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10.3981 · Postulato · 2010-12-15

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a esaminare quali nuove misure adottare a garanzia della protezione, stabilita per legge, dal pericolo che le persone siano travolte dai tram (art. 50 cpv. 2 dell'ordinanza del 23 novembre 1983 sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie).

Begründung

Nella sua risposta all'interpellanza 09.3856, "Nelle città svizzere circolano tram non a norma di legge?", il Consiglio federale constata che la procedura di chiarimento della dinamica dell'incidente verificatosi l'11 giugno 2009 a Zurigo, nel quale un ciclista è stato investito da un tram, non è ancora conclusa e che pertanto non è possibile rilasciare informazioni in merito. Nel frattempo, come confermato dal servizio dei trasporti della città di Zurigo, l'inchiesta è terminata. Sembra che il ciclista perito nell'incidente sia caduto senza responsabilità di terzi, finendo davanti al tram del tipo "Cobra", che l'ha quindi travolto provocandone la morte.

Nella risposta del Consiglio federale si citano gli elementi frontali arrotondati e ribassati che assicurano la protezione dal pericolo di finire sotto le ruote spostando lateralmente, in caso di collisione, le persone coinvolte in incidenti e garantendone così, per quanto possibile, l'incolumità. Il tragico caso sopra citato dimostra purtroppo che in determinate situazioni questi dispositivi non possono evitare che le persone investite siano travolte dal tram. Nemmeno gli assi portale impiegati nel nuovo materiale rotabile sono in grado di svolgere in modo affidabile la funzione degli scacciapietre. Risulta pertanto inadempiuta la prescrizione di cui all'articolo 50 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 novembre 1983 sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (Oferr; RS 742.141.1), la quale prescrive chiaramente che "sui convogli tranviari si deve collocare in testa ... un dispositivo di protezione che impedisca alle persone di finire sotto le ruote". Nel capoverso 2 il legislatore ha voluto assicurare non solo che le persone coinvolte in incidenti siano spostate lateralmente ma anche che siano protette dal pericolo di finire sotto le ruote, altrimenti non sarebbe stato necessario aggiungere questa precisazione a proposito dei convogli tranviari. Oltre ai tram del tipo "Cobra" in servizio a Zurigo, anche a Basilea e a Ginevra circolano veicoli con coperture frontali, ma privi di scacciapietre. È quindi molto probabile che incidenti simili, con il coinvolgimento di pedoni o di altri utenti del traffico, si ripetano finché le autorità di omologazione e di vigilanza non avranno imposto un effettivo adempimento dell'Oferr.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Un convoglio tranviario è omologato dall'autorità di omologazione e vigilanza solo se rispetta i requisiti stabiliti dall'Oferr. A questo scopo, in testa al convoglio deve essere collocato un dispositivo di protezione che impedisca alle persone di finire sotto le ruote del veicolo (art. 50 cpv. 2 Oferr); possono essere altresì omologati i convogli che garantiscono lo stesso livello di sicurezza con un'altra soluzione tecnica (art. 5 cpv. 2 lett. a Oferr).

Nel caso di tram a pianale rialzato o semi-rialzato, tale dispositivo è costituito solitamente da uno scacciapietre; quest'ultimo rappresenta però una protezione solo a velocità basse, poiché, dopo l'azionamento, richiede un certo lasso di tempo prima di venire a trovarsi nella giusta posizione davanti alle ruote. A velocità più alte, i tram a pianale ribassato privi di scacciapietre sono invece più sicuri di quelli a pianale rialzato dotati di scacciapietre: infatti, il loro rivestimento frontale è molto ribassato e copre anche l'accoppiamento, cosicché il pericolo di essere travolti è molto minore rispetto ai tram a pianale rialzato. Pertanto, anche dopo il tragico incidente descritto dall'autore del postulato, i veicoli privi di scacciapietre vanno considerati almeno altrettanto sicuri di quelli a pianale rialzato dotati di tale dispositivo.

Il Consiglio federale ritiene tuttavia, in accordo con la richiesta avanzata nel postulato, che occorra individuare una soluzione tecnica atta ad assicurare la massima protezione a pedoni e ciclisti sia a basse che ad alte velocità. L'autorità preposta all'omologazione è pertanto incaricata, non appena sul mercato siano reperibili migliori dispositivi di protezione, di vincolare l'omologazione di nuovi veicoli tranviari alla condizione che siano dotati di tali dispositivi, nella misura in cui ciò sia compatibile con gli obblighi bilaterali assunti. L'autorità competente dovrà inoltre esaminare se e in quali casi l'adeguamento di veicoli già in servizio risulti tecnicamente possibile e proporzionato sul piano finanziario; in tali casi provvederà a disporne l'attuazione in virtù dell'articolo 5 capoverso 1 Oferr.

Non rientra tra i compiti del Consiglio federale o delle autorità ad esso sottoposte esaminare in che modo sia possibile ottenere una migliore protezione dei passanti o addirittura sviluppare una soluzione tecnica a questo scopo; tale compito spetta ai fabbricanti.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.