10.3973 · Mozione · 2010-12-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di istruire i cantoni affinché i bambini e gli adolescenti per i quali occorre esaminare l'esistenza o meno di un caso di rigore vengano sentiti dalle autorità nonostante si tratti di una procedura scritta. Si dovrà inoltre tenere conto delle loro dichiarazioni al momento della valutazione della domanda.
Begründung
L'audizione rappresenta un diritto elementare del minore ed è descritta più in dettaglio nell'articolo 12 della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo. Il relativo capoverso 2 recita: "A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole procedurali della legislazione nazionale."
L'audizione dei minori è indispensabile nei casi di rigore, poiché soltanto in questo modo è possibile accertare in che modo il ritorno nel Paese d'origine si ripercuote sullo sviluppo del minore interessato e se esso è compatibile con il bene del minore. I bambini e gli adolescenti che vivono da molti anni in Svizzera hanno qui il centro dei loro interessi, i loro amici, la loro scuola, la loro associazione sportiva, la loro sezione scout, eccetera. Un allontanamento in un Paese straniero è pertanto particolarmente difficile.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Anche il Consiglio federale si preoccupa della sorte dei bambini e degli adolescenti e attribuisce particolare importanza alla tutela dei loro interessi soprattutto nell'ambito di procedure amministrative o giudiziarie.
Per questo motivo la Svizzera ha ratificato la Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107), entrata in vigore il 26 marzo 1997. L'articolo 12 capoverso 2 CDF prevede che i minori possono essere sentiti direttamente o tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.
La giurisprudenza considera che, quando la procedura è essenzialmente scritta come avviene nel diritto in materia di stranieri, l'articolo 12 capoverso 2 CDF non conferisce al minore il diritto incondizionato di essere sentito oralmente e personalmente in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne. Garantisce solamente che possa far valere in maniera appropriata il suo punto di vista con una dichiarazione scritta da parte sua o per il tramite del suo rappresentante (DTF 2C-323/2010 dell'11 ottobre 2010, consid. 2.1; DTF 2C-270/2009 del 15 gennaio 2010, consid. 4.8).
I minori possono essere rappresentati dal o dai genitori parti alla procedura, purché facciano valere a sufficienza gli interessi dei figli. Tale possibilità è giustificata, poiché nelle procedure in materia di diritto degli stranieri gli interessi dei due genitori e del figlio coincidono, contrariamente a quanto avviene in una procedura di divorzio o di separazione.
Un caso di rigore personale può essere riconosciuto in base all'articolo 30 capoverso 1 lettera b delle legge federale sugli stranieri (RS 142.20) e all'articolo 31 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (RS 142.201), che definisce i criteri da considerare in occasione dell'esame di una tale domanda (integrazione, rispetto dell'ordinamento giuridico svizzero, situazione familiare, durata della presenza in Svizzera, durata della scolarizzazione dei figli ecc.). Nel caso di una famiglia la situazione di ogni membro non va di principio considerata in modo isolato, bensì in relazione con il contesto familiare globale, poiché in genere la sorte della famiglia forma un tutt'uno. Di conseguenza, pur rappresentando un aspetto molto importante della situazione familiare, il problema dei figli non costituisce l'unico criterio da considerare. Occorre procedere a una valutazione complessiva, che tenga conto della situazione di tutti i familiari. Può succedere che una famiglia intera venga regolarizzata in base alla situazione di un bambino o di un adolescente che richiede il rilascio di un'autorizzazione per casi di rigore a tutti i familiari anche se la situazione dei genitori o dei fratelli e sorelle non si opporrebbe a un ritorno nel Paese d'origine.
In occasione della valutazione di un caso personale di rigore particolarmente grave, le autorità incaricate della decisione tengono già conto dell'interesse del minore e del rispetto della CDF considerando la situazione familiare globale e in particolare l'articolo 12 CDF. Questo articolo non impone agli Stati firmatari alcuna forma particolare per concretizzare il diritto del minore a essere sentito. Per permettere alle autorità di migrazione competenti di esaminare in ogni singolo caso come attuare nel modo più appropriato il principio di cui all'articolo 12 CDF, non appare opportuno introdurre un obbligo generale di sentire oralmente e personalmente ogni minore. Inoltre, non bisogna scostarsi dalla giurisprudenza del Tribunale federale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.