10.3966 · Mozione · 2010-12-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di provvedere affinché i posti federali di quadro nell'ambito dell'amministrazione della giustizia (Ministero pubblico della Confederazione, tribunali della Confederazione) siano occupati esclusivamente da persone in possesso della cittadinanza svizzera.
Begründung
Per il 1° gennaio 2011, il Ministero pubblico della Confederazione intende nominare procuratori federali tre persone che non sono in possesso della cittadinanza svizzera.
L'attività del Ministero pubblico verte principalmente su indagini penali nell'ambito, tra l'altro, dello spionaggio (azioni di spionaggio e di tradimento), del commercio proibito di materiale bellico e nucleare, dei reati commessi da impiegati federali nell'esercizio di pubbliche funzioni, dei delitti contro persone tutelate dal diritto internazionale e missioni diplomatiche, del riciclaggio di denaro e della corruzione, della criminalità economica transfrontaliera, eccetera. Tale elenco mostra che il Ministero pubblico della Confederazione è attivo in ambiti estremamente sensibili. Lo stesso vale per i tribunali della Confederazione.
La cittadinanza svizzera non costituisce soltanto un indizio che l'interessato ha davvero dimestichezza con i nostri usi e costumi, bensì dimostra anche un certo legame e solidarietà con lo Stato e le sue istituzioni.
E inaccettabile che compiti di portata potenzialmente imprevedibile per la Svizzera vengano conferiti a cittadini stranieri.
Indipendentemente da ciò, c'è da temere che proprio nell'ambito dell'amministrazione della giustizia l'esercizio dell'autorità o la decisione di misure coercitive da parte di stranieri nei confronti di Svizzeri non godano dell'accettanza necessaria alla loro imposizione, il che intacca la credibilità di questo settore.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Per quanto riguarda i tribunali, la richiesta dell'autrice della mozione è già soddisfatta: tutti i giudici attivi in seno ai tribunali della Confederazione devono infatti possedere la cittadinanza svizzera. Per i membri del Tribunale federale tale condizione è disciplinata all'articolo 5 capoverso 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), per quelli del Tribunale penale federale all'articolo 42 capoverso 2 della legge del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), per quelli del Tribunale amministrativo federale all'articolo 5 capoverso 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32) e per quelli del Tribunale federale dei brevetti all'articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 2009 sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB; RS 173.41).
Per quanto concerne il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), per legge il procuratore generale della Confederazione e i suoi due sostituti devono possedere la cittadinanza svizzera (art. 20 cpv. 1bis LOAP). Appena il 1° ottobre 2010 il Parlamento ha altresì stabilito, all'articolo 20 capoverso 2 LOAP, che il procuratore generale della Confederazione ha ora la facoltà di limitare l'eleggibilità dei procuratori federali alle persone che hanno diritto di voto in materia federale.
Pur nutrendo comprensione per la richiesta avanzata nella mozione, alla luce della genesi di tale disposizione, il Consiglio federale non reputa opportuno modificare nuovamente la normativa ad appena pochi mesi dalla sua adozione. Il governo ritiene che il procuratore generale della Confederazione farà un uso ragionevole del margine di manovra concessogli dal Parlamento.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.