10.3884 · Postulato · 2010-10-22
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a riesaminare la direttiva relativa alla riduzione dei pagamenti diretti prendendo in analisi:
a. le lacune della direttiva;
b. la distinzione operata tra i programmi di diritto pubblico e i programmi di label private.
L'applicazione delle prescrizioni concernenti i pagamenti diretti deve continuare a essere garantita.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
L'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13) contiene tutte le esigenze che devono adempiere gli agricoltori per aver diritto ai contributi. Qualora un gestore non rispetti le condizioni e gli oneri dell'OPD, nonché le disposizioni applicabili all'agricoltura nell'ambito della legislazione sulla protezione degli animali, delle acque, dell'ambiente, della natura e del paesaggio, i cantoni riducono o negano i pagamenti diretti conformemente alla direttiva della Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura (CDA) relativa alla riduzione dei pagamenti diretti (giusta l'art. 70 OPD).
In generale spetta al Consiglio federale stabilire le riduzioni. Esso ha però delegato tale competenza ai cantoni e fa pertanto riferimento alla direttiva degli stessi relativa alla riduzione dei pagamenti diretti. Il Consiglio federale accetta di chiedere alla CDA di riesaminare la direttiva in oggetto. In vista del trattamento della mozione Aebi 09.3226, "Adeguamento della direttiva relativa alla riduzione dei pagamenti diretti", la CDA si è già detta disposta a riesaminarla.
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.