10.3969 · Mozione · 2010-12-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di integrare le condizioni per il ricongiungimento familiare, permettendolo soltanto se la persona:
- è cittadino svizzero da almeno cinque anni;
- dispone di riserve finanziarie pari a 20 000 franchi.
Begründung
Annualmente circa il 30 per cento dell'immigrazione è riconducibile al ricongiungimento familiare. Sapendo che la libera circolazione delle persone avrebbe comportato una forte immigrazione in Svizzera, il legislatore ha in compenso deciso di limitare notevolmente l'immigrazione da Stati terzi. La Svizzera continua tuttavia a registrare una forte immigrazione da Paesi terzi, sebbene siano disponibili lavoratori provenienti dall'UE. Il motivo risiede essenzialmente nelle generose condizioni previste per il ricongiungimento familiare.
Sebbene l'articolo 8 CEDU garantisca il diritto al rispetto della vita privata e familiare, questo diritto non è assoluto e può essere limitato se l'ingerenza è prevista dalla legge e costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la salvaguardia di un interesse pubblico preponderante (art. 8 cpv. 2 CEDU). Ciò è il caso nel nostro Paese, poiché l'attuale immigrazione da culture lontane mette in pericolo la capacità integrativa della Svizzera e, in ultima analisi, la pace sociale.
Inoltre, come già constatato dal Consiglio federale, la disposizione della CEDU non comporta un diritto all'entrata o al soggiorno in un determinato Stato (DTF 130 II 281). Pertanto, uno straniero che ha deciso di vivere in un altro Paese separato dalla sua famiglia o che non può far valere interessi familiari preminenti o buoni motivi non ha diritto al ricongiungimento familiare (DTF 125 II 585). La legge federale sugli stranieri prevede quindi corrispondenti termini e condizioni per la richiesta di ricongiungimento familiare, che tuttavia manifestamente non sono sufficienti.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'accordo sulla libera circolazione delle persone disciplina in maniera esaustiva l'ammissione nell'ambito del ricongiungimento familiare per le persone provenienti dai Paesi dell'UE e dell'AELS. Il ricongiungimento familiare degli stranieri provenienti da altri Paesi è retto dalle disposizioni della legge federale sugli stranieri (LStr), entrata in vigore il 1° gennaio 2008, secondo cui i coniugi stranieri e i figli stranieri minorenni di cittadini svizzeri nonché di persone titolari di un permesso di domicilio hanno di principio diritto al ricongiungimento familiare, fatti salvi i motivi di revoca menzionati nella legge. Nell'ambito del margine di apprezzamento delle autorità, il ricongiungimento familiare può essere autorizzato nel caso di persone con un permesso di dimora o di un permesso di soggiorno di breve durata, se le condizioni previste nella LStr sono adempiute (non sussiste un diritto al ricongiungimento familiare). Una delle novità fondamentali introdotte dalla LStr consiste nel fatto che il diritto al ricongiungimento familiare deve essere di principio fatto valere entro cinque anni (art. 47 LStr), entro 12 mesi per i figli con più di 12 anni. Le domande presentate successivamente sono approvate solo in via eccezionale, in presenza di importanti motivi familiari. Un ricongiungimento familiare precoce facilita considerevolmente l'integrazione dei bambini. Una formazione scolastica completa in Svizzera rappresenta una base importante per un futuro di successo.
L'autrice della mozione vuole permettere il ricongiungimento familiare soltanto a chi è cittadino svizzero da almeno cinque anni. Il ricongiungimento familiare sarebbe quindi possibile - a seconda del tipo di naturalizzazione - soltanto dopo un soggiorno di 10 a 17 anni in Svizzera. Di conseguenza molti figli non potrebbero più raggiungere il genitore in Svizzera oppure potrebbero farlo soltanto in età avanzata. L'esperienza dimostra tuttavia che proprio il ricongiungimento di figli più grandi è spesso legato a notevoli problemi d'integrazione. La normativa proposta va dunque nella direzione sbagliata: ostacola l'integrazione invece di agevolarla. Vista la globalizzazione dell'economia svizzera le si oppongono inoltre importanti interessi economici. Ad esempio, il ricongiungimento familiare rapido non sarebbe possibile nemmeno per quadri e specialisti molto richiesti provenienti da Paesi terzi, che tuttavia potrebbero non essere disposti a vivere per anni lontano dalle loro famiglie.
Il termine di attesa di cinque anni per il ricongiungimento familiare dopo la naturalizzazione crea inoltre una disparità di trattamento tra gli Svizzeri naturalizzati e quelli che hanno acquisito la cittadinanza per legge. Tale disparità non è conciliabile con il principio dell'uguaglianza giuridica sancito dall'articolo 8 capoverso 1 della Costituzione federale.
Già oggi il ricongiungimento familiare presuppone, nel caso di persone con un permesso di dimora o di un permesso di soggiorno di breve durata, risorse finanziarie sufficienti al mantenimento della famiglia (art. 44 e 45 LStr). Il diritto al ricongiungimento familiare cessa anche per gli Svizzeri e le persone titolari di un permesso di domicilio se sussiste il rischio di dipendere dall'aiuto sociale (art. 51 LStr in combinazione con gli art. 62 lett. e e 63 cpv. 1 lett. c LStr). Alla luce della normativa legale esistente la condizione supplementare di una riserva di 20 000 franchi non è necessaria. Inoltre, nel singolo caso non è affatto indicativa quanto alla situazione finanziaria effettiva a lungo termine della persona interessata.
Nella motivazione della mozione si afferma correttamente che il diritto al rispetto dalla vita privata e familiare di cui all'articolo 8 CEDU può essere limitato. Tuttavia, di principio sussiste un diritto al ricongiungimento familiare se la persona residente in Svizzera ha il diritto a soggiornare stabilmente nel Paese. Deve possedere legalmente la cittadinanza svizzera, un permesso di domicilio o un permesso di dimora (DTF 130 II 281). Tale diritto può essere limitato soltanto se l'ingerenza è prevista dalla legge e costituisce una misura necessaria, in una società democratica, per la protezione di un interesse pubblico preponderante (art. 8 cpv. 2 CEDU). La normativa proposta nella mozione comporterebbe un rifiuto generalizzato per diversi anni del ricongiungimento familiare senza che possa essere effettuata la ponderazione degli interessi chiesta nell'articolo 8 capeverso 2 CEDU. Un'ingerenza tanto importante e rigida nel diritto al rispetto della vita privata e familiare non è conciliabile né con l'articolo 8 CEDU né con la garanzia costituzionale della vita privata e familiare secondo l'articolo 13 capoverso 1 della Costituzione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.