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Ripristinare la garanzia della libertà di opinione e di riunione in Svizzera

10.3902 · Interpellanza · 2010-12-01

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Recentemente autorità e istituzioni pubbliche hanno impedito lo svolgimento di un congresso a Losanna del maggiore partito svizzero, l'UDC, adducendo il pretesto che la sicurezza non avrebbe potuto essere garantita; questo nonostante gli articoli 16 e 22 della Costituzione federale garantiscano i diritti fondamentali della libertà di opinione e di riunione. Poco prima, in uno dei luoghi previsti per la riunione il PS ha potuto svolgere il proprio congresso di partito, in cui ha messo in discussione principi fondamentali dello Stato. Già nel 2006 le autorità hanno impedito lo svolgimento nel canton Giura di un'assemblea dei delegati UDC; in ottobre 2007 non è stato possibile tenere una manifestazione elettorale. Gli eventi verificatisi lo scorso fine settimana elettorale vanno ad aggiungersi alla lista: attacchi al luogo di riunione dell'UDC, alla segreteria generale dell'UDC e addirittura alle urne elettorali. Con tali azioni si cerca continuamente di impedire all'UDC di esercitare la sua attività politica, limitandola nella sua libertà d'opinione. Per contro, per svolgere convegni internazionali la Confederazione non bada a spese milionarie o a discutibili interventi militari per garantire la sicurezza.

Si pongono pertanto le domande seguenti:

1. Come spiega il Consiglio federale che convegni internazionali quali il WEF, il vertice della francofonia o visite di Stato vengano protette e garantite dalle autorità con notevoli costi sul piano finanziario e del personale, mentre ciò non è il caso per il maggiore partito svizzero?

2. Quali provvedimenti urgenti intende adottare per garantire la libertà di opinione e di riunione in vista delle elezioni nazionali dell'anno prossimo?

3. Come giudica il fatto che cortei o dimostrazioni di sinistra non autorizzate possano svolgersi tranquillamente, nonostante danni considerevoli talvolta cagionati alla proprietà di terzi, mentre le assemblee di partito ordinarie dell'UDC vengono impedite per presunti motivi di sicurezza?

4. Quali ulteriori provvedimenti devono essere vagliati per obbligare in futuro i cantoni a garantire la libertà di riunione e di opinione in tutta la Svizzera e per tutti i cittadini?

Stellungnahme des Bundesrates

Gli articoli 16 e 22 della Costituzione federale garantiscono la libertà di opinione e di riunione. Questi due diritti fondamentali implicano il diritto, sottostante a determinate condizioni, di utilizzare i luoghi pubblici e di tenere riunioni in sale pubbliche. Le autorità hanno inoltre l'obbligo di proteggere una manifestazione in un luogo pubblico, per esempio dai partecipanti a una contromanifestazione. Analogamente agli altri diritti fondamentali, la libertà di opinione e di riunione può essere limitata a determinate condizioni, definite all'articolo 36 della Costituzione.

E compito delle autorità cantonali o comunali autorizzare l'utilizzo di un luogo o di una sala pubblica, nonché mettere a disposizione una protezione di polizia. Infatti, spetta anzitutto ai cantoni garantire la sicurezza e l'ordine pubblici sul loro territorio. La Confederazione svolge soltanto un ruolo complementare, per esempio eseguendo i compiti di polizia destinati ad assicurare la protezione delle sue autorità e dei suoi edifici, nonché delle persone e degli edifici di cui deve garantire la sicurezza in virtù del diritto internazionale pubblico.

Si può rispondere come segue alle domande poste nell'interpellanza:

1. Spetta in primo luogo ai cantoni garantire la sicurezza delle manifestazioni nazionali organizzate dai partiti politici. La Confederazione deve tuttavia intervenire in occasione di eventi internazionali in virtù delle pertinenti disposizioni di diritto internazionale pubblico.

2. Nei dibattiti politici la Confederazione esige tolleranza e rispetto nei confronti di coloro che la pensano diversamente e condanna qualsiasi forma di minaccia o atto di violenza. Per il momento non ritiene tuttavia necessario adottare provvedimenti urgenti in vista delle prossime elezioni del Consiglio nazionale. Ritiene, infatti, che i cantoni applichino tutte le misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti fondamentali.

3. Il Consiglio federale ritiene che i cantoni non operino alcuna discriminazione tra i movimenti politici al momento di rilasciare le autorizzazioni e di applicare le misure di sicurezza.

4. Il Consiglio federale non ritiene che occorra prevedere misure tese a garantire il rispetto dei diritti fondamentali da parte dei cantoni. Le persone e le organizzazioni possono impugnare le decisioni che reputano non conformi a tali diritti.

Risposta del Consiglio federale.