri sono messi in galleria". Con il risanamento, deciso nel 2009/2010, delle oscillazioni del deflusso a valle delle centrali e del trasporto solido di fondo, e con la scelta, grazie alla mozione Epiney, di un finanziamento conforme al principio di causalità, circa 4000 chilometri di corsi d'acqua potranno fortunatamente essere risanati a valle del punto di restituzione delle acque delle centrali idroelettriche. Questo risanamento non riguarda però i circa 11 800 chilometri di corsi d'acqua fra i punti di captazione e quelli di restituzione delle acque.
Secondo uno studio dell'EAWAG (Istituto per la ricerca sulle acque nel settore dei politecnici federali), spesso non vengono rispettati neanche i deflussi minimi, perché le misure di risanamento supplementari di cui all'articolo 80 capoverso 2 LPAc falliscono a causa delle richieste di indennizzo di alcune (non tutte) società elettriche. Esse chiedono che siano gli enti pubblici, spesso economicamente deboli, a finanziare il risanamento degli 11 800 chilometri di corsi d'acqua che loro stesse hanno messo in secca. Nel contempo, le 174 maggiori società elettriche hanno distribuito, nel 2008, circa 3,733 miliardi di franchi di utile netto, ovvero 6,35 centesimi/chilowattora (a fronte di un prezzo medio al consumatore di 14,6 centesimi/chilowattora). Contrariamente a tutte le aspettative, chi ne approfitta di più non sono i cantoni e i comuni; nel 2008 essi hanno ricevuto solamente 147 milioni di franchi, ovvero il 3,9 per cento dell'utile netto. La maggior parte di quest'utile e degli "altri costi" pari a 3484 miliardi di franchi (2008) viene accumulata e/o trasferita all'estero per costruire nuove centrali a carbone, a gas o nucleari, o per acquisirne quote di partecipazione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nella legge del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPac; RS 814.2), gli articoli 29 seguenti contengono disposizioni per la garanzia di adeguati deflussi residuali nel caso di prelievi dalle acque. Inoltre si applicano le prescrizioni sul risanamento di cui agli articoli 80-83 in relazione ai diritti di sfruttamento dei corsi d'acqua esistenti prima dell'entrata in vigore della LPac.
Il capoverso 2 dell'articolo 80 esige, a complemento del capoverso 1, misure di risanamento supplementari che si ripercuotono sui diritti di sfruttamento delle acque conferiti e che determinano quindi il versamento di indennità. È il caso di corsi d'acqua che attraversano paesaggi o biotopi inclusi in un inventario nazionale o cantonale, o qualora lo esigano altri interessi pubblici preponderanti.
In linea di massima il Consiglio federale è a favore di sforzi volti a promuovere l'attuazione delle misure di risanamento supplementari di cui all'articolo 80 capoverso 2 LPac. La Confederazione già partecipa al finanziamento dei costi di queste misure supplementari per quanto concerne paesaggi e biotopi inclusi in inventari di cui all'articolo 18d della legge del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451). La problematica sollevata dall'autore della mozione è stata trattata non solo nell'ambito dello studio EAWAG del 2006 citato, ma anche del dibattito scaturito dall'iniziativa popolare "Acqua viva" (iniziativa sulla rinaturazione). Nell'estate del 2009, il Consiglio federale ha già preso ampiamente posizione sulla questione nella sua risposta all'interrogazione parlamentare della consigliera nazionale Hildegard Fässler-Osterwalder (cfr. intervento parlamentare 09.1106). Inoltre, l'11 dicembre 2009, le Camere federali, consapevoli della problematica sollevata dall'autore della mozione e della scadenza del termine di risanamento alla fine del 2012 (cfr. art. 81 cpv. 2 LPac), hanno approvato un'ampia revisione e un completamento delle attuali disposizioni della LPac, come pure di altri testi normativi, come in particolare la legge del 26 giugno 1998 sull'energia (LEne; RS 730.0), ma non hanno modificato le norme sul finanziamento delle misure di risanamento di cui all'articolo 80 capoverso 2 LPac.
Il supplemento di 0,1 centesimi/chilowattora che la società nazionale di rete Swissgrid riscuoterà dal 1° gennaio 2011 sui costi di trasporto dell'energia elettrica serve pertanto solamente all'indennizzo del concessionario a seguito di misure volte a migliorare il passaggio dei pesci, a riattivare il bilancio del materiale detritico e a evitare flussi discontinui, ma non a finanziare gli indennizzi di cui all'articolo 80 capoverso 2 LPac. Uno sgravio finanziario degli enti pubblici con obbligo di risanamento dei corsi d'acqua pare ancora meno opportuno, se si considera che questi riscuoteranno canoni idrici più elevati a partire dal 2011 e che quindi disporranno delle risorse finanziarie necessarie direttamente dalle forze idriche, secondo il principio di causalità.
È quantomeno dubbio ritenere che la riscossione di un supplemento sui costi di trasporto dell'energia elettrica della rete ad alta tensione, a prescindere dall'origine della corrente elettrica trasportata, rispetti il principio di causalità se è destinata a finanziare il risanamento dei deflussi residuali. Va considerato in ultima analisi che l'attuazione di nuove disposizioni in realtà non avverrà prima della fine del 2012. Pertanto approfitterebbero del supplemento solo quegli enti pubblici che non rispettano il termine di risanamento fissato dal legislatore.
Accettare la mozione significherebbe modificare di nuovo l'equilibrio tra sfruttamento e protezione delle acque stabilito nell'ambito della revisione summenzionata e accettato da più parti, come pure il piano di finanziamento delle misure da adottare. Inoltre verrebbero generati nuovi oneri, che si ripercuoterebbero ulteriormente sul prezzo della corrente elettrica.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.